Quando Verre tornò a Roma nel 679 (75 a. C.), vi tornò per essere elevato ad una delle più alte cariche dello Stato, a quella che, se poteva essere seconda in importanza ad un'altra, poteva in dignità ritenersi non seconda ad alcuna. Verre divenne pretore. Fu tutta opera della corruzione elettorale e di nient'altro che della corruzione? Cicerone lo dice nella forma più esplicita e tale che non ammette repliche. Trecentomila sesterzî distribuirono per suo conto i divisores ed ottantamila n'ebbe l'accusatore perchè recedesse dall'accusa[373]. Certamente il credere alla corruzione non è fare ingiuria nè all'uomo, nè a' tempi; l'uno e gli altri anzi lo suggeriscono; ma non bisogna neppure dimenticare che un uomo come Verre, duro, inesorabile ostinato e senza soverchi scrupoli, era per la parte in cui militava, e lo mostrò, uno strumento non trascurabile, ed il potere della parte aristocratica, allora prevalente, va pure tenuto in conto. Comunque ciò fosse, quando il suo nome uscì trionfante dal voto dei comizî, egli dovè sentire tutto l'orgoglio e la gioia di chi è salito così alto che non ha se non da tendere la mano per afferrare il supremo fastigio del potere. Anche la sorte lo favoriva; egli era pretore urbano[374].
Strumento ed artefice al tempo stesso della legge, egli si assideva oggi in Roma come l'arbitro della giustizia civile; e, tra un anno, l'aspettava la provincia, dove, questa volta, con autorità incontestata, e se dio voglia, con migliore fortuna avrebbe compiuta quello che aveva fatta ed anche quello che forse non aveva fatto Dolabella.
Ma dunque, o Cicerone, è un pirata che si accampa nel fòro di Roma?[375].
Il pretore -- occorre appena rammentarlo -- non era semplicemente l'esecutore della legge, stretto dalla parola di essa in determinati confini ed a spiegare l'opera sua soltanto caso per caso. Fra gli elementi che concorrono all'esplicazione della coscienza e della vita giuridica romana, il pretore è l'elemento più vivo ed operoso, e il suo editto è lo spirito innovatore che svolge le istituzioni e le leggi antiche e le adatta alle nuove condizioni di vita; deriva da' nuovi rapporti economici e sociali le nuove norme giuridiche e segue assiduamente Roma in questo allargamento progressivo della sua sfera di azione ed in questa graduale fusione della civiltà cittadina con la civiltà universale. Quanto più vasto il compito adunque, tanto più facilmente irto di pericoli, fecondo di errori; ed il rimedio a tutto non era in una espressa disposizione di legge, ma piuttosto nella natura transitoria del provvedimento, nel divieto al suo adempimento opposto da un magistrato di potere uguale o maggiore, nel limite sopratutto che ciascuno dovea sapere imporre a sè stesso. Ancora un freno di meno: l'editto non era il programma del candidato, che diveniva legge poi per l'eletto; ma uno schema, neppure rigorosamente obbligatorio, del pretore designato ad entrare in funzione. Che cosa non dovea prestarsi a divenire un tale ufficio nella Roma del settimo secolo, divenuta il mercato del mondo, in quella gara intemperante di ambizioni, d'interessi, di cupidigie, e come doveva essere ben saldo sulla sua sedia curule il pretore per resistere a quel cozzo, e quante volte vi restava saldo? E che cosa ne fece Verre? Che pagina scrisse egli in questa storia sì gloriosa, se guardata a grandi tratti, della pretura romana? L'opinione di Cicerone è risaputa: la pagina che Verre vi scrisse, fu quale l'avidità potea suggerire, la malafede dettare, e l'insipienza scrivere. Designato pretore non fece che tessere tutta una rete piena di viluppi per tenderla poi ne' giorni dell'uffizio: tale è il suo editto. Non è nemmeno la manifestazione di uno o di un altro concetto giuridico; è, così, un ingegno messo insieme per prede predestinate. E Cicerone, al giorno del giudizio, ne strappa via alcuni nodi e alcune maglie per agitarli innanzi a' giudici e al popolo, onde tutti li vedano, tutti concepiscano il resto.
L'eredità di P. Annio.
P. Annio Asello è morto, che era ancor pretore C. Sacerdote, il predecessore di Verre: non avea che una figliuola e la legge Voconia, rogata secondo la data più probabile[376] novantaquattro anni innanzi, nel 585 (169 a. C.) dal tribuno Voconio, favente Catone, avrebbe potuto toglierle o limitarle il diritto ereditario; ma egli non era censito ed il diritto ereditario della figliuola così resta salvo. Pure così non pare a Verre. Giacchè vi è un L. Annio, erede secondo chiamato, a quanto dice Cicerone, Verre lo fa venire a sè, si accorda con lui, ed ecco introdotta nell'editto una regola interpretativa della legge Voconia, e con effetto retroattivo per giunta, per cui la figliuola di P. Annio vien dichiarata incapace di succedere al padre e l'eredità si devolve a L. Annio[377].
L'eredità di P. Trebonio.
P. Trebonio muore lasciando varî eredi, tra i quali un suo liberto e, poichè suo fratello A. Trebonio è proscritto e non può essere suo erede, impone agli eredi istituiti di giurare che farebbero in modo di far arrivare ad A. Trebonio almeno la metà di ciascuna porzione ereditaria. Gli eredi, consapevoli della legge Cornelia che interdiceva qualsiasi aiuto al proscritto, vanno da Verre, mostrano l'impossibilità legale del giuramento e sono immessi nel possesso dell'eredità: più ingenuo il liberto presta il suo giuramento e ne è escluso[378]. Ancora. Muore durante la pretura del predecessore di Verre, di C. Sacerdote, C. Sulpicio
L'eredità di Sulpicio Olympo.
Olympo ed istituisce suo erede M. Ottavio Ligure, uomo di posizione molto elevata per nome, qualità personali ed opulenza. M. Ottavio Ligure era stato già immesso nel possesso dell'eredità dal pretore C. Sacerdote, quando l'anno appresso, sotto la pretura di Verre, la figliuola del patrono di Olympo si fa a chiedere la sesta parte della sua eredità. Nell'assenza di M. Ottavio, il fratello Lucio, e con lui altri amici e parenti, cercano tutelare il suo interesse: L. Gellio ne assume il patrocinio, sopravviene in fine lo stesso M. Ottavio e cerca far intendere a Verre le sue ragioni e che il suo editto non può avere effetto retroattivo e via; ma Verre gli fa intendere alla sua volta, senza ambagi, che non è questione di argomenti giuridici e disquisizioni legali, è soltanto questione di quattrini[379].