Era, così, tutta una fioritura di inimicizie e di intrighi, contro Verre, da parte di appaltatori, tributarî, o litiganti, riusciti soccombenti ne' giudizî; e da questi si comunicava agli altri, sino a quelli stessi che Verre avea careggiati e decorati[931]. La suggestione dell'odio dilagava e conquistava tutti; e, in questa rivolta contro di lui, v'era anche, più che in germe, la rivolta contro il dominio, di cui era il rappresentante. Il fenomeno non era nuovo: è così che Cicerone screditava e contraddiceva le accuse contro M. Fonteio e L. Flacco, difesi da lui stesso in tempi posteriori. Quest'abitudine di non risparmiare il nemico in giudizio e farne il proprio bersaglio, sia da accusatore che da testimone, era divenuta una cosa comunemente intesa, e più giustificata, quanto più avea per fondamento una inimicizia personale ed il ricambio di danni patiti; ma ciò stesso avea finito per rendere innocue le testimonianze anche de' primi uomini dello Stato. In varie occasioni, non aveano trovato ascolto deposizioni, come quelle di Cn. e Q. Cepione, di L. e Q. Metello, di M. Emilio Scauro, di L. Crasso[932]. Le testimonianze poi de' soggetti erano, già in tesi generale, screditate. Con tali criteri Cicerone stesso trattava le testimonianze de' Galli[933], peggio ancora quelle de' Greci in generale, e di quelli d'Asia, specialmente[934]. E Greci, di linguaggio e di origine, erano per la maggior parte i testimoni adibiti contro Verre, per quanto Cicerone li volesse far diversi dagli altri[935]. In buona parte anche, per quel tanto che possiamo saperne noi, erano persone, che con lui aveano ragioni particolari d'inimicizia.

Per Charidemo di Chio l'accusare Verre era stato ed era il precipuo mezzo di scolparsi[936]. E che valore giuridico potevano avere le deposizioni della madre e dell'ava di Malleolo[937]? L. Ligure, che avea una gran parte nella causa e veniva a deporre due volte, su due distinti capi di accusa, era fratello di quel M. Ottavio, riuscito soccombente e, pare, non a torto, in una causa giudicata da Verre[938].

Sulla gestione de' sarta tecta deponevano il pupillo Junio, M. Junio, suo zio e tutore; P. Tettio tutore anch'esso, di una famiglia plebea e in cui Cicerone aveva aderenti; L. Domizio, il cui fratello era morto combattendo contro la parte Sillana (Plut. Pomp. 12; Oros V, 21, 13); C. Fannio, cavaliere, ed appartenente ad una famiglia oppugnatrice de' nobili; Q. Tadio, che, appunto perchè affine di Verre e già devoto a suo padre, non poteva ora indursi a deporre contro di lui, se non per ragioni di inimicizia personale[939]. L. Minucio, cavaliere, e vinto da Apronio nella gara di appalto delle decime di Leontini, veniva a deporre su di una causa, in cui egli era stato difensore[940]; e difensore del pari nella causa, su cui deponeva, era stato Sesto Pompeo Cloro[941]. Q. Vario era, anch'esso, un danneggiato[942]. Quel Sopatro, poi, condannato da Verre, per quanto Cicerone lo chiami locuples, honestus, innocentissimus, era sempre una persona, che avea potuta essere tratta in giudizio per delitto capitale[943].

Non si vuol già dire che tutti proprio i testimoni, addotti contro Verre, fossero strettamente interessati, consapevolmente falsi: ciò potrebbe essere esagerato, e non potrebbe in ogni modo provarsi, per una certa parte di casi. Semplicemente, quello che sappiamo d'alcuni, può rendere diffidenti verso di altri; e questi plebei, maltrattati da Verre nella pretura, questi cavalieri, questi aderenti di Cicerone e di Pompeo, chiamati a raccolta dalla Sicilia, danno ansa ad accogliere con qualche circospezione i fatti narrati. È probabile che un'analisi molto minuta ed accurata de' rapporti personali di questi testimoni, quale avrebbe potuto fare, se vi fosse stata, l'orazione di Ortensio; avrebbe compiuto, nel campo dell'accusa, un lavoro di eliminazione, non meno ampio e non meno severo di quello che si studiò di fare, da difensore, Cicerone, nelle sue orazioni a pro di Fonteio e di Flacco; ed avrebbe, anche in questo processo come in quelli, scorto tutto il lavorio di Cn. Pompeo[944] e di altri avversarî di Verre.

Che se uno sguardo generale, anche superficiale, all'indole delle prove ci fa vedere come esagerasse Cicerone nel ritenere impossibile la difesa di Verre, alla stessa conseguenza ci mena un esame più speciale di varie delle accuse.

L'ordinamento della Sicilia e il jus edicendi.

L'accusa fatta a Verre in linea preliminare, e che è come la base e la condizione di molte altre, l'accusa di aver commesso un eccesso di potere modificando le norme, che regolavano l'amministrazione e la vita giudiziaria in Sicilia, dal punto di vista costituzionale, anche più che discutibile, può dirsi, a dirittura, priva di fondamento.

Le leges Rupiliae, la lex Hieronica, gli statuti delle singole città non emanavano direttamente dal popolo, potere sovrano, ma da magistrati, che esercitavano una funzione delegata, e, benchè chiamate leges, erano leges datae e non rogatae. Ora, il diritto di emettere e di applicare disposizioni legislative (ius edicendi), ch'era una conseguenza del potere delegato dal popolo al magistrato, e che trovava solo il suo limite nel carattere temporaneo delle sue disposizioni e, dove ciò era possibile, nella intercessione di altri magistrati; se non incontrava un impedimento assoluto nelle vere leggi, quando, interpretandole od allargandole, le modificava; tanto meno poteva trovare un intoppo in queste altre norme, che, in fondo, non erano se non editti anch'essi. Verre perciò, nell'introdurvi qualche innovazione, era, formalmente, nel suo diritto[945], e la censura poteva colpirlo piuttosto da un punto di vista morale, in quanto, ciò facendo, si allontanava dalla consuetudinaria e comune osservanza di que' precetti. Lo stesso Cicerone[946] osservava che le leggi date da quelli, cui il popolo romano avea conferito l'imperium, doveano tenersi per leggi del popolo romano; ed, anche senza l'auctoritas del senato, di cui egli parla ivi stesso, quegli effetti dell'imperium doveano rimanere, quali egli li scorgeva. Anzi, la consuetudine del senato di girare al magistrato, fornito d'imperium, la commissione avuta di dar leggi ad un comune, può valere come una conferma di quel principio[947].

Il controllo de' giudizî.

Che uso fece Verre di questa sua facoltà, riguardo alla lex Hieronica, si vedrà appresso. Di disposizioni, che avessero azione sulla giurisdizione in generale, Cicerone veramente si limita a citare quest'una: che se qualcuno avesse male giudicato, egli avrebbe preso in esame la cosa, e, dopo ciò, avrebbe spiegato la sua azione[948]. È una disposizione alquanto vaga, la quale, assai più che ad un diritto d'appello, mirava forse a tener ben definite le competenze giurisdizionali ed a reprimere gli abusi de' giudicanti. Certamente questa sua vaghezza conteneva, in germe, la facoltà di commettere molti abusi; ma, per l'indole sua stessa di norma diretta a stabilire un controllo superiore, mal si prestava ad una forma più determinata e quasi casuistica. Da questa norma generale scendendo poi a' varî giudicati, che Cicerone gli appone, si vede che, quali che si fossero i motivi e il valore morale delle sue sentenze, sotto l'aspetto giuridico almeno, Verre non era ridotto a quella impossibilità di difesa, che Cicerone gli rinfacciava.