=Sezione I.=
Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone.
59. Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco, sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avrà avuto luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura.
60. Niuno per altro de' nostri sudditi, investito d'un titolo, potrà adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal codice Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato, o pervenuto ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ciò non è con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a questo effetto.
Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione, si presenterà davanti il nostro cancelliere guardasigilli il quale prenderà a questo riguardo i nostri ordini.
61. Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno diritto i titoli di duca, di conte, di barone e di cavaliere, e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:
Io giuro d'essere fedele al re ed alla sua dinastìa, d'ubbidire alle costituzioni, leggi e regolamenti del regno, di servir S. M. da buono, leale e fedel suddito, e di educare i miei figli negli stessi sentimenti di fedeltà e d'ubbidienza, e di marciare alla difesa della patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che S. M. anderà all'armata.
62. Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.
63. I duchi e i conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. I baroni ed i cavalieri lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che noi avremo delegati a quest'oggetto.
=Sezione II=.