Dell'effetto della creazione de' maggioraschi relativamente ai beni che li compongono.

64. I beni che formano i maggioraschi, sono inalienabili; non possono essere nè ipotecati nè sequestrati.

Nondimeno i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.

65. Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi beni fatta dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.

66. La nullità dei giudizi sarà pronunziata dal nostro consiglio di stato, nella forma regolata dal terzo statuto costituzionale relativamente agli affari del contenzioso dell'amministrazione, sia ad istanza del titolare del maggiorasco, sia del procurator generale del sigillo de' titoli.

67. Proibiamo ai notari di ricevere gli atti enunciati nell'articolo 65; agl'impiegati dell'ufficio del registro di registrarli; ai giudici di pronunziarne la validità.

68. Proibiamo parimente a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i danni e spese delle parti, di negoziar direttamente nè indirettamente le iscrizioni del monte Napoleone marcate col bollo stabilito dall'articolo 20.

69. I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna ipoteca legale nè giudiziaria.

70. Nondimeno, se, in virtù d'un'ipoteca legale acquistata anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33, e dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini del codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati stralciati per effetto della detta ipoteca.

71. Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59.