[95.] Discutono esattamente la materia della vocazione, dell'ordinazione, dell'ubbidienza ec. del Clero, il Tomassino (Disc. Eccles. Tom. II. p. 1-83) ed il Bingamo nel IV lib. delle sue Antichità (specialmente ne' cap. 4, 6 e 7). Quando fu ordinato in Cipro il fratello di S. Girolamo, i Diaconi gli tenevan per forza chiusa la bocca, per timore, che egli non facesse una solenne protesta, la quale rendesse nulli i sacri riti.
[96.] Le lettere d'immunità, che ottenne il Clero dagl'Imperatori Cristiani, si contengono nel lib. 16 del Codice Teodosiano, e con tollerabil candore sono illustrate dal dotto Gottofredo, la cui mente era bilanciata fra gli opposti pregiudizi di Giurisconsulto e di Protestante.
[97.] Giustiniano (Nov. 103). Sessanta Preti o Sacerdoti, cento Diaconi, quaranta Diaconesse, novanta Suddiaconi, centodieci Lettori, venticinque Cantori e cento Ostiari; in tutto cinquecento venticinque. Fu dall'Imperatore fissato questo moderato numero di ministri per sollevare le angustie della Chiesa, che s'era trovata involta fra i debiti e le usure per la spesa d'una quantità assai più copiosa di essi.
[98.] Universus Clerus Carthaginensis... fere quingenti vel amplius; inter quos quamplurimi erant Lectores infantuli. Victor Vitens, de persecut. Vandal. V. 9, p. 78. Edit. Ruinart. Tuttavia sussisteva sotto l'oppressione de' Vandali questo residuo d'uno stato più prospero.
[99.] Nella Chiesa Latina oltre il carattere Episcopale si è stabilito il numero di sette Ordini; ma i quattro minori son presentemente ridotti a vuoti ed inutili titoli.
[100.] Vedi Cod. Theodos. lib. XVI. Tit. II. leg. 42, 43. Il Commentario del Gottofredo e l'istoria Ecclesiastica d'Alessandria dimostrano il pericolo di tali pie instituzioni, che spesso disturbano la pace di quella turbolenta Capitale.
[101.] L'editto di Milano (de M. P. c. 48) riconosce, che nella Chiesa trovasi una specie di proprietà di terreni, dicendo che questi erano ad jus corporis eorum, idest Ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia. Dovè tal solenne dichiarazione d'un Magistrato supremo riceversi come una massima di legge civile in tutti i Tribunali.
[102.] Habeat unusquisque licetitiam sanctissimo Catholicae Ecclesiae venerabilique concilio decedens bonorum quod optavit relinquere. (Cod. Theod. l. XVI. Tit. II. leg. 4.) Questa legge fu pubblicata a Roma l'anno 321 in un tempo, in cui Costantino potea prevedere la probabilità d'una rottura coll'Imperatore dell'Oriente.
[103.] Eusebio Hist. Eccles. lib. X. 2. in vit. Const. lib. IV. c. 28. Esso più volte si diffonde sulla generosità del Cristiano eroe, che il Vescovo medesimo ebbe occasione di conoscere ed eziandio di sperimentare.
[104.] Eusebio Hist. Eccles. l. X. c. 2, 3, 4. Il Vescovo di Cesarea, che studiava e secondava il genio del suo Signore, pronunciò in pubblico un'elaborata descrizione della Chiesa di Gerusalemme. (in vit. Const. l. IV. c. 46) Questa non esiste più, ma egli ha inserito nella vita di Costantino (l. III. c. 36) un breve ragguaglio dell'architettura e degli ornamenti di essa. In simil guisa fa menzione della Chiesa de' Santi Apostoli a Costantinopoli (l. IV. c. 59).