[105.] Vedi Giustiniano Nov. 123. 3. Non è determinata la rendita de' Patriarchi e de' Vescovi più ricchi; il frutto però annuo maggiore d'un Vescovato si fissa a trenta libbre di oro, ed il minimo a due; il medio dunque potrebbe essere di sedici, ma questi calcoli sono molto al di sotto del reale valore.
[106.] Vedi il Baronio, Annal. Eccles,. an. 324. n. 58, 65, 70, 71. Ogni memoria, che viene dal Vaticano, è giustamente sospetta: pure questi cataloghi hanno l'apparenza di antichi e di autentici; ed è almeno evidente che se son finti, si formarono in un tempo, in cui gli oggetti dell'avarizia Papale erano i fondi, non i regni.
[107.] Vedi Tomassino. Disc. Eccles. Tom. III. l. II. c. 13, 14, 15 p. 689-706. Non pare che la legittima divisione de' beni Ecclesiastici fosse anche stabilita nel tempo d'Ambrogio e di Crisostomo. Simplicio però e Gelasio, che furon Vescovi di Roma al fine del quinto secolo, nelle loro lettere pastorali ne fanno menzione come d'una legge universale ch'era già confermata dall'uso dell'Italia.
[108.] Ambrogio, difensore il più vigoroso de' privilegi Ecclesiastici, si sottomette senza contrasto al pagamento de' tributi sulle terre: si tributum petit Imperator, non negamus, agri Ecclesia solvunt tributum, solvimus quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo: tributum Caesaris est; non negatur. Il Baronio (Annal. Eccl. an. 387) s'affatica d'interpretar quel tributo come un atto di carità piuttosto che di dovere; ma il Tomassino (Disc. Eccles. Tom. III. l. I. c. 34. p. 2-68) spiega più candidamente le parole, se non l'intenzione d'Ambrogio.
[109.] In Ariminensi Synodo super Ecclesiarum et Clericorum privilegiis tractatu habito, usque eo dispositio progressa est, ut juga, quae viderentur ad Ecclesiam pertinere, a publica functione cessarent, inquietudine desistente, quod nostra videtur dudum sanctio repulisse. Cod. Teod. l. XVI. Tit. II. leg. 15. Se il Concilio di Rimini avesse potuto ottenere l'intento, questo merito pratico l'avrebbe potuto purgare da qualche speculativa eresia.
[110.] Siamo assicurati da Eusebio (in vit. Const. l. IV. c. 27) e da Sozomeno (l. I. c. 9) che la giurisdizione Episcopale fu estesa e confermata da Costantino; ma il Gottofredo nella più soddisfacente maniera dimostra la falsità d'un famoso editto, che non fu mai chiaramente inserito nel Codice Teodosiano. (Vedi Tom. VI. p. 303 in fine di detto Codice.) Egli è strano, che Montesquieu, Giurisconsulto non meno che filosofo, allegasse quest'editto di Costantino (Espr. des Loix l. XXIX. c. 16) senza indicarne sospetto alcuno.
[111.] Il soggetto della Giurisdizione Ecclesiastica è stato involto in un misto di passione, di pregiudizio e d'interesse. Due de' migliori libri, che mi siano caduti in mano su questo punto, sono le Instituzioni di Gius Canonico dell'Abate Fleury, e l'Istoria civile di Napoli del Giannone. La moderazione loro fu l'effetto della situazione, in cui si trovavano, ugualmente che del loro stato. Il Fleury era un Ecclesiastico Francese, che rispettava l'autorità de' Parlamenti; il Giannone un Giurisconsulto Italiano, che temeva il poter della Chiesa. E qui mi sia permesso d'avvertire, che siccome le proposizioni generali, che io reco in mezzo, sono il risultato di molti fatti particolari ed imperfetti, bisogna, che o rimetta il lettore a que' moderni Scrittori che hanno espressamente trattato di tal materia, o faccia crescere queste note ad una sproporzionata e non piacevole mole.
[112.] Il Tillemont ha raccolto da Ruffino e da Teodoreto i sentimenti e le frasi di Costantino. (Mem. Eccl. Tom. III v. 749-750).
[113.] Vedi Cod. Teodos. (lib. IX. Tit. XLV. leg. 4). Nelle Opere di Fra Paolo (Tom. IV. p. 192 ec.) si trova un discorso eccellente sopra l'origine, i diritti, gli abusi ed i limiti de' Santuarj. Egli osserva giustamente che l'antica Grecia potea forse contenere quindici o venti asili: numero, che presentemente si può trovare nell'Italia dentro le mura d'una sola città.
* Gli asili sono ora aboliti in tutta l'Italia, perfino negli Stati Ecclesiastici.