51. Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 14, § 4 del sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una petizione a questo oggetto.
52. Questa petizione sarà motivata, e porterà, oltre l'indicazione dei servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni prescritte dall'articolo 23.
53. Allorchè la dimanda ci parrà suscettibile d'essere presa in considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al nostro cancelliere guardasigilli il quale li farà esaminare dal consiglio del sigillo dei titoli, secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26, 27 e 28.
54. Il cancelliere guardasigilli ci presenterà le conclusioni del procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sui servigi, costumi e vita onorevole del petente e della sua famiglia.
55. Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà, se vi è luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà d'imporre.
56. Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cancelliere ordinerà la consegna delle carte al petente, con annotazione della detta consegna nei registri.
57. Allorchè la domanda sarà accordata, il cancelliere guardasigilli farà spedire le patenti. Se a noi sarà piaciuto d'imporre delle condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle lettere-patenti, ci renderà conto del loro adempimento.
58. Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I, sezione III del titolo II.
=Capitolo III.=
Degli effetti della creazione de' Maggioraschi.