La giurisdizione.
È difficile pronunciarsi sul modo come Verre poneva la questione, la tesi della causa. Probabilmente non sarebbe del tutto arbitrario supporre che l'esemplificazione data da Cicerone, rispondeva alla tendenza di caricare le tinte ed accentuare le contraddizioni[949], per presentare così, nella forma più assurda, un sistema forse non troppo logico e leale nello stabilire le basi della contesa giudiziaria.
Quanto alle cause ereditarie, intentate contro il figliuolo di Dione, contro Sosyppo e Philocrate di Agyrium, che fossero intentate in un tempo più o meno lontano dall'apertura e dalla devoluzione della successione, non deve rendere corrivi a supposizioni precipitate; specialmente quando si consideri che si trattava di lasciti sottoposti a condizione. In ogni modo, nell'uno e nell'altro caso, gli eredi convenuti in giudizio, ne uscirono vittoriosi. È vero che, secondo Cicerone, la vittoria costò cara; ma, che il denaro fosse stato proprio estorto da Verre, che fosse proprio arrivato a lui, che non, piuttosto, fosse stato abilmente carpito, magari con danno dell'uno e degli altri, da que' cani che ronzavano intorno a Verre e che doveano essere de' grandi venditori di fumo; tutto questo non era strettamente provato; e Cicerone, si noti bene, arrivava a quella conclusione per una via meramente congetturale[950].
Al giudizio, che Cicerone porta sulla causa tra Eraclio di Syracusae e i palestriti della sua città, sono stati già altra volta mossi alcuni appunti[951]; e non si è trascurato di osservare come Cicerone, volontariamente od involontariamente, ingeneri una confusione, quando de' palestriti e del popolo di Syracusae vuol fare una sola e medesima cosa. Ritenendo anche, in ogni modo, questa identità d'interesse e di figura giuridica, a giudizio del Zumpt, dovea chiamarsi a giudicare il Senato di una terza città, secondo la stessa legge Rupilia citata da Cicerone[952], e non i tre giudici, che Eraclio sembrava invocare. Prendendo le mosse appunto da questa legge Rupilia, quale Cicerone la dà, e non identificando i palestriti col popolo siracusano, può ritenersi che la causa ricadesse nel novero di quelle, che non potevano assegnarsi precisamente ad una delle categorie in essa definite, e il cui collegio giudicante era costituito secondo l'ultima sua norma. In tal caso, la richiesta degli avversarî di Eraclio era, forse, più conforme alla legge, che non fosse la sua. Che poi duecentocinquantamila sesterzî fossero stati prelevati a beneficio di Verre sulla eredità rivendicata dai palestriti, Cicerone lo afferma; ma è pur vero che Verre, sin da che il fatto avvenne, ne dette colpa al genero, e ne seguì un dissidio domestico. Cicerone fa fare al genero di Verre la parte del martire, ma nessuno è in grado di sapere da qual parte fosse la verità.
Veramente, quando si tratta di esaminare la fisonomia vera de' fatti e notare soltanto le inverosimiglianze e le reticenze del racconto ciceroniano, si è, per necessità, su di un terreno lubrico e malagevole, e si rischia facilmente di perdersi nel vago, od arrivare a sottigliezze che possono sembrare sofismi. Ma l'indole unilaterale e l'inesattezza delle Verrine appare meglio, quando l'accusa fa allusione a qualche norma giuridica meno ignorata, od è in più aperto contrasto con fatti ed opinioni, messi innanzi ivi ed altrove dallo stesso Cicerone.
Il racconto del caso intervenuto a Sopatro di Halycia è tanto vago che non lascia proprio vedere, se si potesse davvero invocare la cosa giudicata, per la perfetta identità dell'accusa, e se l'assoluzione precedente fosse definitiva, o fosse soltanto dipesa da una insufficiente prova dell'accusa.
Inoltre il ricorrere, che nella lex Acilia fa la disposizione speciale[953], tendente ad allontanare la possibilità di una ripetizione del giudizio chiuso da una sentenza, sia di assoluzione che di condanna; se dimostra il progresso che faceva l'idea di assicurare il rispetto della cosa giudicata, può anche lasciar sospettare che non era divenuta ancora una norma così generale, da dispensare di farne menzione in una legge speciale. Per quanto questo concetto si affermasse nell'antichità, non si ometteva, anche per l'indole molte volte politica de' processi, di lasciare una qualche via aperta alla rescissione[954]; e lo stesso Metello, succeduto a Verre, sia pure sotto la forma elastica e poco urtante della restitutio in integrum, non faceva, nel primo mese del suo governo, che demolire le sentenze di Verre, le quali pure erano, omai, divenute cosa giudicata; e Cicerone non aveva per un tale suo contegno che lodi e compiacimento[955].
Il concetto poi che Cicerone mostra di avere dell'assenza, nel caso di Epicrate di Bidis ed in quello di Stenio, non è quale può emanare dalle leggi e dalle consuetudini del tempo. Già, alcuni anni dopo, lo stesso Cicerone si sentiva in obbligo di far distinzione tra colui ch'era davvero assente (absentem) e l'altro, invece, che, sapendo dell'accusa e potendo comparire, non voleva (latentem reum)[956]; e il caso di Epicrate e di Stenio si accostava assai più a questo, che a non quello. L'assente, contro il quale non si poteva agire in giudizio, era quello, la cui lontananza dipendeva dalla necessità di attendere al disimpegno di un incarico pubblico; ma ad esso non poteva agguagliarsi, in una medesima condizione di favore, chi si era allontanato per isfuggire alla pena e per rendere, se mai, anche impossibile il giudizio.
Anche per la persona, la cui assenza non fosse stata volontaria e dolosa, dovea bastare l'assegnazione di un termine conveniente[957]. Inoltre restava a vedere, se, ed in quanto, anche la condizione di favore fatta in Roma all'accusato, assente per ragione giustificata, potesse avere la sua applicazione in provincia.
Nella seduta del Senato, in cui fu portata la questione di Stenio, in ogni modo, la discussione fu vivissima, e non mancarono quelli, che sostennero la legalità della condotta di Verre; nè, quali che ne fossero le ragioni, il Senato venne ad alcuna risoluzione. La cosa rimase insoluta[958]. Lo stesso provvedimento di tolleranza, adottato da' tribuni verso di Stenio, tendeva ad eliminare solo alcuni degli effetti della condanna di Verre e il divieto di rimanere in Roma, non la stessa condanna[959].