47. Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel bollettino delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche ove i beni sono situati.

48. Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico dell'impetrante.

=Capitolo II.=

Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati, sia di proprio moto, sia sulla dimanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la trasmissione del titolo.

=Sezione I. =

Maggioraschi di proprio moto.

49. Allorchè sarà stata da noi accordata la totalità della dotazione del titolo, il nostro decreto e lo stato de' beni affetti al maggiorasco saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli il quale, sulla istanza dell'impetrante, farà spedire le patenti. Entro il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate, pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44.

50. Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo la verificazione e l'adempimento delle disposizioni prescritte nella sezione II del capitolo II del presente titolo.

=Sezione II. =

Maggioraschi sopra domanda.