Su' ricatti fatti ad Eumenida di Halycia ed al cavaliere romano C. Matrinio, sotto il pretesto delle congiure de' loro schiavi, deposero gli stessi Eumenida e C. Matrinio, e, con questo, L. Flavio, suo procuratore[847]. M. Annio depose sull'archipirata sottratto al supplizio[848]; Phylarco di Haluntium sulla cattura della flotta[849]; Onaso di Segesta sulla messa a prezzo della facoltà di seppellire i navarchi[850]; L. Suezio sulle uccisioni di cittadini romani nelle prigioni[851]; sull'uccisione di P. Gavio, deposero C. Numitorio, M. e P. Cozio, Q. Lucceio[852]; L. Flavio, cavaliere romano, depose sull'uccisione di L. Herennio[853].

Ma oltre a questi testimoni, che furono uditi, ed a questi documenti, che furono letti, Cicerone, nell'attesa del secondo stadio del giudizio, in cui l'accusa dovea essere rinnovata e completata, avea tenuto in riserva, a quanto appare, almeno, dalle sue orazioni, altro buon numero di testimoni e di prove[854]. Così furono riserbati i testimoni intesi a provare alcuni de' furti di Mileto[855]; quelli intesi a mostrare, che le somme, la cui malversazione era stata attribuita a Dolabella, furono in realtà rubate da Verre[856]; il figlio di Sopatro ed altri di Halycia o di altre città di Sicilia[857]; molti che sapevano del caso di Stenio[858]; Cn. Sertio, M. Modio, e almeno seicento cittadini romani, che aveano dati danari a Verre, per averne sentenze favorevoli[859]; molte persone, che potevano attestare della soppressione delle lettere di Carpinazio, ove si parlava delle esportazioni abusive di Verre[860], ed altri, dalle cui deposizioni dovea risultare che Carpinazio era l'intermediario e il cassiere degli atti di corruzione di Verre e delle somme pagate[861]. Sopratutto gl'illeciti lucri, carpiti nell'esazione del frumento, doveano essere più ampiamente trattati nel secondo stadio del giudizio[862]. Dovea essere inteso M. Lollio, il figliuolo del vecchio Lollio[863]; doveano essere intese le testimonianze di molte delegazioni di città siciliane[864]; quella di L. Cassio, già ricusato come giudice[865]; quelle degli Agrigentini, degli Entellini, degli Heraclei, de' Gelensi, de' Soluntini, de' Catinensi, de' Tyndaritani, de' Cephaloeditani, degli Haluntini, degli Apollonensi, de' Capitini, degli Enguini, degli Inensi, de' Murgentini, degli Assorini, degli Helorini, Jetini, Citarini, Scherini, tutte sul sistema vessatorio di esigere i tributi; e doveano esser letti i registri delle terre seminate dagli Hyblei e del contratto di esazione stipulato da' Menenei[866]; dovevano essere uditi i tre legati, mandati dagli agricoltori di Centoripae, che si trovavano sparsi in tutta la Sicilia[867]; si doveano esaminare i conti di Halaesa, ed atti pubblici e testimonianze pubbliche di varie città[868]. Doveano essere uditi altri testimoni su furti di opere d'arte, come per es. Polea e Demetrio di Tyndaris[869]; il censore Cn. Lentulo sul danaro carpito a C. Matrinio[870]; altri, tra cui P. Granio, sulle uccisioni di cittadini nelle carceri[871]; cittadini di Compsa sul caso di Gavio[872]. Di questi testimoni e di queste prove si può dire con asseveranza, che non furono portati all'esame. Ma, per un altro buon numero degli uni e delle altre, Cicerone, nelle orazioni che vanno sotto il nome di actio secunda, usa espressioni (dicit, dicunt, cognoscite), che non consentono di affermare recisamente se furono, oppur no, portati innanzi a' giudici. Probabilmente non furono uditi in quel primo stadio del giudizio i legati di Melitta[873] e quelli della città di Centoripae[874], nè lette le testimonianze pubbliche e gli atti de' Thermitani e degli Imacarensi, degli Amestratini[875], de' Liparensi[876], de' Tissensi[877].

Le attestazioni pubbliche delle città, il più delle volte, erano mandate a mezzo di speciali legati e, in qualcuno di questi casi, come p. e. nel caso di Agyrium[878], poterono i legati deporre oralmente, mentre la lettura delle deliberazioni della città e degli altri suoi atti pubblici potea forse esser fatta dall'accusatore nella seconda sua accusa. In altri casi, come in quelli ultimamente mentovati, benchè più rari, le testimonianze pubbliche delle città potevano essere affidate per iscritto all'accusatore, perchè le leggesse al momento opportuno[879]. Phalacro di Centoripae[880], probabilmente, dovea essere ancora inteso, a quanto può sembrare dal contesto, benchè l'espressioni adoperate per lui (adest, dicit) sieno le stesse usate per Phylarco, già udito.

È verosimile che di varî testimoni, che dovevano deporre sugli stessi fatti o su fatti analoghi, Cicerone ne fece udire qualcuno nel primo periodo del giudizio, riserbando altri al secondo, sia per sentimento di opportunità, che per accelerare, com'era suo intento, il corso del giudizio. Così l'editto urbano di Verre[881], i codices contenenti le interposizioni di L. Pisone[882], i documenti sul danaro estorto per le statue, e le petizioni de' Siciliani, che seguirono poi[883]; le lettere di Canuleio[884], fors'anche le copie de' registri de' pubblicani[885], l'editto provinciale di Verre[886], la lex decumis vendundis[887], la decisione di Verre sulle contribuzioni di Messana[888], gli atti pubblici de' Mamertini[889], le lettere di Verre a Segesta[890], ed altre lettere sue[891], quelle di Vezio Chilone[892], quelle di Timarchide[893], i conti di Diocle[894], varî provvedimenti di Metello e le sue lettere[895], l'autodifesa di Furio di Eraclea[896]. Di questi ultimi scritti Cicerone volea servirsi probabilmente come di un colpo ultimo, decisivo, da portare inaspettatamente.

In molti altri casi, Cicerone non ricorse a prove determinate; ma si riferì alla voce pubblica, alle sorde vociferazioni anonime, alla coscienza generale[897], pur offrendo di citare, in prova, quanti testimoni si volessero, od atti pubblici[898], e, qualche volta, dicendosi pronto a richiamare un testimone, già innanzi udito su di altri fatti[899].

Verre avea anche de' testimoni, che deponevano a favore suo, ma, a dire di Cicerone, erano gente di nessun valore, venuta da' borghi più poveri ed abbandonati, senza incarico del popolo e del senato cittadino[900]. Era tutto quello, che Metello avea potuto ottenere; meglio, forse, era riuscito nel compito d'impedire l'andata a legati, destinati a portare a Roma le testimonianze pubbliche delle loro città[901]. Di città che pubblicamente lo lodassero, non ve ne furono che due: Messana e Syracusae: ma Cicerone, oltre a rilevare che nessuna importanza potevano avere le laudationes, quando non giungevano neppure a dieci[902], discreditò più particolarmente, in quel primo stadio della causa, la laudatio di Syracusae con la testimonianza di Eraclio[903] e quella di Messana con la deposizione di Heio[904]; e più ancora si apprestava a discreditarle in appresso, mostrando tutti i rapporti, cui accenna, di Verre con Messana, e provando il modo, onde la laudatio di Syracusae era stata estorta e la successiva sua revocazione. Pare che in quel primo stadio del giudizio la laudatio fosse stata presentata, ma senza sentire tutti i laudatores, che Cicerone si riserbava d'interrogare poi, per convertirli in tanti testimoni a carico di Verre, rincarando la dose con l'esibizione degli atti pubblici[905].

Il contegno di Ortensio e di Verre.

Una grande qualità degli avvocati romani, ne' processi, era quella di assoggettare i testimoni ad un fuoco vivo ed incrociato d'interrogazioni e di obiezioni, per trarre dalla loro bocca de' dati, ovvero scemare il credito delle loro parole. Era quella stessa cross-examination, che forma il vanto degli avvocati inglesi. Pure, Ortensio, e Verre con lui, rinunziarono volontariamente a questo espediente di difesa, per servirsene solo eccezionalmente e casualmente, qualche volta[906]; e preferirono veder passare in silenzio tutti i testimoni. Cicerone, naturalmente commenta questo contegno, in modo da trarne le conclusioni più sfavorevoli per la causa, e dedurne la condizione disperata dell'imputato. Ma, forse, il sistema seguito da Ortensio veniva da un esatto concetto della situazione e da un'esperienza forense, la quale avea potuto dimostrargli come, in alcuni casi, il silenzio valga, per lo meno, quanto la più raffinata arte d'interrogare. Verre dava anticipatamente già come sospetti[907] tutti, o almeno la massima parte de' testimoni prodotti nella causa. Era questa la sua maniera di screditare l'accusa e il suo argomento. Insistere dunque sulle deposizioni, stuzzicare i testimoni, cercare di circonvenirli era sicuramente, con gente spesso assai scaltra, come quella che veniva al giudizio, irrito e vano, e poteva anche probabilmente riescire un gioco pericoloso. Meglio dunque lasciarli liberi ne' loro detti, per coglierli dopo in fallo, se occorreva e si poteva, e ritenere fatti e detti a propria posta, secondo la verità, o contro di essa, avvalendosi di tutti gli espedienti e di tutte le particolarità de' casi.

Gl'incidenti del giudizio.

Ciò pareva a Verre e a' suoi difensori ingegnoso[908]; e forse era, realmente, ingegnoso. Pure, alla deposizione di P. Tettio, Ortensio crede uscire dalla sua riserva per opporre la cosa giudicata[909]. Verre qualche volta, pur serbando il silenzio, non sapeva contenere il gesto, come per accennare di leggere tutta e non una parte di un documento[910]; tal'altra, come alla testimonianza di M. Annio, balzò in piedi per ismentirlo[911], o interloquì in tono ironico[912].