II. L'originale diritto di proprietà non può giustificarsi che per l'accidente od il merito dell'occupazione anteriore; e su questo fondamento saviamente è stabilito dalla filosofia dei giureconsulti[333]. Il selvaggio che scava un albero, conficca una pietra aguzza in un manico di legno o adatta una corda a un ramo elastico, diviene nello stato di natura, il giusto proprietario della canoa, dell'accetta e dell'arco. Comuni a tutti erano i materiali; la nuova forma, prodotto del suo tempo e della sua semplice industria, appartiene unicamente a lui solo. Gli affamati fratelli non possono, senza un sentimento della propria loro ingiustizia, strappar di mano al cacciatore la preda delle foreste, ch'egli ha cotto od ucciso colla personale sua forza e destrezza. Se la provvida cura di esso conserva e moltiplica i mansueti animali, la cui trattabil natura è suscettiva di educazione, un perpetuo diritto egli acquista all'uso ed al servizio della numerosa lor razza, che ritrae l'esistenza dall'opera sua. Se egli chiude e coltiva un campo per alimentar se stesso ed i suoi, e converte uno steril deserto in un fertil terreno, la semente, il concime, il lavoro, creano un nuovo valore, e le fatiche di tutto l'anno penosamente gli guadagnano il guiderdon delle messi. Negli stati successivi della società il cacciatore, il pastore, l'agricoltore, possono difendere ciò che posseggono colla forza di due ragioni che vivamente parlano ai sentimenti dell'animo umano; vale a dire che quanto essi posseggono è il frutto della industria loro; e che ogni uomo il quale porti invidia alla loro felicità, può procacciarsi eguali beni mediante l'esercizio di un'ugual diligenza. Tale, per dire il vero, può essere la libertà e la prosperità di una piccola colonia, piantata sopra un'isola fertile. Ma la colonia moltiplica, mentre lo spazio sempre rimane lo stesso: gli audaci e gli scaltri si fanno padroni assoluti dei comuni diritti, retaggio eguale di tutti gli uomini; ogni campo, ogni selva vien circoscritta dai limiti di un padrone geloso, e particolar lode è dovuta alla giurisprudenza Romana, la quale attribuisce al primo occupante il diritto sovra tutti gli animali selvaggi della terra, dell'aria e dell'acqua. Nel progresso dall'equità primitiva alla finale ingiustizia, taciti sono i passi, quasi impercettibile l'ombra, e l'assoluto monopolio vien difeso da leggi positive e da un'artificiale ragione. L'attivo insaziabil principio dell'amor proprio può solo provvedere alimento alle arti della vita e salario all'industria, e tosto che il governo civile e la proprietà esclusiva si sono introdotti, essi diventano necessari all'esistenza della schiatta umana. Fuori che nelle singolari instituzioni di Sparta, i legislatori più saggi hanno disapprovato la legge agraria come un'innovazione falsa e pericolosa. Appresso i Romani l'enorme sproporzione delle ricchezze oltrepassò gli ideali termini di una tradizione dubbiosa, e di uno statuto andato in disuso. Secondo la tradizione, il più povero seguace di Romolo aveva avuto in dono la perpetua proprietà di due jugeri[334]: lo statuto ristrigneva i Cittadini più ricchi a non possedere più di cinquecento jugeri, ossia trecento e dodici acri Inglesi. Il territorio di Roma non consisteva originariamente che in alcune miglia di bosco e di prato, lungo le rive del Tevere; e la permutazione domestica nulla poteva aggiungere al fondo nazionale. Ma i beni di un estero o di un nemico erano legittimamente esposti al primo occupante ostile; la Città si arricchì mediante il profittevole commercio della guerra; ed il sangue de' suoi figli fu il solo prezzo che ella pagasse per le gregge de' Volsci, gli schiavi della Britannia, le gemme e l'oro dei Regni dell'Asia. Nella favella della giurisprudenza antica che era caduta in corruzione e dimenticanza avanti l'età di Giustiniano, queste spoglie erano distinte col nome di Manceps o Mancipio, prese colle mani, ed ogni volta che venivano vendute od emancipate, il compratore richiedeva qualche assicuranza che erano state la proprietà di un nemico e non di un concittadino[335]. Un cittadino non poteva perdere i suoi diritti sopra un terreno che coll'abbandonarlo; e subito che il terreno aveva un certo valore, difficilmente si presumeva quell'abbandono. Non pertanto, secondo la legge delle Dodici Tavole, una prescrizione di un anno pei mobili, e di due anni per gl'immobili aboliva il titolo dell'antico padrone, ove però il possessore presente gli avesse acquistati mediante una ragionevole transazione dalla persona che egli credeva esserne il proprietario legittimo[336]. Una sì fatta ingiustizia di buona coscienza, senza alcuna mescolanza di frode o di forza, di rado poteva danneggiare i membri di una piccola Repubblica; ma i varj periodi di tre, di dieci, o di vent'anni, determinati da Giustiniano, sono più convenienti all'ampiezza di un grande Impero. Solo relativamente al tempo stabilito per la prescrizione, i giuristi fanno la distinzione di beni reali e di beni personali, e l'idea generale che hanno sulla proprietà è quella di un dominio semplice, uniforme ed assoluto. I professori di giurisprudenza copiosamente spiegano le subordinate eccezioni di uso, di usufrutto,[337], di servitù[338], imposte a benefizio di un vicino sopra le terre, e le case. Con metafisica sottigliezza essi pure indagano i diritti di proprietà, in quanto sono alterati dal mescolamento, dalla divisione, o dalla trasformazione delle sostanze.

Il diritto personale del primo proprietario dee terminare insieme colla sua vita: ma la possessione, senza alcuna apparenza di cambiamento, pacificamente si continua ne' suoi figliuoli, sozj de' suoi lavori, e partecipi delle sue dovizie. Questo naturale retaggio è stato protetto dai legislatori di tutti i climi e di tutte le età, ed il padre viene animato a perseverare nei lenti e lontani miglioramenti dalla tenera speranza che una lunga posterità sarà per godere i frutti delle sue fatiche. Universale è il principio della successione ereditaria, ma l'ordine vanamente ne fu stabilito dalla convenienza o dal capriccio, dallo spirito delle instituzioni nazionali, o da qualche esempio parziale che la frode o la violenza hanno in sulle prime deciso. La giurisprudenza dei Romani pare aver deviato molto meno dall'eguaglianza della natura che non le instituzioni degli Ebrei[339], degli Ateniesi[340] e dell'Inghilterra[341]. Al morire di un cittadino, tutti i suoi discendenti, a meno che fossero già affrancati dalla paterna sua potestà, erano chiamati a succedere nell'eredità de' suoi beni. Sconosciuta ora l'insolente prerogativa della primogenitura: sopra un giusto livello erano collocati i duo sessi; tutti i figli e tutte le figlie avevano un egual diritto ad una egual porzione delle sostanze paterne; e se una morte prematura avesse tolto dal mondo uno dei figli, i figli di esso rappresentavano la sua persona e ne dividevan la parte. Quando manca la linea retta, il diritto di successione dee divergere ai rami collaterali. I giurisperiti annoverano i gradi di parentela[342], ascendendo dall'ultimo possessore ad un progenitore comune, e discendendo da questo progenitore comune al più prossimo erede: mio padre sta nel primo grado, mio fratello nel secondo, i suoi figliuoli stanno nel terzo; ed il rimanente della serie si può concepire dall'immaginazione, o dipingere sopra una tavola genealogica. In questo computo, si fece una distinzione, essenziale alle leggi, anzi alla costituzione di Roma; gli agnati ossia gli individui della linea mascolina, furono chiamati, secondo la loro prossimità, ad una partizione eguale. Ma una donna era inabile a trasmettere verun diritto legale; e la legge delle Dodici Tavole diseredava come stranieri ed alieni, i cognati di ogni grado, senza far pure eccezione in favore dei sì dolci vincoli di madre e di figlio. Presso i Romani, un nome comune ed i riti domestici univano una gente o un legnaggio; i varj cognomi o soprannomi di Scipione o di Marcello distinguevano un dall'altro i subordinati rami o casati della stirpe Cornelia, o della Claudia: alla mancanza degli agnati dello stesso soprannome, si suppliva colla denominazione, più larga di gentili; e la vigilanza delle leggi manteneva, negli individui dello stesso nome, la perpetua discendenza della religione e della proprietà. Un somigliante principio dettò la legge Voconia[343] che abolì nelle donne il diritto di ereditare. Sintanto che le vergini furono donate o vendute in maritaggio, l'adozione della moglie spegneva le speranze della figlia. Ma l'eguale successione delle indipendenti matrone, ne sosteneva l'orgoglio ed il lusso, e poteva trasportare in una casa straniera le ricchezze dei lor genitori. Le massime di Catone[344], quando erano tenute in rispetto, tendevano a perpetuare in ogni famiglia una onorata e virtuosa mediocrità; ma le blandizie femminili a poco a poco riportaron vittoria; ed ogni salutare raffrenamento andò sommerso nella dissoluta grandezza della Repubblica. Il rigore dei Decemviri fu temperato dall'equità dei Pretori. I loro editti restituivano i figli emancipati ed i postumi nel possesso dei diritti della natura; e quando mancavano gli agnati, essi anteponevano il sangue dei cognati al nome dei gentili, il titolo e carattere de' quali insensibilmente perì nell'obblio. Il reciproco ereditar delle madri o dei figli fu stabilito nei decreti di Tertulliano e di Orfizio dall'umanità del Senato. S'introdusse un ordine nuovo e più imparziale dalle Novelle di Giustiniano, il quale affettava di far rivivere la giurisprudenza delle Dodici Tavole. Confuse andarono le linee della parentela mascolina e femminina: le serie discendenti e ascendenti, e le collaterali accuratamente furono definite; ed ogni grado, secondo la prossimità del sangue e dell'affetto, successe ai beni vacanti di un cittadino Romano[345].

L'ordine di successione è regolato dalla natura, o almeno dalla ragione generale e permanente del legislatore: ma quest'ordine viene frequentemente violato dagli arbitrarj e parziali voleri, che prolungano oltre la tomba il dominio del testatore[346]. Nello stato semplice della società, quest'ultimo uso od abuso di rado viene permesso. Le leggi di Solone lo introdussero in Atene; ed i privati testamenti del padre di una famiglia ebbero l'autorità delle Dodici Tavole in loro favore. Prima dei Decemviri[347], un cittadino Romano esponeva i suoi desiderj e motivi all'assemblea delle trenta Curie, ed un atto speciale della legislatura sospendeva le legge generale delle successioni. Dopo la permissione data dai Decemviri, ogni legislatore privato promulgava il suo testamento verbale o scritto al cospetto di cinque cittadini i quali rappresentavano le cinque classi del popolo Romano; un sesto testimonio attestava la concorrenza loro, un settimo pesava la moneta di rame ch'era pagata da un compratore immaginario: ed i beni si trovavano emancipati, mediante una vendita fittizia ed uno scarico immediato. Questa singolar cerimonia[348], che destava la meraviglia de' Greci, veniva tuttavia praticata ai tempi di Severo; ma i Pretori avevano già approvato un testamento più semplice, pel quale essi richiedevano il suggello e la sottoscrizione di sette testimonj, scevri da ogni eccezione legale, ed espressamente convocati per l'esecuzione di quell'atto importante. Un monarca domestico, il qual regnava sopra le vite e le sostanze de' suoi figliuoli, poteva distribuirne le rispettive parti, secondo i gradi del loro merito e del loro affetto: l'arbitrario disgusto puniva un figlio indegno colla perdita del suo retaggio, e coll'umiliante preferenza di uno straniero. Ma l'esempio di molti padri snaturati mostrò il bisogno di porre alcun freno alla loro facoltà di testare. Un figlio, o, secondo le leggi di Giustiniano, anche una figlia, non poterono più essere diseredati pel solo silenzio del padre: questi era tenuto a nominare il colpevole ed a specificare l'offesa: e la giustizia dell'Imperatore determinò le sole cagioni che potevano giustificare un tale infragnimento dei primi principi della natura e della società[349]. A meno che si lasciasse ai figliuoli la legittima, ossia la quarta parte dei beni, essi avevan diritto d'instituire un processo od una querela contro quel testamento inofficioso, di supporre che la malattia o l'età avessero debilitato la mente del lor genitore, e di appellarsi rispettosamente dalla rigida sua sentenza alla riflessiva sapienza del magistrato. Nella giurisprudenza Romana, si ammise una distinzione essenziale tra l'eredità ed i Legati. Gli eredi che succedevano all'intera unità, o ad alcuna delle dodici frazioni della sostanza del testatore, rappresentavano il suo carattere civile e religioso, ne facevano valere i diritti, ne eseguivano gli obblighi, e adempivano i doni dell'amicizia e della liberalità, che l'ultimo suo volere avea lasciato in testamento sotto il nome di Legati. Ma siccome l'imprudenza o la prodigalità di un uom moribondo può dar fondo all'eredità, e non lasciare che rischi e molestie al suo successore, fu stabilito dalla legge Falcidia che questi, prima di pagare i Legati, potesse ritenere per sè il quarto netto dei beni. Gli si lasciò un tempo ragionevole per esaminare la proporzione tra i debiti e le sostanze, per decidere se volesse accettare o ricusare il testamento; e quando accettava col benefizio di un inventario, le domande dei creditori non potevano oltrepassare la valutazione dei beni. L'ultima volontà di un cittadino poteva essere alterata, lui vivente, ovvero cassata lui morto; le persone, ch'ei nominava, potevano morire prima di lui o rifiutare l'eredità, od essere esposte a qualche impedimento legale. In considerazione di questi eventi, gli si concesse la facoltà di sostituire dei secondi e dei terzi eredi, i quali prendessero uno il posto dell'altro, secondo l'ordine del testamento; ed all'incapacità in cui era un pazzo od un fanciullo di lasciare per testamento i suoi beni, si poteva supplire con una simile sostituzione[350]. Ma la potestà del testatore spirava coll'accettazione del testamento: ogni Romano, maturo di anni e di senno, acquistava l'assoluto dominio del suo ereditaggio, e la semplicità della legge civile non era mai offuscata dalle lunghe ed avviluppate sostituzioni, che inceppano la prosperità e la libertà delle generazioni future.

Le conquiste della Repubblica e le formalità della legge stabilirono l'uso dei Codicilli. Se la morte sorprendeva un Romano in qualche remota provincia dell'Impero, egli indirizzava una breve epistola al suo erede legittimo o testamentario; il quale adempiva con onore, o trascurava con impunità quest'ultima richiesta, che i giudici, prima del regno di Augusto, non avevano l'autorità di far eseguire. Un Codicillo poteva essere espresso in qualunque modo, ed in qualunque favella; ma conveniva che la soscrizione di cinque testimonj ne dichiarasse l'autenticità. L'intenzione del testatore, benchè lodevole, era spesso illegale; e l'invenzione dei fedecommessi nacque dal contrasto tra la giustizia naturale e la giurisprudenza positiva. Lo straniero di Grecia o d'Affrica poteva essere l'amico od il benefattore di un Romano senza figli; ma nessuno, fuorchè un concittadino, poteva agire in qualità di suo erede. La legge Voconia, che tolse alle donne il diritto di succedere, ristrinse il Legato o l'eredità di una donna alla somma di centomila sesterzi[351], ed una figlia unica era condannata ad essere poco meno che una straniera nella casa del suo genitore. Lo zelo dell'amicizia, e l'amor dei congiunti dettarono un generoso artifizio: si nominava nel testamento un cittadino di qualità, con la preghiera o l'ingiunzione ch'egli restituisse il retaggio alla persona a cui veramente era destinato. Varia fu la condotta dei fedecommessarj in questa situazione spinosa: essi avevano giurato di osservar le leggi della lor patria, ma l'onore gli traeva a rompere il lor giuramento, e se anteponevano il loro interesse sotto la maschera di patriottismo, essi perdevano la stima di ogni animo virtuoso. La dichiarazione di Augusto li tolse d'angustia, diede una sanzione legale ai testamenti fiduciali ed ai Codicilli, e senza urto prosciolse le forme e le restrizioni della giurisprudenza Repubblicana[352]. Ma siccome la nuova pratica de' fedecommessi tralignava in qualche abuso, i decreti di Trebelliano e di Pegaso abilitarono il fedecommissario a ritener per sè un quarto della sostanza, od a trasferir sul capo del vero erede tutti i debiti e processi della successione. Stretta e letterale era l'interpretazione dei testamenti; ma il linguaggio dei fedecommessi e dei Codicilli fu liberato dalla minuta e tecnica accuratezza dei giureconsulti[353].

III. Le pubbliche e private relazioni degli uomini impongono ad essi i loro generali doveri: ma le obbligazioni specifiche degli individui tra loro non possono esser l'effetto che I. di una promessa, II. di un benefizio, o, III. di un'ingiuria; e quando queste obbligazioni sono ratificate dalla legge, la parte interessata può esigerne l'adempimento, mercè di un'azione giudiciale. Sopra di questo principio i legisti di ogni paese hanno edificato una giurisprudenza, la quale, essendo uniforme, si può riguardare come il nobil parto della ragione universale e della giustizia[354].

I. I Romani adoravano la Dea Fede (fede umana e sociale), non solo ne' Templi ad essa innalzati, ma in ogni punto della lor vita; e se questa nazione mancava in qualche parte dei più amabili pregi della cortesia e della generosità, essa faceva maravigliare i Greci col sincero e semplice adempimento degli impegni più ardui e più gravi[355]. Non pertanto, appo lo stesso popolo, secondo le rigide massime dei Patrizj e dei Decemviri, un nudo patto, una promessa, od anche un giuramento, non creavano alcun obbligo civile, a meno che avessero per conferma la forma legale della stipulazione. Qualunque esser possa l'etimologia della voce latina, essa porta con sè l'idea di un saldo ed irrevocabil contratto, il quale sempre veniva espresse colla formalità di una domanda e di una risposta. «Mi prometti di pagarmi cento monete d'oro?» Tale era la solenne interrogazione di Sejo. «Lo prometto,» rispondeva Sempronio. Gli amici di Sempronio che si facevano mallevadori dell'abilità e dell'inclinazione di esso, potevano separatamente esser citati in giudizio a scelta di Sejo; ed il benefizio della partizione, ossia l'ordine delle azioni reciproche, a poco a poco deviò dalla stretta teoria della stipulazione. Il più cauto e deliberato consentimento fu giustamente richiesto per sostenere la validità di una promessa gratuita; ed il cittadino che avrebbe potuto ottenere una sicurtà legale, incorreva nel sospetto di frode, e pagava la pena della sua negligenza. Ma l'accorgimento dei giureconsulti con buon successo adoperassi a convertire le promesse nella forma delle stipulazioni solenni. I Pretori, in qualità di custodi della fede sociale, ammettevano ogni ragionevol prova di un atto volontario e deliberato, il quale nel lor Tribunale produceva un obbligo di equità, e pel quale essi accordavano una azione ed un ricorso[356].

II. Le obbligazioni della seconda classe, contratte mediante la consegna di una cosa, vengono distinte dai giureconsulti coll'epiteto di reali[357]. Un grato contraccambio è dovuto all'autore di un benefizio, ed ogni uomo a cui siasi affidata la proprietà di un altro, si è vincolato al sacro dovere della restituzione. Nel caso di un prestito amichevole, il merito della generosità è tutto dal lato del prestatore; in quello di un deposito, il merito è dal lato di chi lo riceve; ma nel caso di un pegno o di quelle altre disposizioni fondate sopra un interesse reciproco, un equivalente compensa il benefizio; e l'obbligo di restituire variamente vien modificato dalla natura dell'accordo. La lingua latina esprime felicemente la differenza fondamentale che corre tra il comodato ed il mutuo, che la povertà de' nostri idiomi è ridotta a confondere nella vaga e comune appellazione d'imprestito. Il primo imponeva a chi prendeva a presto l'obbligo di restituire la stessissima cosa di cui era stato accomodato per supplire temporaneamente a' suoi bisogni; il secondo indicava che la cosa imprestata era destinata al suo uso e consumo, ed egli liberavasi da questo mutuo impegno col sostituire lo stesso valore specifico, secondo una giusta estimazione del numero, del peso e della misura. Nel contratto di vendita, l'assoluto dominio passa per diritto al compratore, ed egli paga il benefizio con una somma adeguata di oro o di argento, prezzo e misura universale di tutte le possessioni di questo mondo. Di genere più complicato è l'obbligo di un altro contratto, quello di locazione. Le terre o le case, le fatiche o i talenti si possono affittare per un termine definito. Allo spirar del tempo, si dee restituire la cosa stessa al proprietario con una retribuzione in aggiunta pel profitto che se ne è ricavato mediante l'occupazione o l'impiego. In questi contratti lucrativi, ai quali conviene aggiugnere quelli di società e di commissione, i giureconsulti alle volte suppongono la consegna dell'oggetto, ed altre volte presumono il consentimento delle parti. Al pegno sostanziale si sostituirono finalmente i diritti invisibili dell'ipoteca; ed il prezzo di una vendita, determinata da ambe le parti, mette, da quel punto, le venture del guadagno o della perdita sul conto del compratore. Si può ragionevolmente supporre che ogni uomo sia per obbedire ai dettami del suo interesse; e se egli accetta il benefizio, è obbligato a sostenere la spesa della transazione. In questo illimitato soggetto, lo storico dee particolarmente osservare la locazione delle terre e del denaro; la rendita di quelle e l'interesse di questo, in quanto esse materialmente toccano la prosperità dell'agricoltura e del commercio. Il proprietario di terreni era spesso obbligato ad anticipare il capitale e gli stromenti della coltivazione, ed a contentarsi di una partizione dei frutti. Se il tapino affittuale veniva oppresso da sinistri accidenti, dal contagio o da ostile violenza, egli invocava per un proporzionato alleviamento l'equità delle leggi: cinque anni erano il termine d'uso per tali contratti, nè si poteva aspettare alcun solido o costoso miglioramento da un fittaiuolo che ad ogni momento poteva esser mandato fuora, por la vendita della possessione[358]. L'usura[359], quell'inveterato male di Roma[360], era stata scoraggiata dalle Dodici Tavole, ed abolita dai clamori del popolo. I bisogni e l'odiosità di esso popolo la richiamarono in vita, la discrezione dei Pretori la tollerò, ed il Codice di Giustiniano finalmente ne prescrisse i confini. Alle persone d'illustre grado non si concedette di ricevere più del quattro per cento; il sei per cento fu stabilito qual ordinaria e legale misura dell'interesse. Si permise l'otto, per la convenienza delle manifatture e de' mercatanti, e si accordò il dodici per le assicurazioni marittime, le quali da' più antichi savj non s'erano ardite definire; ma fuori che in questa rischiosa occasione, severamente si raffrenò la pratica dell'usura esorbitante[361]. Il clero dell'Oriente e dell'Occidente condannò il più tenue interesse[362]: ma il sentimento del vantaggio reciproco, il quale aveva trionfato delle leggi della Repubblica, con egual fermezza fece fronte ai decreti della Chiesa, ed anche ai pregiudizi del genere umano[363].

III. La natura e la società impongono lo stretto obbligo di riparare un torto; e chi ha sofferto per una privata ingiustizia, acquista un diritto personale ed un'azione legittima. Se la proprietà di un altro viene affidata alle vostre mani, il grado di cura che voi dovete prenderne, cresce o scade secondo il benefizio che voi derivate da quel temporaneo possedimento. Di rado avviene che ci tocchi render ragione di un accidente inevitabile, ma le conseguenze di un fallo volontario vanno mai sempre imputate al suo autore[364]. Un Romano richiamava e ricuperava le cose rubategli, mediante un'azione civile di furto: esse potevano passare per una serie di mani innocenti e pure, ma soltanto una prescrizione di trent'anni era valevole ad estinguere l'originale suo diritto. Gli si restituivano quegli effetti per sentenza del Pretore, e si compensava l'ingiuria col pagamento del doppio, del triplo ed anche del quadruplo del loro valore, secondo ch'era succeduta una frode secreta, od una rapina aperta, e secondo che il rubatore era stato sorpreso sul fatto, ovvero scoperto per una susseguente ricerca. La legge Aquilia[365] difendeva la vivente proprietà di un cittadino, i suoi schiavi ed il suo bestiame, dai colpi della malizia, o dai danni della negligenza: essa condannava il colpevole a pagare il più alto prezzo a cui si potesse stimare l'animale domestico in un qualunque momento dell'anno che ne aveva preceduto la morte. Per la distruzione di ogni altro valutabile oggetto si lasciava una latitudine di trenta giorni all'estimazione. Un'ingiuria personale viene alleggerita od aggravata dai costumi del tempo, e dalla severità dell'individuo: l'equivalente del dolore o dell'offesa di una parola o di una percossa non si può facilmente valutare in denaro. La rozza giurisprudenza dei Decemviri aveva confuso tutti gli insulti fatti nel bollore dell'ira, che non giungevano alla rottura di un membro, ed essa condannava l'aggressore alla comune multa di venticinque assi. Ma la stessa denominazione di moneta fu ridotta, in tre secoli, da una libbra alla metà di un'oncia; e l'insolenza di un ricco Romano si prendeva a buon mercato lo sciaurato spasso di trasgredire e di soddisfare la legge delle Dodici Tavole. Verazio correva per le strade, percuotendo in faccia gl'innocenti passeggieri, ed un suo seguace, che portava una borsa, immediatamente rintuzzava le lor grida colla esibizione di venticinque monete di rame, il valore di circa uno scellino[366], a norma di quanto esigeva la legge. L'equità dei Pretori esaminava e valutava il merito distinto di ogni querela particolare. Nell'aggiudicare i danni civili, il magistrato si assumeva il diritto di aver riguardo alle varie circostanze di tempo e di luogo, di età e di dignità, che inacerbar potevano l'onta e il dolore della persona offesa. Ma se egli ammetteva l'idea di un'ammenda, di una punizione, di un esempio, egli invadeva la provincia della legge Criminale, benchè forse ne riparasse il difetto.

Tito Livio, ove riferisce il supplizio del Dittatore di Alba, fatto a brani da otto cavalli, lo rappresenta come il primo e l'ultimo esempio di crudeltà Romana, nel punimento de' più atroci delitti[367]. Ma questo atto di giustizia o di vendetta venne eseguito sopra un nemico straniero nell'ardore della vittoria, e per comando di un uomo solo. Le Dodici Tavole offrono una più decisiva prova dello spirito nazionale, perocchè furono esse composte dai più saggi del Senato, ed accettate dai liberi suffragi del popolo. Tuttavia queste leggi, come gli statuti di Dracone[368] erano scritte a note di sangue[369]. Esse approvano la disumana e disugual massima del taglione; e rigorosamente esigevano la perdita di un occhio per un occhio, di un dente per un dente, di un membro per un membro, a menochè l'offensore potesse riscattare il suo perdono con pagare una multa di trecento libbre di rame. I Decemviri distribuirono molto liberamente i castighi men gravi della flagellazione e della servitù, e giudicarono degni di morte nove delitti di un'assai differente natura. Erano questi: I. Ogni atto di tradimento contro lo Stato o di corrispondenza col nemico pubblico. Doloroso ed ignominioso era il supplizio. Si ravvolgeva in un velo il capo del Romano degenere, gli si legavano dietro il dorso le mani, e poscia che era stato battuto colle verghe dal littore, veniva appeso nel mezzo del Foro ad una croce, o ad un albero inauspicato. II. I notturni conciliaboli nella Capitale, qualunque fosse il pretesto, o di piacere o di religione o di ben pubblico. III. L'uccisione di un cittadino, la quale, secondo i comuni sentimenti degli uomini, richiede il sangue dell'uccisore. Il veleno è più odioso ancora della spada o del coltello; e ci reca stupore lo scorgere in due sciagurati esempi, come una sì fatta sottile perversità abbia di buon'ora infettato i costumi della Repubblica, e le caste virtù delle matrone Romane[370]. Il parricida che violava i doveri della natura e della gratitudine, veniva gettato nel fiume e nel mare, chiuso in un sacco, nel quale successivamente si rinserrarono un gallo, una vipera, un cane ed una scimia, come i suoi più degni compagni[371]. L'Italia non produce scimie; ma non fu sentita una tal mancanza sino alla metà del sesto secolo, epoca in cui per la prima volta si scoprì un delitto di parricidio[372]. IV La malvagità di un incendiario. Questi era battuto colle verghe dapprima, poi consegnato egli stesso alle fiamme; solo esempio in cui la nostra ragione sia tentata di approvar la giustizia della pena del taglione. V. Lo spergiuro giudiziale. Il testimonio malizioso o corrotto era lanciato capovolto giù dalla rocca Tarpeia per espiare la sua falsità, che più fatale era fatta dalla severità delle leggi penali, e dalle mancanze di prove scritte. VI. La corruzione di un giudice, il quale accettava regali per dare una sentenza iniqua. VII. I libelli e le satire, i cui rozzi versi alle volte perturbarono la pace di una città senza lettere. Se ne puniva a colpi di bastone l'autore, meritato castigo; ma non è ben certo se lo lasciassero spirare sotto i colpi del manigoldo[373]. VIII. La notturna tristizia di danneggiare o distruggere la messe del vicino. S'impendeva il delinquente come gradita vittima a Cerere. Ma le Deità boscherecce erano implacabili meno, e l'estirpazione dell'albero più prezioso non traeva dietro di se che l'ammenda di venticinque libbre di rame. IX. Le incantagioni magiche: che avevan forza, a quanto credevano i pastori del Lazio, di estenuare un nemico, di spegnerne la vita, e di sterpar dalle sedi le piantagioni che avevano posto radici più salde. Ci rimane a parlare della crudeltà delle Dodici Tavole verso i debitori che non potevan pagare, ed io ardirei di anteporre il senso letterale dell'antichità alle speciose interpretazioni dei critici moderni[374]. Dopo la prova giudiziale o la confessione del debito, si concedevano trenta giorni di grazia, innanzi che un Romano fosse dato in balìa del suo concittadino. In questa prigione privata, dodici oncie di riso componevano il giornaliero suo vitto: si poteva caricarlo di una catena del peso di quindici libbre; e per tre volte veniva esposto sulla piazza del mercato a sollecitare colla sua miseria la compassione de' suoi amici e concittadini. Allo spirar di sessanta giorni, la perdita della libertà o della vita lo discioglieva dal debito. Il debitore insolvente era posto a morte, oppur venduto a schiavitù straniera di là dal Tebro: ma se parecchi creditori erano ostinati ugualmente ed inflessibili, essi potevano legalmente smembrare il corpo di lui, e satollare la propria vendetta con questo orribile spartimento. I difensori di questa legge selvaggia hanno sostenuto ch'essa doveva possentemente operare per rattener col terrore gli scioperali ed i fraudolenti dal contrarre debiti che non erano atti a pagare; ma l'esperienza dissipava l'effetto di questo terror salutevole, non trovandosi verun creditore sì crudele da esigere la pena della vita o delle membra, la quale non gli tornava ad alcuno profitto. Come i costumi di Roma vennero a poco a poco ingentilendo, il codice criminale dei Decemviri fu abolito dall'umanità degli accusatori, dei testimoni e dei giudici; e l'impunità divenne la conseguenza di un rigore fuor di misura. La legge Porzia e la Valeria proibirono a' magistrati di applicar ad un cittadino libero qualsivoglia capitale od anche corporale castigo; e gli anticati statuti di sangue vennero artificiosamente, e forse con verità attribuiti allo spirito di tirannide dei re, non dei patrizi.

Nella mancanza delle leggi penali e nell'insufficienza delle azioni civili, la pace e la giustizia della città erano imperfettamente mantenute dalla giurisdizione privata de' cittadini. I malfattori che riempiono le nostre carceri, sono il rifiuto della società, e si può comunemente ascrivere ad ignoranza, a povertà ed a brutali appetiti quei delitti di cui sostengon la pena. Per commettere impunemente simili enormità, un vile plebeo poteva rivocar il sacro carattere di membro della Repubblica ed abusarne: ma sulla prova od anche sul sospetto del delitto, lo schiavo o lo straniero veniva attaccato ad una croce, e questa rigida e sommaria giustizia si poteva esercitare senza impedimento sopra la massima parte del popol minuto di Roma. Ogni famiglia conteneva un tribunale domestico, il quale non era limitato, come quello del Pretore, alla cognizione delle azioni esterne: la disciplina dell'educazione inculcava massime ed abitudini di virtù; ed il padre Romano era mallevadore verso lo Stato dei costumi de' suoi figliuoli, poichè disponeva egli senza appello della vita, della libertà e dell'eredità loro. In certi frangenti, il cittadino aveva autorità di vendicare i suoi torti privati od i pubblici. Il consentimento delle leggi giudaiche, ateniesi e romane permetteva di ammazzare il ladrone notturno; ma in chiaro giorno non era lecito di spegnerlo senza che si avesse una qualche prova di pericolo. Chiunque sorprendeva un adultero nel suo letto nuziale, poteva liberamente dare sfogo alla sua vendetta[375]. La provocazione scusava il più sanguinoso o fiero oltraggio[376], nè fu prima del Regno di Augusto che il marito venne ridotto a pesare il grado dell'offensore, ed il padre condannato a sacrificare la sua figlia, insieme col ribaldo suo seduttore. Dopo la cacciata dei Re, l'ambizioso Romano che avesse ardito di assumere il titolo, o d'imitare la tirannide loro, era consacrato ai Numi Infernali. Qualunque de' suoi concittadini aveva la spada della giustizia in sua mano; e l'azione di Bruto, benchè contraria alla gratitudine ed alla prudenza, era anticipatamente santificata dal giudizio della sua patria[377]. La barbara consuetudine di portar armi in seno alla pace[378] e le sanguinose massime dell'onore erano sconosciute ai Romani; e, per lo spazio dei due secoli più puri, dallo stabilimento dell'egual libertà sino al fine delle guerre Puniche, la Città non fu mai perturbata da sedizioni, e di rado fu contaminata da atroci delitti. Allor quando le fazioni domestiche e la dominazione al di fuori ebbero infiammato ogni vizio, più vivamente si sentì la mancanza delle leggi penali. Al tempo di Cicerone, ogni cittadino privato godeva il privilegio dell'anarchia: ogni ministro della Repubblica poteva innalzare le ambiziose sue mire sino alla regale potenza, e lode tanto maggiore meritavano le loro virtù, in quanto ch'erano gli spontanei frutti della natura o della filosofia. Verre, tiranno della Sicilia, poi che s'ebbe per tre anni saziato di libidine, di rapina e di crudeltà, non potè esser citato in giudizio che per la restituzione pecuniaria di trecentomila lire sterline, e tale fu la moderazione delle leggi, de' giudici e forse dell'accusatore medesimo[379] che col rifondere una tredicesima parte del suo bottino, fu concesso a Verre di ritirarsi in un esilio placido e voluttuoso[380].