Il primo imperfetto tentativo di ristabilire la proporzione tra i delitti e le pene fu l'opera del Dittator Silla, il quale in mezzo al sanguinolento trionfo, aspirò a reprimere la licenza, anzi che ad opprimere la libertà de' Romani. Egli si recò a gloria l'arbitraria proscrizione di quattromila settecento cittadini[381]. Ma nel carattere di legislatore, rispettò i pregiudizj de' tempi; ed in luogo di profferire una sentenza di morte contra il ladro o l'assassino, contra il generale che dava un esercito in mano al nemico, o il magistrato che dilapidava una provincia, Silla contentossi di aggravare le condannazioni pecuniarie colla pena dell'esilio, o parlando secondo lo statuto, coll'interdetto del fuoco e dell'acqua. La legge Cornelia, poi la Pompeia e la Giulia, introdussero un nuovo sistema di giurisprudenza criminale[382], e gl'Imperatori, da Augusto sino a Giustiniano, velarono il crescente rigore di quelle leggi sotto i nomi de' loro primitivi autori. Ma l'invenzione e l'uso frequente delle pene straordinarie, derivava dal desiderio di estendere e di occultare i progressi del dispotismo. Nella condanna degl'illustri Romani, il Senato sempre mostravasi presto a confondere, il potere giudiciale col legislativo, per secondare la volontà de' suoi padroni. Spettava ai governatori il dovere di mantenere la pace della loro provincia, coll'arbitraria e rigorosa amministrazione della giustizia. La libertà di Roma si dilegua nell'estension dell'Impero, ed il malfattore Spagnuolo che invocò il privilegio di un Romano, fu sollevato per comando di Galba, sopra una croce più bella e più alta[383]. I rescritti, che partivan dal trono, decidevano di tempo in tempo le questioni che per la novità ed importanza loro parevano eccedere l'autorità e il discernimento di un proconsolo. La deportazione ed il taglio del capo erano riserbate per le persone di onorevol grado, i delinquenti più bassi venivano impiccati od arsi, o sepolti nelle miniere, od esposti alle fiere dell'anfiteatro. S'inseguivano i ladroni armati, e si estirpavano come nemici della società; si guardava l'abigeato come un capitale delitto[384], ma il semplice furto non si considerava che per un'ingiuria meramente civile e privata. I gradi della colpa, ed i modi della pena troppo spesso determinavansi dalla discrezione delle autorità, ed i sudditi mal conoscevano i pericoli legali a cui potevano andar incontro in ogni azione del viver loro.
I peccati, i vizj, i delitti sono gli obbietti della teologia, dell'etica e della giurisprudenza. Ogni volta che i loro giudizj concordano, essi scambievolmente si avvalorano; ma qualor differiscono, un prudente legislatore pesa il delitto, e stabilisce il castigo secondo la misura dell'ingiuria sociale. Su questo principio, il più temerario assalto contro la vita e la proprietà di un cittadino privato, si giudica meno atroce che il delitto di tradimento o di ribellione, che lede la maestà della Repubblica. Gli ossequiosi giuristi con unanime voce profferirono che la Repubblica è contenuta nella persona del suo Capo; ed il brando della legge Giulia fu affilato dall'incessante diligenza degli Imperatori. Il commercio licenzioso de' sessi può tollerarsi come un impulso di natura, o proibirsi come una fonte di disordine e di corruzione: ma il buon nome, gli averi, la famiglia del marito, gravemente sono intaccati dall'adulterio della moglie. Il senno di Augusto, poi ch'ebbe frenato la libertà di vendicarsi, applicò l'animavversione delle leggi a questa domestica offesa: e le parti delinquenti erano condannate al pagamento di grossi danni ed ammende, indi rilegate in lungo o perpetuo esilio sopra due isole separate[385]. La Religione riprende egualmente l'infedeltà del marito; ma siccome questa non è accompagnata dagli stessi effetti civili, così la moglie non ebbe mai facoltà di rivendicare i suoi torti[386], e la distinzione di semplice o duplice adulterio, così comune e così importante nel gius canonico, è sconosciuta alla giurisprudenza del Codice e delle Pandette. Con ripugnanza io prendo e con impazienza mi affretto ad attingere un vizio più odievole, di cui la modestia rigetta il nome, e la natura abborisce l'idea. Infettati ne andarono i primi Romani dall'esempio degli Etruschi[387] e de' Greci[388]; in mezzo al pazzo abuso della prosperità, e della potenza, insipido parve ogni piacere che fosse innocente; e la legge Scatinia[389] strappata da un atto di violenza, insensibilmente cadde abolita pel trapassare degli anni e per la moltitudine dei rei. Questa legge riguardava lo stupro, e forse la seduzione di un giovane d'ingenui natali come un'ingiuria personale ch'essa puniva colla meschina ammenda di diecimila sesterzj, o di ottanta lire sterline: la resistenza o la vendetta della castità potea spegnere lo stupratore, ed io sono desideroso di credere che in Roma, come in Atene, il volontario ed effemminato disertor del suo sesso, fosse privato degli onori e dei diritti di cittadino[390]. Ma la pratica del vizio non era sconfortata dalla severità dell'opinione: l'indelebile macchia di tale nefandità era confusa colle più veniali trasgressioni della fornicazione e dell'adulterio, nè il turpe amante era esposto allo stesso disonore ch'egli imprimeva sull'uomo o sulla donna ch'egli facea partecipe del suo delitto. Da Catullo fino Giovenale[391] i poeti accusano e celebrano la degenerazione de' tempi; e debolmente si tentò la riforma dei costumi dalla ragione e dall'autorità de' legisti, sinchè il più virtuoso de' Cesari proscrisse il peccato contro la natura come un delitto contro la società[392].
Un nuovo spirito di legislazione, rispettabile perfino ne' suoi errori, sorse nell'Impero insieme colla religione di Costantino[393]. Le leggi di Mosè furono ricevute come il divino modello della giustizia, ed i Principi cristiani adattarono i loro statuti penali ai gradi di turpitudine morale e religiosa. L'adulterio fu da principio dichiarato un delitto capitale; la fralezza dei sessi fu assimilata al veneficio od all'assassinio, all'ammaliamento od al parricidio; le stesse pene furono applicate alla pederastia attiva e passiva; e tutti i colpevoli, sì di condizione libera che di servile furono o annegati o decapitati o gettati vivi fra le fiamme vendicatrici. La comune simpatia degli uomini risparmiò gli adulteri; ma gli amatori del proprio sesso si videro perseguitati da una generale e pia indegnazione. Gli impuri costumi della Grecia prevalevano tuttavia nelle città dell'Asia, ed ogni vizio era fomentato dal celibato de' monaci e del clero. Giustiniano rallentò il castigo almeno delle donne infedeli; la sposa colpevole non venne più condannata che alla solitudine ed al pentimento, ed in capo a due anni ella poteva esser richiamata tra le braccia di un marito commosso a perdonare. Ma lo stesso Imperatore si mostrò l'implacabil nemico della libidine contra natura, e la crudeltà della sua persecuzione appena può trovare scusa nella purità de' motivi[394]. Infrangendo ogni principio di giustizia, egli estese ai passati come ai futuri errori l'effetto de' suoi editti, non concedendo che un breve intervallo per confessarsene e riceverne il perdono. Penosamente si facea morire il reo con l'amputazione dello strumento del peccato, o coll'inserimento di pungenti canne ne' pori e ne' tubi più squisitamente sensivi; e Giustiniano difendeva la proprietà del supplizio col dire che a' delinquenti si sarebbero troncate le mani, se fossero stati convinti di sacrilegio. In un sembiante stato di onta e di agonia, due vescovi, Isaia di Rodi, e Alessandro di Diospoli, furono trascinati per le contrade di Costantinopoli, mentre un banditore ad alta voce ammoniva i loro confratelli ad osservare quella terribil lezione, ed a non contaminare la santità del loro carattere. Que' prelati erano forse innocenti. Una sentenza di morte e d'infamia spesso non avea per fondamento che la debole e sospetta testimonianza di un fanciullo o di un servo: i giudici presumevan rei que' della fazion verde, i ricchi, ed i nemici di Teodora, e la pederastia divenne il delitto di coloro a cui non se ne poteva opporre alcun altro. Un filosofo francese[395] ha con ardire osservato, che tutto ciò che è secreto sta ravvolto nel dubbio, e che la tirannide può convertire in suo stromento quell'orrore che naturalmente al vizio portiamo. Ma la favorevole persuasione in cui è lo stesso scrittore, che un legislatore possa fidare nel buon gusto e nella ragione degli uomini, ha pur troppo contro di sè tutto quanto sappiamo dell'antichità o dell'estensione del male[396].
I liberi cittadini di Atene e di Roma godevano in tutti i casi criminali l'inestimabile privilegio di essere giudicati dalla patria loro[397]. I. L'amministrazione della giustizia è il più antico uffizio di un Principe: i Re di Roma l'esercitarono, e Tarquinio ne abusò: egli solo, senza legge o consiglio, proferiva la sua arbitraria sentenza. I primi Consoli succederono a questa regale prerogativa: ma il sacro diritto di appello tosto abolì la giurisdizione de' magistrati, e tutte le cause pubbliche furono decise dal supremo tribunale del popolo. Ma una rozza democrazia, che si aderge sopra le forme, troppo spesso disdegna gli essenziali principj della giustizia. L'orgoglio dal dispotismo fu invelenito dall'invidia plebea, e gli eroi di Atene poterono alle volte invidiare la felicità de' Persiani il cui destino non dipendeva che dal capriccio di un solo tiranno. Alcuni salutari freni che il Popolo impose alle proprie passioni, furono ad un tempo stesso la cagione e l'effetto della gravità e della moderazione dei Romani. Ai soli magistrati fu compartito il diritto di accusa. Un voto di trentacinque tribù poteva infliggere una multa; ma l'inquisizione di tutti i delitti capitali con una legge fondamentale fu riserbata all'assemblea delle centurie, ove il peso dell'influenza e della proprietà doveva infallibilmente preponderare. S'interposero manifesti ed aggiornamenti iterati, affinchè la preoccupazione ed il risentimento avessero agio a calmarsi. Un augurio giunto in buon tempo, l'opposizione di un tribuno potevano annullare tutto il processo, e quelle informazioni avanti il popolo erano comunemente meno formidabili all'innocenza che favorevoli al delitto. Ma tale unione del potere giudiziario e del legislativo lasciava in dubbio se l'accusato fosse assolto, o se ricevesse il perdono; e nella difesa di un illustre cliente gli oratori di Roma e di Atene rivolgevano i loro argomenti alla politica ed alla benevolenza, non meno che alla giustizia del loro sovrano. II. La cura di convocare i cittadini pel processo di ogni reo divenne sempre più difficile a misura che i cittadini ed i rei continuamente si moltiplicavano, onde si adottò il pronto spediente di delegare la giurisdizione del popolo ai magistrati ordinarj, ovvero ad inquisitori straordinarj. Nei primi tempi, furono rari ed accidentali questi giudizj. Nel principio del settimo secolo di Roma essi divenner perpetui: ogni anno si assegnava a quattro Pretori il potere di sedere in giudizio e giudicare le gravi offese di tradimento, di estorsione, di peculiato e di corruzione, e Silla aggiunse nuovi Pretori e nuovi esami per que' delitti che più direttamente intaccano la sicurezza degl'individui. Questi inquisitori preparavano e dirigevano il processo, ma essi non potevano che pronunciare le sentenze della pluralità dei giudici, i quali con qualche cecità e maggior pregiudizio furono paragonati ai Giurati inglesi[398]. Il Pretore formava ogni anno una lista di provetti e rispettabili cittadini che sostenessero queste importanti ma penose funzioni. Dopo molti dibattimenti costituzionali, essi vennero scelti in egual numero dal senato, dall'ordine equestre e dal popolo: se ne assegnavano quattrocentocinquanta per ogni questione, e sì differenti ruoli o decurie di giudici dovevano contenere i nomi di più migliaia di Romani, che rappresentavano la giudiciale autorità dello Stato. In ogni causa particolare, se ne traeva un numero sufficiente dall'urna, un giuramento ne affermava l'integrità; il modo di dire i suffragj ne assicurava l'indipendenza; il sospetto di parzialità era tolto dal reciproco diritto di ricusare che aveano l'accusato e l'accusatore; ed i giudici di Milone, colla rimozione di quindici per parte, furono ridotti a cinquanta ed una voce o tavoletta di assoluzione, di condanna o di presunzione favorevole[399]. III. Il pretore della città, nella sua giurisdizione civile, era veramente un giudice, e quasi un legislatore; ma tosto ch'egli avea prescritto l'azione della legge, spesso si riferiva a un delegato per la determinazione del fatto. Col crescere dei processi legali, il tribunale de' centumviri, a cui egli presiedeva, crebbe in riputazione ed in autorità. Ma sia ch'egli agisse solo, ovvero col parere del suo consiglio, si potevano affidare i più assoluti poteri ad un magistrato che ogni anno veniva scelto dalle voci del popolo. Le norme o le precauzioni della libertà hanno richiesto qualche spiegazione; l'ordine del dispotismo è semplice e senza vita. Avanti l'età di Giustiniano o forse di Diocleziano, le decurie de' giudici Romani erano scadute in un titolo vano; si poteva accettare o spiegar l'umile avviso degli assessori; ed in ogni tribunale la giurisdizione civile e la criminale erano amministrate da un solo magistrato, il quale era levato in carica o licenziato dal suo posto secondo il piacimento dell'Imperatore.
Un Romano, accusato di qualche delitto capitale, potea prevenire la sentenza della legge coll'esilio volontario o colla morte. Sinchè legalmente fosse provata la sua reità, se ne presumea l'innocenza, e la sua persona era libera: sinchè i voti dell'ultima Centuria fossero noverati e banditi, egli potea placidamente ritirarsi in una delle alleate città dell'Italia, della Grecia o dell'Asia[400]. Mediante questa morte civile, la sua vita e le sue sostanze erano salve, almeno pe' suoi figliuoli; ed egli poteva ancora viver felice in mezzo a qualunque godimento della ragione o de' sensi, se una mente avvezza all'ambizioso tumulto di Roma, era atta a sopportare l'uniformità ed il silenzio di Rodi o di Atene. Di un più ardito sforzo era d'uopo per sottrarsi alla tirannia de' Cesari; ma familiare erasi fatto questo sforzo per le massime degli Stoici, l'esempio de' più valorosi Romani ed i legali incoraggiamenti del suicidio. I corpi de' rei condannati erano esposti alla pubblica ignominia, ed i loro figliuoli, male più greve ancora, erano ridotti a povertà per la confiscazione de' loro beni. Ma se le vittime di Tiberio e di Nerone anticipavano il decreto del Principe o del Senato, il coraggio e la diligenza loro aveano per ricompensa l'applauso del Pubblico, i decenti onori della sepoltura, e la validità de' lor testamenti[401]. La raffinata avarizia e crudeltà di Domiziano pare ch'abbia tolto agl'infelici, che immolava, quest'ultima consolazione, ed essa fu negata anche dalla stessa clemenza degli Antonini. Una morte volontaria, che nel caso di un delitto capitale, avvenisse tra l'accusa e la sentenza, era reputata come la confessione della reità, e l'inumano fisco sequestrava le spoglie del trapassato[402]. Nondimeno i giuristi hanno sempre rispettato il diritto naturale che ha un cittadino di disporre della sua vita; e l'obbrobrio dopo morte, inventato da Tarquinio[403] per frenare la disperazione de' suoi sudditi, non fu mai fatto rivivere od imitato da' tiranni che gli vennero dietro. Tutte le potestà di questo mondo hanno perduto il loro dominio sopra di colui ch'è deliberato a morire; nè il suo braccio esser può rattenuto, che dal religioso timore di uno stato avvenire. Virgilio ripone i suicidi tra gli sventurati, anzichè tra i colpevoli[404]; e le favole poetiche delle tenebre inferne non potevano seriamente influire sulla fede o sulla pratica del genere umano. Ma i precetti del Vangelo o della Chiesa hanno finalmente imposto una pia servitù agli animi de' Cristiani, condannandoli ad aspettare, senza lagnarsi, l'ultimo colpo della malattia o del carnefice.
Gli statuti penali occupano uno spazio assai piccolo ne' sessantadue libri del Codice e delle Pandette, ed in tutti i processi della giustizia, la vita o la morte di un cittadino vien determinata con meno di precauzione e d'indugio che non la più ordinaria questione di un contratto o di un'eredità. Questa singolare distinzione, benchè qualche cosa si voglia concedere all'urgente bisogno di difendere la pace della società, deriva dalla natura della giurisprudenza criminale e civile. I doveri che abbiam collo Stato sono semplici ed uniformi, la legge, per cui il reo vien condannato, è scritta, non sul bronzo o sul marmo, ma sulla coscienza di esso, e dalla testimonianza di un solo fatto, il suo delitto comunemente è provato. Ma infinite e varie sono le relazioni che abbiamo un coll'altro: le ingiurie, i beneficj, le promesse creano, annullano e modificano le nostre obbligazioni, e l'interpretazione dei contratti volontarj e de' testamenti, che dettati sono spesso della frode e dall'ignoranza, porge un lungo e faticoso esercizio alla sagacità del giudice. L'estensione del commercio e quella dello Stato moltiplicano le faccende della vita, e la residenza delle parti nelle distanti province dell'Impero, partorisce dubbj, dilazioni ed inevitabili appelli dal magistrato locale al supremo. Giustiniano, imperator Greco di Costantinopoli e dell'Oriente, era il successore, secondo la legge, del pastore Latino il quale avea piantato una colonia sulle rive del Tevere. In un periodo di tredici secoli, le leggi aveano con ripugnanza seguito le mutazioni del governo e de' costumi; ed il lodevole desiderio di conciliare i nomi antichi colle istituzioni recenti distrasse l'armonia, ed accrebbe la grandezza dell'oscuro ed irregolare sistema. Le leggi che scusano in ogni occasione l'ignoranza de' loro sudditi, confessano la propria loro imperfezione; la giurisprudenza civile, come compendiata fu da Giustiniano, continuò ad essere una scienza misteriosa ed un profittevol traffico, e l'ingenita perplessità dello studio fu avvolta in tenebre dieci volte più dense dalla privata industria dei pratichisti. Le spese del processo sovente sorpassavano il valore della cosa in litigio, e i diritti più manifesti erano lasciati in abbandono per la povertà o prudenza delle parti. Una giustizia sì dispendiosa può tendere ad abbattere l'amore del litigare, ma la disugualità de' vantaggi non serve che ad accrescere l'influenza del ricco, e ad aggravare la miseria del povero. Mercè di questo dilatorio e costoso modo di procedere, il litigante dovizioso ottiene un profitto più certo di quello che sperar potrebbe dall'accidentale corruzione del suo giudice. L'esperienza di un abuso da cui il nostro secolo od il nostro paese non vanno perfettamente esenti, può talvolta provocare un generoso sdegno, e trarre dal cuore il troppo affrettato desiderio di scambiare l'elaborata nostra giurisprudenza co' semplici e sommarj decreti di un Cadì Turco. Ma una riflessione più tranquilla ci conduce a vedere che tali forme e dilazioni son necessarie a difendere la persona e la proprietà de' cittadini; che l'autorità discretiva del giudice è il primo stromento della tirannide, e che le leggi di un popolo libero debbono prevedere e determinare ogni questione, la quale possa probabilmente sorgere nell'esercizio del potere e nelle transazioni dell'industria. Ma il governo di Giustiniano congiungeva i mali della libertà e del servaggio, ed i Romani erano oppressi ad un tempo dalla moltiplicità delle leggi, e dall'arbitraria volontà del loro signore.
CAPITOLO XLV.
Regno di Giustino il Giovane. Ambasceria degli Avari. Si stabiliscono sul Danubio. Conquista dell'Italia fatta da' Lombardi. Adozione e Regno di Tiberio. Regno di Maurizio. Stato dell'Italia sotto i Lombardi e gli Esarchi di Ravenna. Calamità di Roma. Carattere e Pontificato di Gregorio I.
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