Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza d'un'annata del reddito.
75. I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro che nel caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati.
76. Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati, indicati dall'art. 2101 del codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5 dell'art. 2103; ma la delegazione non sarà permessa, per quest'ultimo caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che sono a carico degli usufruttuarj.
Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non per la concorrenza della metà del reddito.
77. Ove sopravvengano de' casi ch'esigano dei lavori o delle riparazioni considerabili agli edifici o proprietà componenti il maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi in consiglio di stato sulla domanda del titolare e sul parere del consiglio del sigillo de' titoli.
=Capitolo IV.=
Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ai maggioraschi, delle forme di quest'alienazione, e del reimpiego.
=Sezione I. =
Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco.
78. Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la dotazione, ottenere, se vi è necessità od utilità, l'autorizzazione di cambiare in tutto o in parte i beni che la compongono.