I.º Lo stato de' beni ch'egli desidera di acquistare;

II,º I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore;

III.º Le carte che ne giustificano il prodotto;

IV.º Le condizioni del contratto.

92. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, stenderà il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli, per essere da noi definitivamente decretato come sarà di ragione.

93. Nel caso in cui noi non giudicassimo a proposito di autorizzare l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine ch'è accordato al titolare per trovare un reimpiego.

Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sarà munito di patenti le quali saranno rilasciate, registrate, pubblicate e trascritte, com'è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.

94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi nel commercio.

95. Allorchè, a termini del decreto di alienazione, o per decreto susseguente, il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul monte Napoleone, il prefetto del monte darà al titolare che avrà fatto l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione della loro inalienabilità, secondo le forme prescritte nella sezione I del capitolo I, titolo II.

96. Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli archivj del sigillo, per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco; e sulla rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del monte Napoleone farà eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette rendite, corrente al momento del loro acquisto.