L'oggetto dell'imputazione.

In quali termini era sviluppata l'accusa, e quale estensione, precisamente, avea essa in questa causa? Quali erano veramente i delitti, su cui il tribunale dovea pronunziare?

V'è chi crede che l'accusa[782] riguardava tanto gl'illeciti profitti, fatti in Sicilia per un valore di quaranta milioni, quanto gli atti arbitrarî e crudeli, di cui è parola nelle varie orazioni. Questa opinione si fonda sulla conclusione dell'orazione della prima azione, in cui Cicerone dice che Verre «avendo commessi molti atti di libidine, molte crudeltà in danno di cittadini romani e di provinciali, avendo compiute molte azioni riprovevoli contro gli dèi e contro gli uomini, avea inoltre, con violazione delle leggi, fatti in Sicilia illeciti profitti per una somma di quaranta milioni di sesterzî[783]».

Il fatto stesso che gli atti di libidine, le crudeltà, le altre azioni vergognose sono collocate in un inciso della proposizione, ove si contiene l'accusa, spinge a credere che sieno menzionate là, soltanto in via sussidiaria, per rendere più odiosa l'accusa principale, indicando insieme con quali mezzi gl'illeciti lucri furono fatti.

Ma, a rendere più salda ancora tale opinione, concorrono ancora varî tratti delle varie orazioni di Cicerone, che, riuniti insieme, son tali da indurre un criterio di certezza.

Che molti di questi atti iniqui furono commessi, appunto a scopo di lucro, e come mezzi per raggiungerlo, è detto espressamente[784]; come pure espressamente è rilevato il multiforme aspetto de' delitti da lui compiuti e la contemporanea violazione di molte norme, non solo giuridiche, ma altresì religiose[785].

Rileva pure altrove Cicerone, per qualcuno de' fatti a Verre apposti, che esso presenta tutti i caratteri del peculato[786]; ma nota altresì che, quando a Verre avvenisse di sfuggire, ora, a questa condanna, egli, Cicerone, lo trarrebbe innanzi ad un'altra quaestio, in un'apposita causa di peculato[787]. Del pari, per l'archipirata sottratto al supplizio, dichiarò di voler serbare integro l'argomento, giacchè «vi è un luogo apposito, un'apposita legge, un apposito tribunale, al cui giudizio è riservato questo delitto[788]», e, similmente, per le uccisioni de' cittadini romani, dice che porterebbe la causa innanzi al popolo romano, nel febbraio, se Verre ora sfuggisse all'accusa presente[789]. Ed era naturale che così fosse. Portando una tale accusa la pena capitale, non se ne poteva giudicare se non da tutto il popolo, (maximo comitiatu).

Tutto ciò dimostra sufficientemente la natura vera dell'accusa proposta contro Verre e l'oggetto vero della sentenza, che si provocava. Ma, anche più manifestamente, se è possibile, Cicerone dice che era un delitto di avarizia quello, di cui specialmente si voleva convincere Verre[790], e lo chiarisce anche là, dove parla della disfatta dell'armata e delle sevizie usate contro i navarchi e su' loro stessi cadaveri[791]. In più altri luoghi poi si rivela o si torna a rammentare che l'oggetto della causa è il rintracciare le concussioni commesse da Verre[792], e che la causa presente ha origine e prende nome dalla legge de repetundis[793]. A' giudici si rammenta che sono iudices de pecunia capta, conciliata[794]; di Heio, si dice che si serve della legge, dalla quale ha origine questo giudizio, e la legge è appunto la lex de repetundis[795]; e de repetundis viene espressamente chiamato il giudizio anche in altre occasioni. E che tale fosse e non altro, lo dimostrano la considerazione che la causa era fatta ad istanza di Siciliani, e la natura e il genere della domanda, che dava origine al processo; e tutto ciò che riguardava specialmente l'uccisione di cittadini romani, era trattato da Cicerone piuttosto per soddisfare un dovere morale; ma egli stesso avea cura di rilevare che ciò non entrava nella causa a lui affidata (recepta)[796].

Il danno e il risarcimento.

I lucri indebitamente fatti da Verre, e di cui quindi dovea rispondere innanzi alla quaestio de repetundis, ascendevano, secondo l'accusa, a quaranta milioni di sesterzî[797]. Tra questo dato e l'altro della Divinatio[798], in cui si chiedevano invece cento milioni di sesterzî, non vi è vera discrepanza; giacchè la cifra minore potrebbe, come molti vogliono, indicare che la domanda, in seguito all'inquisizione di Cicerone, venne ridotta; fors'anche il dato della Divinatio determinava la somma, che si chiedeva come risarcimento del danno; gli altri dati indicano il valore del danno. Nel primo caso è adoperata una parola (repeto), che vuol denotare la domanda proposta in giudizio; negli altri due una parola (abstulit, abstulisse), che dinota il puro fatto materiale compiuto da Verre, e, se si tien conto del carattere penale, che andava sempre più assumendo la lex de repetundis, del tribunale, innanzi a cui fu portato Verre e della verosimiglianza di un risarcimento che sapesse anche di multa; apparirà sempre più probabile la seconda opinione.