5. Allorchè le patenti conterranno l'istituzione d'un maggiorasco, il segretario generale ne rilascerà una spedizione certificata dal cancelliere guardasigilli all'avvocato costituito il quale sarà personalmente tenuto di fare in nome dell'impetrante le diligenze necessarie pel registro delle dette patenti nelle corti di appello e nei tribunali di prima istanza, come pure per la loro trascrizione sul registro del conservatore delle ipoteche.

6. Se l'avvocato costituito non giustifica nello spazio di due mesi che le patenti sono state registrate, presentandone al nostro procurator generale copia certificata con menzione che sono state pubblicate, registrate e trascritte, si procederà all'adempimento delle dette formalità per officio del procurator generale ed a spese dell'avvocato costituito, salvo il suo ricorso contro il suo commettente.

7. Le disposizioni dei due precedenti articoli sono applicabili agli atti di costituzione dei beni affetti ad un maggiorasco.

8. La deputazione dell'avvocato ed il deposito delle domande, carte e memorie saranno fatti nella segreteria del sigillo dei titoli nella forma prescritta dal terzo statuto costituzionale, § 3, relativamente agli affari contenziosi portati al consiglio degli uditori.

9. Il segretario generale del consiglio del sigillo de' titoli presenterà al nostro cancelliere guardasigilli le dimande che debbono essere dirette in tutt'i casi previsti dal presente nostro decreto, e rimetterà al procuratore generale l'ordine del cancelliere guardasigilli, le dette richieste, come pure le carte e le memorie fornite dagl'impetranti o dai titolari, allorchè vi sarà luogo alla comunicazione.

TITOLO II.

Dei diritti da percepirsi per gli atti relativi ai maggioraschi.

10. L'atto indicativo dei beni ordinato dall'articolo 30 sarà fatto sopra carta bollata e verrà registrato. Non si pagherà pel registro che il diritto fisso d'una lira, e per la trascrizione alle ipoteche il salario del conservatore.

11. Dovendo le nostre patenti d'istituzione di maggioraschi essere registrate nelle corti e nei tribunali, i transunti che ne saranno rilasciati a quest'oggetto, non saranno soggetti al bollo e al diritto di registro.

Si percepirà al punto del loro registro nelle corti d'appello,