41. Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del nostro gran sigillo.

42. Esse indicheranno,

I. Il motivo della distinzione che noi avremo accordata;

II. Il titolo da noi affetto al maggiorasco;

III. I beni che ne formano la dotazione;

IV. Gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.

43. Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarrà depositato agli archivj del consiglio del sigillo de' titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.

44. Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini, si porterà al senato per comunicargli le nostre lettere-patenti e farle trascrivere sui registri, conformemente all'art. 14, § 3 e 4 del tit. II del sesto statuto costituzionale.

45. Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procurator generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello e al tribunale di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono situati i beni affetti al maggiorasco.

46. Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali farà menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza e della trascrizione sui registri.