Come è noto, al tempo di Verre, il calendario, anche a Roma, non avea acquistata quella regolarità che Cesare cercò dargli, benchè non vi riuscisse in maniera definitiva; e questa periodica sistemazione del calendario era, là ed altrove, come si è detto, causa di preoccupazioni insieme e di abusi. Fuori di Roma, in molti posti, il computo dell'anno, non che essere adagiato su di una base definitiva e regolare, era fatto ancora sul corso della luna[971]. Per sapere, davvero, quale fu l'indole della intercalazione di Verre, occorrerebbe sapere le particolarità del calendario di Cephaloedium in quell'anno. In ogni modo, se ciò non ci è dato, siamo in grado di vedere che Cicerone diceva cosa inesatta, dando a' calendari greci e siciliani una conformità, che non avevano, e gabellando per uso universale l'aggiunzione o la sottrazione di uno o due giorni al mese; mentre, in alcuni casi, l'aggiunta di due giorni sarebbe stata soverchia, e, in altri casi, s'intercalava, o si sopprimeva, tutta una serie di giorni[972].
Le esportazioni.
Il calcolo delle esportazioni di Verre, che Cicerone poi faceva, in base a quelle avvenute dal porto di Syracusae, era probabilmente arbitrario, od, almeno, esclusivamente congetturale. Dimorando Verre in Syracusae, era di là che le esportazioni di solito avean luogo; e, che in ogni porto di Sicilia Verre facesse un diuturno carico di merci, era cosa che Cicerone poteva più facilmente fingere che provare. Il rimprovero, da Cicerone fatto a Verre, di non aver pagato il dazio sulle sue esportazioni e le corrispondenti lamentele di pubblicani, di cui poi si tentò disperdere la traccia, difficilmente ponno accordarsi con le esplicite norme, che volevano soggetto a dazio soltanto ciò che era esportato per ragione di commercio, non ciò che era esportato per uso privato[973]. E Verre, non foss'altro che per l'ordine a cui apparteneva, non si poteva intendere che esportasse a scopo di commercio.
Verre e la lex Hieronica.
Ma, anche là, dove Cicerone si studiava più di colpir Verre, nell'amministrazione del tributo pagato dalla Sicilia, non mancavano in più parti elementi di giustificazione e di difesa. Cicerone accusava Verre, a tal proposito, di avere arbitrariamente innovata, e in parte abrogata la lex Hieronica, specialmente per quella parte, che riguardava la costituzione del tribunale giudicante sulle controversie ad essa relative, e di averne poi, nella pratica applicazione, tratta tanta materia di abusi, da rovinare a dirittura l'agricoltura siciliana ed esaurire la prosperità della Sicilia. Ora, a bene intendere, per quanto le varie notizie permettono, la natura vera della lex Hieronica e la sua funzione nella amministrazione siciliana e l'estensione de' poteri del pretore, si scorge già l'esagerazione dell'accusa di Cicerone, anche per la prima delle accuse. La lex Hieronica era la norma direttiva per l'esazione del tributo. Il pretore non ripeteva anno per anno tutte le sue clausole, ma rinviava alla lex Hieronica. Così l'editto provinciale riassumeva in sè, come lex redemptionis, questa norma regolatrice del tributo; e non è inverosimile che essa costituisse la parte più antica e migliore dell'editto provinciale, che diveniva translaticium. A questo tronco si vennero naturalmente innestando le inerenti norme procedurali, e l'editto divenne un codice di tutto il procedimento giudiziario, riguardante l'esazione delle decime. Ma, secondo il comune modo di vedere, questa procedura non riposava tanto sull'editto, quanto sulla lex frumentaria, sulla lex Hieronica. Eran fusi e conservati l'antica consueta imposta, il modo di esazione, il sistema di regole amministrative, con cui si tendeva ad assicurare, insieme, chi pagava e chi esigeva il tributo[974]. Se è così, formalmente almeno, Verre non commetteva un eccesso di potere, sviluppando anche più che innovando, le norme fondamentali di quel regime tributario, e l'editto suo, messo in relazione co' concetti, a cui, secondo lo stesso Cicerone s'inspirava la lex Hieronica, non appare così discordante da essi, come voleva l'accusa.
Con l'edictum de professione, Verre non fece altro che completare e sviluppare un indirizzo amministrativo, a lui anteriore; dove prima, forse, era un semplice elenco de' coltivatori, volle che s'aggiungesse anche un elenco delle coltivazioni[975]. Le condanne, in causa della mancata o non sincera denunzia (professio), era poi una conseguenza naturale dell'obbligo imposto di denunziare le coltivazioni; e, se ne fu fatta cattiva applicazione, il biasimo non si può, in via assoluta, farlo risalire al decreto, da cui avea origine. La professio, nella formazione del censo, era la cooperazione del cittadino alla formazione del registro censuale, richiesta per legge e con minaccia di una pena[976]; e questa di Verre, in Sicilia, si poteva dire un'applicazione analogica dello stesso principio[977]. Che poi la misura del pagamento non potesse dipendere semplicemente dalla professio, dalla denunzia dell'agricoltore, s'intende senza molta difficoltà. L'esazione avea luogo in base al ruolo del tributo, che costituiva pel debitore il legale ordine di pagamento e lo metteva in mora[978]; ed il rimedio ad un'esazione esagerata consisteva, appunto, nella ripetizione di quanto era stato esatto ingiustamente e nella multa che accompagnava l'arbitraria esazione[979]. Il divieto, fatto all'agricoltore, di asportare il frumento dall'aia, prima di essersi accordato col decumano, oltre ad essere un mezzo di assicurare l'esazione e dare pratica esecuzione alle norme precedenti, trovava la sua corrispondenza appunto nella lex Hieronica, la quale, secondo la versione stessa di Cicerone, cercava con pene severe di impedire che il frumento venisse rimosso in frode del decumano[980].
Un altro appiglio a maggiori attacchi, da parte di Cicerone, era offerto dall'allargamento de' poteri de' pubblicani nell'esercitare il loro diritto di pegno. Ma, anche qui, un più meditato esame della via seguita da Verre, conduce forse ad un giudizio meno parziale. Che il diritto di pegno competesse a' pubblicani, è ammesso anche da Cicerone, come norma esistente in ogni regione del dominio romano[981]. La colpa di Verre sarebbe consistita nell'allargare questo diritto di pegno sino a comprendere, non semplicemente quello che il pubblicano chiedeva e il coltivatore si rifiutava di dare, bensì perfino, talvolta, tutto quello che si trovava sull'aia; nell'invertire l'onere della prova, in modo che non era più il pubblicano a dover dimostrare che gli era dovuto quanto chiedeva, ma il coltivatore che dovea agire in giudizio contro di lui; e, finalmente, in tutta la protezione ufficiale accordata a questo sconfinato arbitrio de' pubblicani, mercè l'intervento del magistrato.
Ora, giova osservare che il diritto di pegno, specialmente nelle sue origini, si presenta come un mezzo indiretto di costrizione e s'informa, tutto, a questo principio dominante[982]; è un mezzo di coazione, e, subordinatamente, una pena. L'estensione dunque di questo diritto, sino a comprendere tutto il ricolto, specialmente nel caso del frumentum conceptum celatum, è una estrinsecazione ed una conseguenza di quel principio. Per vedere davvero in quanto Verre modificò, e da che punto di vista, occorrerebbe sapere con precisione il metodo seguito prima di lui. Ma anche senza poter risalire a questo, e ritenendo, come una vera innovazione, l'inversione della prova e le clausole dell'editto, che regolavano la condanna dell'agricoltore opponente, o del pubblicano concussionario, la modificazione va considerata in relazione a' concetti che informavano il diritto tributario.
Per chi crede che davvero il suolo provinciale, soggetto a tributo, non fosse posseduto che a titolo di precarium[983]; od anche che il precarium, senza costituire il cosciente ed originario fondamento di quello stato di cose, ne fosse, specialmente verso la fine della repubblica, divenuta l'espressione giuridica; per chi si mette da questo punto di vista, la confisca del prodotto e l'inversione della prova divengono soltanto la logica conseguenza di un principio giuridico ammesso. Il pagamento del tributo era la condizione per mantenersi nel possesso del fondo, e l'inadempimento, se poteva portare la devoluzione del fondo stesso, a maggior ragione poteva produrre il pignoramento di tutti i frutti; e dovea esso, l'agricoltore, agire in giudizio contro il pubblicano, che come rappresentante de' diritti dello Stato vi compariva come possessor. Ma, anche chi non muove da questo punto di partenza, non esita a riconoscere che il pubblicano ed i poteri, che ad esso venivano concessi, non possono prendere norma, nè trovare la loro spiegazione semplicemente ne' rapporti di diritto privato; ed è invece al carattere pubblico, ad essi attribuito, che bisogna domandare una spiegazione conveniente. Lo Stato, nella sua amministrazione ed in tutti i suoi rapporti finanziarî, non si lasciava circoscrivere dalle norme di diritto privato, e seguiva le sue speciali norme che son quelle del diritto pubblico[984]. L'interesse de' pubblicani era intimamente connesso con quello dell'annona, dell'approvvigionamento di Roma, del retto funzionamento di tutti que' servizi pubblici che il pagamento de' tributi rendeva possibile. Rendere dunque l'esazione de' tributi pronta e spedita, togliendo gl'inceppi che potevano venire da preventive contese, significava, non solo, e forse non tanto, favorire il ceto de' pubblicani, quanto favorire lo Stato, che nulla avrebbe percepito, quando alla loro volta gli altri non avessero esatto. Di qui quei diritti di pignorare, di perquisire, che si vedono concessi a' pubblicani[985]. La nuova regola, tanto censurata da Cicerone, per cui l'agricoltore era costretto a seguire la competenza del fòro scelto dal pubblicano, piuttosto che del suo, corrispondeva probabilmente all'ordine invertito delle parti; ed, avendo il pubblicano la veste di convenuto, l'agricoltore, divenuto attore, dovea andargli ad intentare nel luogo di sua residenza la causa. Tutto ciò a prescindere da ogni facoltà del governatore nello stabilire la sede del giudizio, facoltà di cui anche Cicerone in Cilicia fece grande uso. Alcune delle disposizioni a ciò relative, contenute nell'editto di Verre, rispondono, successivamente, ad un'evoluzione della legislazione tributaria, che, anche da noi, si fonda sul principio eccezionale del solve et repete; adottato talvolta anche in rapporti d'ordine privato, ma sempre in vista di motivi d'interesse pubblico. Le vessazioni e gli arbitrî, che facilmente si possono accompagnare ad una siffatta estensione di poteri, che, anzi, molte volte sono inevitabili, possono solo limitarsi, adottando rigorose disposizioni contro gli abusi commessi; ed è per questa via che si metteva la legislazione, specialmente sotto l'impero[986]. Verre minacciando di condannare i pubblicani a pagare otto volte quello che avessero indebitamente esatto, obbediva precisamente -- a considerare almeno la disposizione in astratto -- a questo criterio.
La disposizione corrispondente, che comminava il pagamento del quadruplo all'agricoltore soccombente, poteva, certamente, essere un tranello; ma era pure un rimedio necessario contro la moltiplicazione di giudizî temerarî, ed una cosa affatto rispondente all'indole ed al carattere del giudizio romano.