87. Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state osservate alcune delle formalità stabilite negli articoli precedenti della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto.
88. Le nullità saranno pronunziate dal nostro consiglio di stato il quale, sull'istanza del procuratore generale, decreterà nelle forme stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle vertenze contenziose d'amministrazione.
Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene.
89. L'acquirente dovrà di pieno diritto al titolare gl'interessi del prezzo fino al pagamento, ancorchè non fossero stati stipulati, e senza che vi sia bisogno di sentenza.
Egli non ne sarà dispensato, se non col versarne il prezzo, a' termini convenuti, nella cassa d'ammortizazione, la quale ne pagherà l'interesse al titolare.
=Sezione II. =
Del reimpiego del prezzo de' beni alienati.
90. Il reimpiego del prezzo dei beni alienati sarà fatto entro sei mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che secondo gli articoli 16 e 17 devono formare i maggioraschi.
Esso verrà effettuato nelle forme e modi seguenti.
91. Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili reali, presenterà al consiglio del sigillo dei titoli,