Cicerone dice di poter evocare seicento sentenze almeno, che hanno in sè stesse l'impronta della corruzione[380]. Si trattava di una realtà o di una amplificazione? Non è punto difficile propendere per questa seconda opinione.
Che che ne dica Cicerone, i tre casi innanzi esposti, che sono i tre esempi addotti da Cicerone, non sono tali da far dire che Verre uscisse assolutamente fuori della legalità, decidendo come decise.
Verre e la lex Voconia.
Noi non possiamo dire di conoscere veramente bene la legge Voconia, giacchè le notizie, che su di essa ci sono pervenute, sono in parte incomplete, e in parte contraddittorie[381]. Due tratti dello stesso Cicerone, che si riferiscono ad essa[382], se a qualcuno sono sembrati atti ad essere conciliati[383], ad altri sono sembrati assolutamente repugnanti. E discordanti sono ancora sembrati un luogo di Gaio[384], ed un altro di Cicerone[385], che si riferiscono non alle regole dell'eredità, ma a quelle de' legati, imposte dalla legge Voconia.
Stando alla relazione che l'epitome liviana (l. c.) dà della legge Voconia, il procedimento di Verre sarebbe stato affatto conforme al precetto legislativo; giacchè il divieto di istituire erede una donna sarebbe stato generale e non limitato a' cittadini aventi un censo maggiore di centomila assi. Ma forse potrà ritenersi che l'epitome, per lo stesso sforzo di essere compendiosa, sia riescita monca; e sia. Sia dunque il divieto limitato come Gaio[386] vuole a' testatori aventi un censo superiore a centomila assi. Di che cosa Cicerone fa colpa a Verre? Non già di avere escluso a torto dalla successione di P. Annio la figliuola perchè unica; bensì di averla esclusa a torto, perchè suo padre non era censito. Anche qui l'uso della parola «censito» ha generati alcuni equivoci sulla legge Voconia; quasi che per Cicerone, essa si riferisse a tutti i censiti, non a quelli della prima classe soltanto. Il concetto di Cicerone non è questo: egli intende dire semplicemente che P. Annio, se fosse stato censito, sarebbe stato annoverato nella prima classe; ma egli non era stato censito. E perchè non era stato censito? Nessuno ce ne dice categoricamente la ragione; ma, rammentando le fasi cui andò soggetta la censura dopo Silla, che, se non l'abolì di dritto, l'abolì di fatto[387], intenderemo facilmente che P. Annio, il quale forse appunto in quel giro d'anni avrebbe dovuto essere censito, non fu iscritto per la mancata redazione delle nuove liste. Ciò posto, nell'applicazione della legge Voconia, doveva aversi riguardo al vecchio censo od alle nuove mutate condizioni di fatto? È chiaro che il diritto pretorio specialmente, che aveva uno scopo eminentemente pratico, dovea attenersi a questa seconda norma; e a questa si attenne Verre. Che P. Annio fosse un uomo facoltoso, risulta da tutto il complesso della narrazione di Cicerone, e questa, cui si è accennato, è la maniera più probabile di spiegare come egli non fosse compreso nel censo. E nel caso suo doveano trovarsi anche più e più altri; e la legge Voconia sarebbe stata praticamente elusa, anche più che non si tentasse di fare con altri mezzi[388]; onde il provvedimento di Verre, anche volendo disputare sulla sua legalità, era in ogni modo giusto.
Ed allora sembra che non vi fosse nemmeno ragione di parlare di un effetto retroattivo arbitrariamente dato da Verre alla norma da lui stabilita. Anzi tutto il divieto della retroattività non fu mai così assoluto, specialmente nella sua pratica applicazione[389], come si potrebbe credere; e sopratutto, quando si poteva trattare di norme di ordine pubblico, nel novero delle quali bisogna far entrare la legge Voconia. Per giunta poi, qui non si trattava di una nuova legge, ma di una interpretazione di una legge già esistente e di un suo adattamento alle innovate condizioni dello Stato; e non si vede quindi sino a qual punto si potesse parlare di effetto retroattivo e di violazione di diritti quesiti.
Verre e la lex Cornelia de proscriptis.
Che se poi si guarda alla condotta di Verre nell'altro caso, nella successione di P. Trebonio, la sua giustificazione è più che mai evidente. Se infatti la lex Cornelia de proscriptis[390] vietava qualunque aiuto a' proscritti, ne confiscava tutti i beni e li rendeva perfino incapaci di ereditare nelle successioni legittime; il testamento di P. Trebonio offendeva direttamente quella legge. Che doveva fare Verre in tal caso? Per quella norma giuridica appresso anche più recisamente prevalsa, per cui la condizione illecita negli atti di ultima volontà non gl'invalida, ma ne resta invece invalidata, l'eredità bene ricadeva a quegli eredi che, consapevoli della legge, non giurando, mostravano di non osservare la condizione apposta al lascito; e Verre gl'immise senz'altro nel possesso dell'eredità. Quanto al liberto, Cicerone stesso riconosce, che, col suo giuramento, se fece atto di ossequio alla volontà del suo patrono, fece del pari cosa contraria alla legge; soltanto sembra intenda che Verre avrebbe del pari dovuto immetterlo nel possesso ereditario, curando poi con un'azione indipendente di sottoporlo alla pena conveniente e privarlo anche dell'eredità per la violata disposizione di legge. Ma, se anche tutto questo lungo rigiro poteva rispondere al rigoroso schematismo della procedura ed alla lettera delle leggi, era nell'indole del diritto pretorio di giungere allo stesso risultato per via più spedita, e non di altro poteva farsi colpa a Verre.
Verre e il diritto successorio de' patroni.
Che dire del caso di M. Ottavio Ligure? La condotta di Verre a quel proposito trova la sua spiegazione e la sua giustificazione nelle vicende legislative del diritto ereditario de' patroni verso i liberti. Quel diritto, il più importante, si può dire, di tutti quelli competenti a' patroni, dopo la introduzione della più ampia libertà di testare, di cui, come ogni altro cittadino, si avvalevano i liberti, finiva per essere illusoria. L'equità pretoria, che anche in questo caso interveniva per sovvenire alla deficienza della legge, a questa iniquitas anzi, dice Gaio; per mezzo della bonorum possessio, assicurava il diritto del patrono, garentendogli, in mancanza di figli naturali la metà de' beni del liberto[391]. La regola seguita da Verre fa parte di tutto questo indirizzo della giurisprudenza pretoria, che regolò questo argomento, specialmente sino alle leggi introdotte sotto Augusto. Nè potea costituire un ostacolo il possesso dell'eredità già ottenuto da M. Ottavio sotto C. Sacerdote, sia perchè la bonorum possessio, specialmente nel suo periodo più antico, ebbe un carattere temporaneo e mirò a costituire uno stato di fatto; sia perchè la figliuola del patrono di C. Sulpicio Olympo, che si faceva ora a domandare da M. Ottavio la sesta parte dell'eredità, non potea essere stata pregiudicata da quel fatto, cui era rimasta estranea, e poteva, da varî punti di vista, ripetere da M. Ottavio, successore di C. Sulpicio, tutto ciò che le toccava.