Pei maggioraschi-ducati lire 72. Pei maggioraschi-contee » 48. Pei maggioraschi-baronie » 24.

Due terzi del diritto saranno pel registro; l'altro terzo per la cancelleria.

Non si pagherà pel registro ne' tribunali di prima istanza che metà del diritto suddetto.

Al punto della trascrizione delle patenti sui registri delle ipoteche si percepirà un diritto eguale a quello attribuito alla cancelleria dei tribunali di prima istanza pel registro.

12. L'atto di costituzione, ovvero il processo verbale di designazione de' beni componenti i maggioraschi di proprio moto, così quelli di cui l'intera dotazione sarà stata da noi accordata, come quelli la cui dotazione non sarà stata da noi fatta che in parte, sarà sopra carta bollata, e non pagherà alcun diritto di registro. La trascrizione ai registri delle ipoteche non sarà soggetta che al salario del conservatore, e il registro nelle corti e nei tribunali che al pagamento dei diritti ordinarj di cancelleria.

13. Nel caso che avesse luogo un processo verbale d'accettazione delle condizioni che ci piacerà d'imporre al momento dell'erezione d'un maggiorasco sopra domanda, sarà un tal processo steso sopra carta bollata e soggetto al diritto fisso d'una lira.

14. Le mutazioni, a motivo di morte, dei beni componenti un maggiorasco non daranno luogo che ad un diritto eguale a quello che si percepisce per la trasmissione di semplice usufrutto in linea diretta. Questo diritto è a carico del maggiorasco, e sarà pagato dal chiamato e dalla vedova in proporzione, senza che possa essere riclamato contro la successione del titolare defunto.

15. Il ministro delle finanze del nostro regno d'Italia è incaricato, per quella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre 1808.

NAPOLEONE.