Città decumane.

Dalle trentaquattro città decumane il Governo di Roma prelevava la decima di tutti i prodotti agricoli, frumento, vino ecc., e da questo sistema d'imposta veniva ad esse la definizione del loro stato legale. Il suolo, o meglio il possesso di esso[224] era stato loro lasciato, o reso, come si amò meglio dire in seguito, riassumendo nell'elaborazione di un concetto giuridico riflesso questo stato di cose[225]; e il tributo imposto era come il segno dell'alto dominio di Roma e ne alimentava l'erario. Queste decime, non esatte direttamente dallo Stato, venivano locate a' pubblicani, od anche alle città che avevano parimenti facoltà di concorrere. Tutto il frumento così esatto o comprato poteva ammontare per la prima decima a tre milioni di modii, ad altrettanto per la seconda e per l'imperatum ad ottocentomila modî; in tutto 6,800,000.

Città censorie.

Restava il reddito delle città censorie. Quanto alle città censorie il loro suolo era più propriamente comparabile all'ager vectigalis. Di questo suolo delle città censorie dice Cicerone[226] che, essendo divenuto suolo pubblico del popolo romano, fu nondimeno loro restituito (illis est redditus), e soggiunge: questo territorio suole esser locato da' censori. E ad evitare ogni contraddizione tra l'una e l'altra cosa, occorre bene ammettere che la locazione avesse per oggetto il tributo (vectigal) imposto a' detentori di campi, non già i campi stessi[227]. Il tributo del suolo censorio si locava a Roma, mentre quello decumano si locava presso i questori di Lilybaeum e di Syracusae; ma sarebbe un errore volere limitare a questo la differenza reale delle due categorie.

L'attribuzione a due diverse competenze indicava meglio la distinzione di suolo semplicemente provinciale e suolo più propriamente e direttamente pubblico; ma la distinzione maggiore doveva consistere nell'entità del tributo che, mentre per l'agro decumano era proporzionale e limitato ad un decimo del prodotto secondo la lex Hieronica, per l'agro censorio invece era qualche cosa di determinato[228], senza che noi siamo in grado di dire a quanto ammontasse.

La differente sede e la diversa competenza della locazione delle decumae e del tributo dell'agro censorio, non fu talvolta con rigidità osservata. Infatti non essendovi stati censori dal 673 al 683 di Roma, la locazione venne fatta da' consoli e nel 679 il Senato[229] permise a' consoli di locare anche le decime de' vini, olii e de' cereali di minore importanza, che regolarmente avrebbero dovuto essere locate da' questori in Sicilia. Che poi, durante l'amministrazione di Verre in Sicilia (681-3), a' questori di Sicilia ricadesse anche la locazione dell'agro censorio, è un errore in cui, mi pare, il Voigt[230] sia caduto, considerando come censorio il territorio di Leontini, ch'era invece decumano[231].

Altri tributi.

Si ha inoltre notizia da Cicerone[232] di un tributo, che sarebbe stato pagato da tutti i Siciliani, in proporzione dell'avere, a norma de' censi fatti da due censori nominati per ogni città. Ma la menzione di questo tributo, dato in maniera indiretta, trattando della creazione dei censori, è la più incompleta ed oscura. Che fosse un tributo dovuto all'erario romano, sembra da escludere, tenuto anche conto che delle accuse fatte a Verre e che riguardano ogni lato del suo governo, alcuna non ve n'è che abbia relazione a questo. Ed inoltre il fatto che l'elezione di questi censori era lasciata alle città (Cic. in Verr. AS III, 53, 131), l'osservazione che il censo fatto da questi censori creati da Verre fu tale che la cosa pubblica di nessuna città poteva amministrarsi con esso (Cic. l. c. 55, 138), e la considerazione che due censori per città, nel numero di centotrenta, importano l'inclusione delle civitates liberae et immunes; tutto induce a ritenere che questo tributo avesse effetto ed impiego tutto locale. Infatti, un'amministrazione comunale ivi sussistente, servizî pubblici, polizia, non possono intendersi senza una finanza comunale.

I redditi de' pascoli, se questi rientravano nel suolo censorio, si ottenevano per mezzo di pubblicani[233]; se erano compresi nel territorio decumano, ignoriamo qual sistema si tenesse. Oltre a questi tributi diretti, vi era il tributo indiretto, che gravava in genere su tutto quanto fosse esportato dalla Sicilia, senza distinzione della persona cui appartenesse, e consisteva nella vicesima, il cinque per cento del valore della merce, che sotto nome di portorio si esigeva come dazio di esportazione[234].

Altri redditi dovevano pure venire da altri cespiti ed imposte indirette, in tutto sei[235], secondo una lettura del testo di Cicerone, ed in cui erano forse compresi diritti sulla pesca, sul sale e l'estrazione de' metalli[236].