(Claudiano, Laus Seren. p. 196).

Un Generale moderno stimerebbe la lor sommissione o un eroico patriottismo o un'abbietta servitù.

[24.] Si confronti il poema sul primo Consolato (I. 95-115). coll'altro intitolato Laus Serenae (227, 237) dove disgraziatamente finisce. Noi possiamo scorgervi la profonda inveterata malizia di Ruffino.

[25.]

... Quem fratribus ipse

Discendens, clypeumque defensoremque dedisti.

Pure tal deputazione fu privata (IV. Cons. Hon. III. Cons. Honor. 142) cunctos discedere.... jubet, e perciò può esser sospetta. Zosimo e Suida applicano a Stilicone e a Ruffino l'istesso ugual titolo di Επιτροποι guardiani o tutori.

[26.] La legge Romana distingue due sorte di minorità, una che spirava all'età di quattordici e l'altra di venticinque anni. La prima era sottoposta al tutore, o guardiano della persona; la seconda al curatore, o custode de' beni (Heinec. Ant. Rom. Ad Jurispr. pertin. lib. I. Tit. XXII XXIII. p. 218, 232). Ma queste idee legali non furono mai esattamente applicate alla costituzione d'una Monarchia elettiva.

[27.] Vedi Claudiano (I, Cons. Stilic. I. 188 242), ma bisogna che accordi più di 15 giorni pel viaggio e ritorno; da Milano a Leida.

[28.] I. Cons. Stil. II. 88. 94. Non solamente le vesti ed i diademi del morto Imperatore, ma eziandio gli elmetti, le guardie delle spade, i bodrieri, le corazze ec. erano arricchite di perle, di smeraldi e di diamanti.