I monarchi di rado condiscendono a divenire i precettori de' loro sudditi; e si dee qualche lode a Giustiniano, per comando del quale un ampio sistema fu ridotto in un breve trattato elementare. Tra le varie Institute della legge Romana[292], quelle di Cajo[293] erano le più popolari nell'Oriente e nell'Occidente; ed il credito, onde godevano, si potea risguardare come una prova del merito loro. Scelte esse furono dai Delegati imperiali, Triboniano, Teofilo, e Doroteo; ed alla libertà e purità del secolo degli Antonini si collegarono i materiali più rozzi di un'età tralignata. Lo stesso volume che introducea la gioventù di Roma, di Costantinopoli e di Berito allo studio graduale del Codice e delle Pandette, è tuttora prezioso allo storico, al filosofo ed al magistrato. In quattro libri sono divise le Institute di Giustiniano, le quali procedono con metodo non dispregevole, I dalle Persone, II alle Cose, III dalle cose alle Azioni; e l'articolo IV delle Ingiurie private, vien terminato co' principj della Legge Criminale.

I. La distinzione dei gradi e delle persone è la base più ferma di un governo misto e limitato. In Francia, si tengono vive le reliquie della libertà dallo spirito, dagli onori ed anche dai pregiudizj di cinquantamila nobili[294]. Duecento famiglie che di padre in figlio formano il secondo ramo della legislatura Britannica, mantengono l'equilibrio della Costituzione tra il Re, e le Comuni dell'Inghilterra. Una gradazione di patrizj e di plebei, di stranieri e di sudditi ha sostenuto l'aristocrazia di Genova, di Venezia e dell'antica Roma. La perfetta uguaglianza degli uomini è quel punto, in cui si confondono gli estremi della democrazia e del dispotismo; poichè la maestà del Principe o quella del Popolo sarebbe egualmente offesa, se alcune teste si alzassero sopra il livello dei loro compagni di schiavitù, o dei loro concittadini. Nella decadenza dell'Impero di Roma, a poco a poco si abolirono le orgogliose distinzioni della Repubblica, o la ragione o l'instinto di Giustiniano compì l'opera di dare, al governo la semplice forma di una monarchia assoluta. L'Imperatore non potea svellere dalle radici quella riverenza popolare, che sempre accompagna il possesso di un'ereditaria ricchezza o la memoria di antenati famosi. Egli prese piacere nell'onorare con titoli ed emolumenti i suoi Generali, Magistrati e Senatori; ed il suo precario favore compartiva qualche raggio della gloria loro alle lor mogli ed ai figli. Ma al cospetto della legge, tutti i cittadini Romani erano eguali, e tutti i sudditi dell'Impero erano cittadini di Roma. Questo carattere, altre volte inestimabile, si perdè in un nome anticato e vuoto d'effetto. Il suffragio di un Romano più non contribuiva a formar la sua legge, od a creare gli annui ministri del suo potere: i costituzionali suoi diritti avrebbero raffrenato l'arbitraria volontà di un padrone: e l'audace avventuriere, uscito dalla Germania o dall'Arabia, veniva ammesso, con egual favore, al comando civile e militare, che ai soli cittadini una volta era serbato di assumere sopra le conquiste de' loro maggiori. I primi Cesari avevano scrupolosamente mantenuto la distinzione della nascita ingenua e servile, la quale veniva decisa dalla condizion della madre; e soddisfatto era il candor delle leggi se potevasi dimostrare la libertà di essa per un solo momento tra la concezione ed il parto. Gli schiavi ch'erano liberati da un generoso padrone, immantinente entravano nella classe media dei liberti: ma non potevano mai essere affrancati dai doveri dell'obbedienza e della gratitudine. Qualunque si fossero i frutti dell'industria loro, il padrone e la sua famiglia ereditava la terza parte od anche la totalità de' lor beni, quando morivano senza figli e senza testamento. Giustiniano rispettò i diritti dei padroni; ma la sua indulgenza fece sparire la nota di disonore dai due ordini inferiori di affrancati. Chiunque cessava di essere schiavo, otteneva, senza riserva o indugio, la qualità di cittadino; e finalmente l'onnipotenza dell'Imperatore creò o suppose per essi la dignità di un'ingenua nascita che la natura aveva ad essi negato. Per reprimere l'abuso dello manumissioni, ed il troppo rapido accrescimento dei Romani di vile estrazione e miserabili, si erano introdotte molte regole intorno l'età ed il numero di quelli che si potevano affrancare, e le forme che a questo effetto chiedevansi: Giustiniano abolì in ultimo tutte quelle regole, e lo spirito delle sue leggi promosse la estinzione della servitù domestica. Nondimeno le province Orientali, al tempo di Giustiniano, erano tutte piene di schiavi, o nati tali, o comperati ad uso dei loro padroni; l'età, la forza, l'educazione loro ne determinavano il prezzo, il quale variava dalle dieci sino alle sessanta monete d'oro[295]. Ma l'influsso del governo e della Religione continuamente andavano sminuendo la durezza di quel dipendente stato; e l'orgoglio di un suddito si rimase dall'andar gonfio dell'assoluto suo dominio sopra la vita e la felicità del suo schiavo[296].

La legge della natura instruisce la massima parte degli animali ad amare, e a educare la tenera loro progenie. La legge della ragione inculca all'umana specie il contraccambio della filiale pietà. Ma l'esclusivo, assoluto e perpetuo dominio del padre sopra i suoi figliuoli, è particolare alla giurisprudenza Romana[297], e sembra così antico come la fondazione della città[298]. La potestà paterna fu instituita o confermata da Romolo stesso; e dopo la pratica di tre secoli essa fu incisa sulla quarta Tavola de' Decemviri. Nel Foro, nel Senato, o nel campo il figlio adulto di un cittadino Romano godeva i diritti pubblici e privati di una persona: nella casa di suo padre egli non era che una cosa, confusa dalle leggi colle masserizie, cogli armenti, e cogli schiavi, che il capriccioso padrone poteva alienare o distruggere senza esser tenuto a risponderne avanti alcun tribunale terreno. La mano che compartiva il giornaliero vitto, potea riprendersi il volontario dono, ed ogni cosa che si fosse acquistata dal lavoro o dalla fortuna del figlio, immediatamente si trasfondeva nella proprietà del genitore. L'azione di furto, colla quale il padre reclamava gli effetti rubatigli, i suoi bovi o i suoi figli, era la stessa[299], e se il bove od il figlio avea commesso un'offesa, a lui spettava la scelta di compensare il danno, o di cedere alla parte pregiudicata l'animale colpevole. Al grido dell'indigenza o dell'avarizia il padrone di una famiglia potea disporre de' suoi figliuoli o de' suoi schiavi. Ma la condizione di uno schiavo era molto più vantaggiosa; imperciocchè egli ricovrava l'alienata sua libertà mercè della prima manumissione. Laddove il figlio ricadeva di bel nuovo in balìa dello snaturato suo padre, il quale poteva condannarlo alla servitù una seconda ed una terza volta; e solamente dopo la terza vendita e la terza liberazione, egli rimaneva affrancato dalla potestà domestica[300] di cui s'era fatto così replicato abuso. Senz'altra norma che la sua discrezione, un genitore potea punire le reali od immaginarie mancanze de' suoi figli col flagello, colla prigionia, coll'esilio, o col mandargli in catene a lavorare ne' campi cogl'infimi de' suoi servi. La maestà di un padre era armata del diritto di vita e di morte[301]; e gli esempi di tali sanguinose esecuzioni, che spesso venivano lodate, e non punite giammai, rintracciar si possono negli annali di Roma, di là dai tempi di Pompeo e di Augusto. Nè l'età, nè il grado, nè l'uffizio consolare, nè gli onori del trionfo poteano sottrarre i più illustri cittadini ai vincoli della soggezione filiale[302]: erano inclusi i propri suoi discendenti nella famiglia del comune loro antenato; e i diritti dell'adozione non erano meno sacri e rigorosi di quelli della natura. Senza timore, benchè non senza pericolo di abuso, i legislatori Romani avean riposto una confidenza illimitata ne' sensi dell'amore paterno; e l'oppressione veniva temperata dalla sicurezza che ogni generazione doveva a sua volta succedere nella veneranda dignità di padre e di signore.

Alla giustizia ed all'umanità di Numa si ascrive la prima limitazione della podestà paterna, e la fanciulla che col consenso di suo padre avea sposato un uom libero, era al riparo della sventura di divenire la moglie di uno schiavo. Ne' primi secoli, quando stretta e quasi affamata era la città da' suoi vicini del Lazio e della Toscana, la vendita de' figliuoli poteva esser frequente; ma siccome la legge non concedeva ad un Romano di comperare la libertà di un concittadino, così il mercato successivamente sarà andato languendo, e le conquiste della Repubblica dovettero distruggere quel traffico disumano. Un imperfetto diritto di proprietà finalmente fu conferito ai figli; e la triplice distinzione di profettizio, di avventizio e di professionale fu determinata dalla giurisprudenza del Codice e delle Pandette[303]. Di tutto ciò che procedeva dal padre, egli non impartiva che l'uso e riserbava l'assoluto dominio: non pertanto, se vendevansi i suoi beni, una favorevole interpretazione eccettuava la porzione de' suoi figli dalle domande de' venditori. Il figlio avea la proprietà di quanto acquistasse per matrimonio, per donativi, o per successione collaterale; ma il padre, a meno che ne fosse stato specialmente escluso, ne godeva l'usufrutto per tutto il tempo del viver suo. Come giusta e prudente ricompensa della militare virtù, le spoglie del nemico erano devolute al soldato, da lui solo possedute e poste in pieno suo arbitrio. Questa generosa analogia si stendeva agli emolumenti delle professioni liberali, agli stipendi del servizio pubblico, ed alla sola liberalità dell'Imperatore o dell'Imperatrice. La vita di un cittadino era meno esposta che non la sua sostanza all'abuso dell'autorità paterna. Tuttavia la sua vita potea contrariar l'interesse e le passioni di un indegno genitore: gli stessi delitti che nacquer dalla corruzione, furono più vivamente sentiti dall'umanità del secolo di Augusto, e toccò all'Imperatore di salvare dal giusto furor della moltitudine il crudele Erixone che fece morire sotto i colpi dalla frusta il proprio suo figlio[304]. Dalla licenza della dominazione servile, il padre Romano fu ridotto alla gravità ed alla moderazione di un giudice. La presenza e l'opinione di Augusto confermarono la sentenza di esilio, proferita contro un parricidio d'intenzione dal tribunale, domestico di Ario. Adriano confinò in un'isola il padre geloso, il quale, somigliante ad un assassino, avea colto l'opportunità della caccia per ammazzare un giovane incestuoso, amante della sua matrigna[305]. Una giurisdizione privata ripugna allo spirito della monarchia; dalla condizione di giudice, il padre fu di nuovo fatto discendere a quella di accusatore; ed Alessandro Severo ingiunse a' magistrati di ascoltarne le querele e di eseguirne la sentenza. Egli non poteva più porre a morte il figlio, senza incorrere nel delitto e nel castigo di un'uccisione; e le pene del parricidio, da cui la legge Pompea l'aveva esentuato, gli furono in ultimo applicate dalla giustizia di Costantino[306]. La stessa protezione è dovuta a tutti i periodi dell'esistenza; e la ragione dee applaudire l'umanità di Paolo, che dichiara reo di omicidio il padre che strozza, lascia morir di fame od abbandona il suo bambino; o lo espone sopra una piazza pubblica alle venture di quella pietà che gli ha negato egli stesso. Ma l'esposizione dei fanciulli era il predominante ed ostinato vizio dell'antichità: essa alle volte venne prescritta, sovente permessa, e quasi sempre praticata impunemente dalle nazioni che mai non nutrirono le idee dei Romani sulla potestà paterna; ed i poeti drammatici, i quali sogliono rivolgersi al cuore umano, con indifferenza rappresentano una consuetudine popolare ch'era coperta dai veli dell'economia e della compassione[307]. Quando il padre potea soggiogare i propri sentimenti, egli evitava, se non la censura, almeno la punizion delle leggi; e l'Impero di Roma fu lordato dal sangue dei bambini, sintantochè Valentiniano ed i suoi colleghi non ebbero compreso una tal sorta di omicidi nella lettera e nello spirito della legge Cornelia. Le lezioni della giurisprudenza[308], e del Cristianesimo non erano state possenti a sradicare quella pratica disumana, sinchè i terrori della pena capitale non avvalorarono il loro influsso benigno[309].

L'esperienza ha provato che i Selvaggi sono i tiranni del sesso femminile, e che la condizione delle donne viene d'ordinario raddolcita dal raffinarsi del viver sociale. Allettato dalla speranza di ottenere una progenie robusta, Licurgo aveva differito l'epoca del matrimonio; essa fu determinata da Numa alla tenera età di dodici anni, affinchè il marito Romano potesse educare a suo talento una pura ed obbediente verginella[310]. Secondo l'uso dell'antichità questi comprava la sua sposa da' parenti di lei, ed ella compiva la coenzione, coll'acquistare, pagando tre monete di rame, il diritto d'entrar nella casa e la tutela delle domestiche Deità del consorte. I Pontefici offerivano un sacrifizio di frutta, in presenza di dieci testimoni: le parti contraenti sedevano sulla stessa pelle d'agnello; essi mangiavano una focaccia salata di farro e di riso, e questa confarrazione[311], che dinotava l'antico cibo usato in Italia, serviva qual emblema della mistica loro congiunzione di mente e di corpo. Ma dal lato della donna, questa unione era rigorosa e disuguale; ed ella rinunziava il nome ed il culto della casa paterna, per abbracciare una nuova servitù, decorata soltanto col titolo di adozione. Una finzione della legge, nè ragionevole, nè elegante, conferiva alla madre di famiglia (suo vero nome[312]) gli strani caratteri di sorella de' suoi propri figli, e di figlia del suo marito o padrone, il quale era investito della pienezza del potere paterno. Il giudizio od il capriccio del marito approvava, o biasimava, o puniva la condotta della sua moglie. Egli esercitava il diritto di vita e di morte; ed era convenuto che nei casi di adulterio o di ubbriachezza la pena di morte si poteva convenientemente applicare[313]. Essa acquistava ed ereditava a solo profitto del suo signore; e così chiaramente una donna era definita non come una persona ma come una cosa, che mancando il titolo originale, si potea reclamarla, come gli altri immobili, stante l'uso ed il possesso di un anno intero. A Roma, il dovere coniugale, che le leggi Ateniesi e Giudaiche così scrupolosamente aveano determinato[314], dipendeva dalla volontà del marito: ma sconosciuta era la poligamia, ed egli mai non poteva ammettere nel suo talamo una più bella o più favorita compagna.

Dopo i trionfi punici, le matrone di Roma aspirarono ai benefizj comuni di una libera e potente Repubblica: appagati furono i lor desiderj dall'indulgenza dei padri e degli amanti, e la gravità di Catone il censore indarno fece argine alla loro ambizione[315]. Esse si sciolsero dalle solennità delle prische nozze, disfecero la prescrizione annua mediante un'assenza di tre giorni, e senza perdere il nome o l'independenza loro sottoscrissero i liberali e definiti termini di un contratto di matrimonio. Esse comunicarono l'uso ma si assicurarono la proprietà dei privati lor beni; la sostanza di una moglie non si potè più alienare od impegnare da un prodigo marito. La gelosia delle leggi proibì ai conjugi le donazioni reciproche, e la cattiva condotta di una delle parti potè porgere, sotto un altro nome, argomento ad un'azione di furto. A questo libero e volontario contratto più non tornarono essenziali i riti religiosi e civili; e, tra persone di un grado eguale, l'apparente comunità della vita, reputossi una prova sufficiente del loro connubio. La dignità del matrimonio fu poi restituita in fiore dai Cristiani, i quali derivavano ogni grazia spirituale dalle preghiere dei fedeli e dalla benedizione del prete o del Vescovo. Le tradizioni della Sinagoga, i precetti del Vangelo, i canoni dei sinodi generali o provinciali[316] regolarono l'origine, la validità e i doveri di questa sacra instituzione; e la coscienza de' Cristiani fu tenuta a freno dai decreti e dalle censure dei loro direttori ecclesiastici. Non pertanto, i magistrati di Giustiniano non andavano soggetti all'autorità della chiesa. L'Imperatore consultò i giuristi miscredenti dell'antichità, e la scelta delle leggi matrimoniali nel Codice e nelle Pandette è determinata dai terrestri motivi di giustizia e di politica, e dalla naturale libertà dei due sessi[317].

Oltre l'assenso delle parti, essenza di ogni contratto ragionevole, il matrimonio appo i Romani richiedeva la preventiva approvazione dei parenti. Un padre potea, per qualche legge recente, essere obbligato a provvedere ai bisogni di una zitella matura; ma lo stesso stato d'insania non veniva generalmente riputato bastante a togliere la necessità del suo consentimento. Le cagioni dello scioglimento del matrimonio hanno variato presso i Romani[318]; ma il più solenne sacramento, la confarrazione stessa, si potea mai sempre distruggere col mezzo di riti di una contraria tendenza. Nei primi secoli, il padre di una famiglia era padrone di vendere i suoi figliuoli, e la sua moglie era compresa nel numero di essi. Questo giudice domestico potea pronunziare la morte della colpevole, o con più clemenza cacciarla dal suo letto e dalla sua casa: ma la schiavitù della donna infelice era senza speranza e perpetua, a meno che per sua propria convenienza egli volesse usare le maschili prerogative del divorzio. Si largirono i più vivi elogj alla virtù dei Romani, che si astennero oltre cinquecent'anni dall'esercizio di questo allettante privilegio[319]: ma lo stesso fatto mette all'aperto i termini disuguali di una congiunzione in cui lo schiavo non aveva il diritto di rinunziare il suo tiranno, ed il tiranno non aveva la volontà di abbandonare il suo schiavo. Allor quando le matrone Romane divennero le eguali e volontarie compagne dei loro padroni, s'introdusse una nuova giurisprudenza, ed il matrimonio, come le altre società potè disciogliersi mediante l'abdicazione di uno dei compagni. In tre secoli di prosperità e di corruzione questo principio ampliossi al segno che frequente la pratica e pernicioso ne divenne l'abuso. La passione, l'interesse od il capriccio suggerivano ogni giorno motivo di sciorre i legami del matrimonio. Una parola, un segno, un messaggio, una lettera, l'ambasciata di un liberto, dichiaravano la separazione; e il più tenero dei vincoli umani fu abbassato fino a divenire una passaggiera società di piacere o di profitto. Secondo le varie condizioni della vita, i due sessi alternamente provarono la vergogna e l'oltraggio. Una moglie incostante trasportava le sue ricchezze in una nuova famiglia, abbandonando una numerosa e forse spuria progenie alla paterna autorità ed alle cure dell'ultimo suo marito; una donna, venuta vergine e bella alle nozze, potea esser rimandata nel mondo vecchia, povera e senza amici; ma la ripugnanza dei Romani, quando furono stimolati al matrimonio da Augusto, bastevolmente ci fa vedere che le instituzioni predominanti erano meno favorevoli ai maschi. Una speciosa teoria vien confutata da questo libero e perfetto sperimento, il qual dimostra che la libertà del divorzio non contribuisce a renderci felici e virtuosi. La facilità della separazione distrugge ogni confidenza reciproca ed inasprisce ogni più lieve sconcordia. La minuta differenza che corre tra un marito ed uno straniero, potendo facilmente esser tolta di mezzo, si può anche più facilmente obbliare; e la matrona, che in cinque anni ha il cuore di sottoporsi agli abbracciamenti di otto mariti, dee cessare di avere in rispetto la castità di se stessa[320].

Insufficienti rimedj seguitarono, con lontani e tardi passi il rapido andamento del male. Il culto antico dei Romani presentava una Dea particolare intesa ad ascoltare e pacificar le querele de' coniugi; ma l'epiteto di Viriplaca[321] la placatrice dei mariti, troppo chiaramente denota da qual parte si dovesse aspettar sempre la sommissione ed il pentimento. Ogni azione di un cittadino era soggetta al giudizio dei Censori. Il primo che usò il privilegio del divorzio, espose, per loro comandamento, le ragioni del suo procedere[322]; ed un Senatore fu espulso per aver rimandato vergine la sua moglie, senza darne contezza a' suoi amici, o prenderne consiglio. Ogni volta che s'intentava un processo per restituzione di dote, il Pretore, come guardiano dell'equità, esaminava la cagione ed il carattere delle parti, e con moderazione piegava la bilancia in favore della parte innocente ed offesa. Augusto, il quale collegava i poteri di entrambi i magistrati, adottò i differenti loro modi di reprimere o di punire la licenza del divorzio[323]. Si chiedeva la presenza di sette testimonj Romani per convalidare questo atto solenne e deliberato: se il marito s'era diportato male verso la moglie, in vece di ottenere la dilazione di due anni, era astretto a rifonder la dote immantinente o nello spazio di sei mesi: ma se intaccare ei poteva i costumi della moglie, questa scontava la sua colpa o la sua leggerezza colla perdita della sesta o dell'ottava parte della sua dote. I Principi Cristiani furono i primi che specificassero le giuste cagioni di un divorzio privato; le istituzioni loro, da Costantino fino a Giustiniano, sembrano ondeggiare tra il costume dell'Impero e i desiderj della Chiesa[324]; e l'autore delle Novelle troppo frequentemente riforma la giurisprudenza del Codice e delle Pandette. Secondo le leggi più rigorose, una moglie era condannata a sopportare un giuocatore, un bevitore, un dissoluto, purchè questi non fosse reo di omicidio, di avvelenamento, o di sacrilegio; ne' quali casi il matrimonio avrebbe dovuto, a quanto sembra, venir disciolto dalla mano del carnefice. Ma il sacro diritto del marito invariabilmente era mantenuto per liberare il suo nome e la sua famiglia dall'obbrobrio dell'adulterio. Successivi regolamenti abbreviarono ed ampliarono la lista dei peccati mortali, sì mascolini che femminili, e si convenne che gli ostacoli di un'impotenza incurabile, di una lunga assenza e della professione monastica fossero atti a rescindere l'obbligazione matrimoniale. Chiunque trasgrediva la legge, andava soggetto a varie e gravi penalità. Si toglieva alla donna ogni sua ricchezza ed ornamento, senza eccettuarne il ferrino de' capelli: se l'uomo introduceva una nuova sposa nel suo letto, ogni sostanza di costei si potea legalmente staggire dalla vendetta della moglie esiliata. La confiscazione si commutava alle volte in una multa; la multa era talvolta aggravata dalla relegazione in un'isola o dal confino in un monastero: la parte offesa veniva affrancata dai vincoli del matrimonio; ma il colpevole, per tutta la sua vita o per un termine d'anni, non poteva passare ad altre nozze. Il successore di Giustiniano porse orecchio alle preghiere degli sventurati suoi sudditi e ristabilì la libertà del divorzio, mediante il mutuo consenso: unanimi furono i giureconsulti[325], ma divisi di parere i teologi[326], e l'ambigua parola che contiene il precetto di Cristo, si piega a tutte le interpretazioni che possa chiedere la sapienza di un legislatore.

Molti impedimenti naturali e civili ristringevano, appo i Romani, la libertà dell'amore e del matrimonio. Un istinto, quasi innato ed universale, pare proibire il commercio incestuoso[327] de' padri e de' figli, nella serie infinita delle generazioni ascendenti o discendenti. Quanto ai rami obbliqui e collaterali, la natura è indifferente, la ragione è muta, vario ed arbitrario è il costume. Nell'Egitto si ammetteva, senza scrupolo ed eccezione, il matrimonio tra fratelli e sorelle; uno Spartano poteva sposare la figlia di suo padre, un Ateniese quella di sua madre, e le nozze di uno zio colla sua nipote erano applaudite in Atene come una venturosa unione de' congiunti più cari. I legislatori di Roma profana non si lasciarono mai trarre dall'interesse o dalla superstizione a moltiplicare i gradi proibiti. Ma inflessibilmente essi condannarono il matrimonio tra fratelli e sorelle, stettero dubbiosi se lo stesso interdetto colpisse i cugini primi, rispettarono il carattere paterno delle zie e de' zii, e trattarono l'affinità e l'adozione come una giusta imitazione dei legami del sangue. Secondo le superbe massime della Repubblica, non si poteva contrarre un matrimonio legittimo che tra Cittadini liberi; richiedevasi un'estrazione onorevole od almeno ingenua per la sposa di un Senatore: ma il sangue dei Re mai non potea mescolarsi in legittime nozze col sangue di un Romano: ed il nome di straniere umiliò Cleopatra e Berenice[328] a vivere le concubine[329] di Marc'Antonio e di Tito. Questa appellazione, così oltraggiosa alla maestà, non si potea però veramente senza indulgenza applicare ai costumi di quelle Orientali Reine. Una Concubina, nello stretto senso dei giuristi, era una donna di nascita servile o plebea, l'unica e fedel compagna di un Cittadino Romano, il quale continuava a viver celibe. Le leggi riconoscevano ed approvavano la condizione modesta di lei, posta disotto agli onori di una moglie, disopra all'infamia di una meretrice. Dai giorni di Augusto sino al decimo secolo, l'uso di questo maritaggio secondario prevalse, tanto nell'Occidente che nell'Oriente, e le umili virtù di una Concubina si preferivano spesso alla pompa ed all'insolenza di una nobil matrona. I due Antonini, i migliori dei Principi e degli uomini, godettero in questa congiunzione le dolcezze dell'amor domestico. Imitato ne fu l'esempio da molti Cittadini che mal sofferivano il celibato, ma non volevano macchiare il lustro della loro famiglia. Se poi avveniva che desiderassero di legittimare i loro figliuoli naturali, ciò subitamente mandavano ad effetto col celebrare le nozze loro insieme con una compagna di cui avevano già sperimentato la fecondità e la fede[330]. Questo epiteto di naturale distingueva la prole della Concubina dalla spuria schiatta dell'adulterio, della prostituzione e dell'incesto, a cui Giustiniano con repugnanza concede i necessarj alimenti, e questi figli naturali erano soli atti a succedere alla sesta parte delle facoltà del putativo lor padre. Secondo il rigore della legge, i bastardi non avevan diritto che al nome ed alla condizione della madre loro, dalla quale essi traevano il carattere di schiavi, di stranieri, o di cittadini. Questi rifiuti delle famiglie erano adottati senza rimprovero come figliuoli dello Stato[331].

Le relazioni di tutore e di pupillo, che ingombrano tanto posto nell'Institute e nelle Pandette[332], sono di natura semplicissima ed uniforme. La persona e la proprietà di un orfanello dovea sempre esser commessa alla custodia di qualche assennato amico. Se il padre defunto non aveva significato la sua scelta, gli agnati o parenti più prossimi del padre, erano considerati come suoi tutori naturali. Gli Ateniesi paventavano di esporre il fanciullo al potere di coloro ai quali più profittevole ne tornava la morte; ma un assioma della giurisprudenza Romana ha sentenziato che il carico della tutela dee sempre accompagnare l'emolumento della successione. Se la scelta del padre, e la linea di consanguinità non somministravano tutore, la nomina del Pretore della Città o del Presidente della Provincia suppliva al difetto. Ma la persona che essi nominavano a questo pubblico uffizio potea legalmente esserne liberata per demenza o cecità, por ignoranza od imperizia, per antecedente inimicizia od interesse contrario, pel numero de' figliuoli o delle tutele di cui era già carico, e finalmente per le immunità concedute alle utili fatiche de' magistrati, de' legisti, de' medici e de' professori. Sinchè il fanciullo potesse parlare e pensare, rappresentato egli era dal tutore, l'autorità del quale non cessava che all'arrivo della pubertà. Senza il consentimento del tutore nessun atto del pupillo poteva obbligarlo in suo pregiudizio, benchè obbligasse gli altri in suo benefizio. È inutile di osservare che il tutore spesso dava sicurtà, e sempre rendeva i conti, e che la mancanza di sollecitudine o d'integrità lo esponeva ad un processo civile e quasi criminale, per la violazione di questo sacro deposito. Gli anni della pubertà si erano sconsigliatamente determinati a quattordici dai giureconsulti, ma siccome le facoltà della mente maturano più tardi che quelle del corpo, s'instituiva un curatore per difendere le sostanze di un giovane Romano dalla sua propria inesperienza e dalle ferventi passioni. Il curatore era stato da principio un custode, stabilito dal Pretore per salvare una famiglia dal cieco scialacquamento di qualche prodigo o disennato; le leggi obbligarono poscia il minore a richiedere una simile protezione, senza la quale non erano validi i suoi atti, sintanto che avesse venticinque anni compiti. Condannate eran le donne alla perpetua tutoria dei padri, dei mariti o dei tutori; un sesso, creato per piacere ed obbedire, supponevasi che mai non avesse aggiunto l'età della ragione e dell'esperienza. Tale almeno era il rigido ed altero spirito della legge antica, la quale appoco appoco s'era andata mitigando prima del tempo di Giustiniano.