72. Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterità mascolina, sia che, per mancanza di posterità mascolina, il maggiorasco si trovi estinto o trasportato fuori della discendenza mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa sul reddito de' beni affetti al maggiorasco.

73. Questa pensione sarà della metà del prodotto, se il maggiorasco è estinto o traslocato; e del terzo, se il maggiorasco sussiste ancora: in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta,

I.º Se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito eguale a quello che dato le avrebbe la pensione;

II.º Se si rimaritasse senza nostra permissione.

74. Il titolare del maggiorasco sarà tenuto,

I.º Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;

II.º Di mantenere i beni da buon padre di famiglia;

III.º Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;

IV.º Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art. 76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del prodotto dei beni, duranti i due primi anni;

V.º Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della natura di quelli che sono enunciati nell'art. 2101 del codice Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre defunti del titolare attuale.