[616.] Sozomeno lib. VII. c. 20. Io ho supplito la misura. La stessa misura dell'inondazione, e per conseguenza del cubito, è durata uniforme fino dal tempo d'Erodoto. Vedi Freret nelle Mem. de l'Acad. des Inscr. Tom. XVI. 344-353. Greaves Oper. miscellan. vol. I. p. 233. Il cubito Egiziano è circa ventidue pollici del piede Inglese.
[617.] Libanio, (pro Templis p. 15. 16. 17) difende la loro causa con delicata ed insinuante rettorica. Fino dai più antichi tempi avevano tali feste ravvivato la campagna; e quelle di Bacco (Georg. II. 380) avevan prodotto il teatro d'Atene. Vedi Gotofredo ad Liban. e Cod. Teod. VI. p. 284.
[618.] Onorio tollerò queste rustiche feste, an. 309. Absque ullo sacrificio, atque ulla superstitione damnabili. Ma nove anni dopo credè necessario di rinnovare ed invigorire la stessa costituzione. Cod. Teod. l. XVI. tit. X. leg. 17. 19.
[619.] Cod. Teod. l. XVI. Tit. X. leg. 12. Jortin (Osserv. sull'Istor. Eccl. vol. IV. p. 134) censura con asprezza lo stile ed i sentimenti di questa intollerante legge.
[620.] Non dovrebbe leggermente darsi un'accusa di tal sorta: ma può sicuramente giustificarsi coll'autorità di S. Agostino, il quale così parla ai Donatisti. Quis nostrum, quis vestrum non laudat leges ab Imperatoribus datas adversus sacrificia Paganorum? Et certe longe ibi poena severior constituta est: illius quippe impietatis capitale supplicium est. Epist. 93. n. 10. citata dal Leclerc, (Bibl. Chois. Tom. VIII. p. 277) il quale aggiunge alcune riflessioni sull'intolleranza de' vittoriosi Cristiani.
[621.] Orosio l. VII. c. 28. p. 537. Agostino (Enarr. in Ps. 140. ap. Lardner Testim. Pag. volum. IV. p. 458.) insulta la lor codardia; Quis eorum comprehensus est in sacrificio (cum his legibus ista prohiberentur) et non negavit?
[622.] Libanio (pro Templis. p. 17. 18.) fa menzione dell'accidentale conformità di quest'ipocriti, come d'una scena teatrale, senza censurarla.
[623.] Libanio termina la sua apologia (p. 32.) con dichiarare all'Imperatore, che qualora egli espressamente non garantisca la distruzione dei tempj, i proprietari difenderanno se stessi e le leggi; ισθι του των αγρων δεσποτας καί αυτοις, καί τῳ νομω βοηθησοντας. Sappi che i Signori delle campagne provederanno a se stessi ed alla legge.
[624.] Paolin. in. vit. Ambros. c. 26. Agostino de Civ. Dei l. V. c. 26. Teodoret. l. V. c. 24.
[625.] Libanio suggerisce la forma di un editto di persecuzione, che Teodosio avrebbe potuto fare (pro Templis p. 32.); scherzo imprudente, ed esperienza pericolosa! Qualche altro Principe potrebbe aver preso il suo consiglio.