79. Nell'uno e nell'altro caso, i titolari indirizzeranno la loro domanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24, al cancelliere guardasigilli il quale prenderà i nostri ordini per farla esaminare, se vi è luogo, dal consiglio del sigillo dei titoli.

80. Il consiglio procederà sulla domanda nella forma prescritta dagli articoli 28 e 29.

Se il suo parere è favorevole, il cancelliere guardasigilli ci presenterà, col detto parere e rapporto del procurator generale, un progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il cambio, e specificante il modo e le condizioni della vendita, ed ordinando, se vi è luogo, il deposito del prezzo alla cassa d'ammortizazione, fino al compimento del detto reimpiego.

81. La vendita potrà esser fatta amichevolmente o all'incanto.

82. Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuerà a percepire i redditi del maggiorasco.

83. L'impetrante sottoporrà al consiglio del sigillo de' titoli il progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi.

84. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, darà, sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli.

85. Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite delle patenti le quali verranno rilasciate, pubblicate e trascritte, com'è detto nel capo I, sezione III, titolo II.

Da questo momento i beni di cui sarà permessa l'alienazione, rientreranno nel commercio.

86. Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avrà luogo in presenza del procuratore generale del consiglio del sigillo dei titoli, o di un suo delegato.