Secondo Cicerone, queste nuove disposizioni, già per sè stesse dannose agl'interessi degli agricoltori, sarebbero state rese anche più esiziali dalla irregolare costituzione de' tribunali, formati con criterî diversi da quelli voluti dalla lex Hieronica; giacchè, in luogo di esser tratti dal conventus e da' negotiatores, i giudici erano presi dalla coorte stessa del pretore. L'accusa non è nuova; e Cicerone, prima di trattare dell'amministrazione frumentaria, l'avea già fatta a Verre, trattando, in generale, dell'amministrazione giudiziaria. Se non che, lo stesso Cicerone ci dà modo di temperare l'accusa e di mostrarla almeno nella sua generalità esagerata. A breve distanza del luogo, ove, in forma assoluta, avea negato ogni scelta di giudici da' negotiatores e dal conventus, dice che non avea tenuto conto della lex Rupilia, che quando non v'andava di mezzo il suo interesse[987]. Più appresso, sempre lo stesso Cicerone parla di M. Petilio, cavaliere romano, ch'era nel consilium di Verre, e che da lui, in occasione della causa di Sopatro, fu allontanato, perchè adempisse la sua funzione di iudex rei privatae; e con M. Petilio erano anche molti altri, che solevano prender parte a' giudizi e che aveano esercitato tale compito anche sotto il predecessore di Verre[988]. A' membri della coorte poi Cicerone nega la loro qualità di cittadini romani[989]; ma il loro nome di Cornelii, e il vederli intorno a Verre, ci fa agevolmente pensare che essi doveano appartenere a que' diecimila, o più, che Silla introdusse nella cittadinanza romana[990]; e solo la viziosa origine e la foga dell'accusa hanno indotto Cicerone a dire il contrario. Se erano cittadini romani, come tali appartenevano al conventus, e, formalmente almeno, Verre non avrebbe punto violata la legge scegliendoli a giudici; per quanto noi non siamo bene informati del modo preciso, onde concorrevano a formare il corpo giudicante il conventus e i negotiatores. In ogni modo, nella formazione del tribunale, il pretore avea il diritto di scelta, e le parti quello della ricusazione[991]; sicchè, anche sotto questo rapporto, l'operato di Verre sfugge sempre più all'accusa di illegalità. È opportuno anche rammentare come, in genere, il consiglio adoperato dal magistrato avea una funzione, più che altro consultiva, e nel costituirlo e nel seguirlo, in genere, era lasciata molta latitudine al magistrato[992]. E questo stesso suo carattere, messo insieme alla maggiore agevolezza di trarre i giudici dal seguito del governatore, composto di persone meno distratte da altre faccende e sempre presenti, portò poi a costituire stabilmente, de' membri della coorte, i tribunali provinciali. Sotto questo aspetto, infatti, i tribunali ci si presentano nel periodo imperiale; ma la consuetudine, verosimilmente, era più antica, e si trattava di tutta una evoluzione, per cui un semplice stato di fatto, con la costante ripetizione, si mutava in una norma fissa[993].

Gli elementi di fatto dell'accusa.

Scendendo da questa censura di norme generali a' casi concreti, riesce più difficile sottoporre ad esame le accuse di Cicerone; ma, pur non potendo discutere fatti, che sfuggono ad ogni controllo, sia per il loro riferimento a qualche fatto d'ordine generale, sia per il carattere comune che hanno, porgono anch'essi agio talvolta a togliere opinione di esattezza alle parole di Cicerone e a giudicare, con qualche criterio diverso dal suo, alcuni de' fatti di Verre.

È stato già osservato[994], per esempio, come poco giustificabile sia il giudizio portato da Cicerone nel caso di Xenone Meneno, sia che si consideri il diritto di accertare la vera estensione delle colture, sia che si consideri la legale rappresentanza che il marito avea della moglie. L'intromissione di Verre nel riscatto, che facevano le città delle decime dalle mani de' pubblicani, può aver dato, ed avrà dato luogo ad abusi: non c'è a dubitarne; ma, considerata in principio, corrispondeva ad un compito, che il governatore non reputava estraneo alle sue funzioni, tanto dal punto di vista dell'interesse de' pubblicani, che de' provinciali; e lo stesso Cicerone, in Cilicia, si adoperò a menare a termine queste composizioni.

Gl'ingenti guadagni che i pubblicani, secondo lui, avrebbero realizzato, non hanno bisogno, per essere spiegati, assolutamente, di queste pressioni di Verre. Gli appalti, assunti in base alle colture, ch'erano state denunziate, spesso, in proporzione inferiore alla realtà; le leggi rigorose, che aveano armato i pubblicani di tanti poteri nelle riscossioni; bastano già, per sè soli, a spiegare queste transazioni, fatte a condizioni così favorevoli e con sì lauti guadagni. Anche Cicerone è costretto a riconoscere indirettamente il secondo di questi argomenti[995].

Le decime di Leontini.

Ma dove Cicerone più mostra la parzialità dell'accusa, è proprio in quel punto, in cui crede di portare a Verre un colpo irreparabile: alludo all'appalto delle decime dell'agro leontino. Cicerone rimproverava, infatti, a Verre di avere appaltato ad Apronio, per trentaseimila medimni, la riscossione delle decime dell'agro leontino, che nella migliore ipotesi non potevano ascendere a più di trentamila medimni; giacchè trentamila jugeri erano stati messi a coltura, ed il prodotto, solo nella migliore delle ipotesi, era il decuplo della semente. Intanto, data questa condizione di cose, non si riesce a spiegare come Cicerone là stesso e poco appresso possa affermare[996], che le decime in altri tempi, sotto C. Norbano, cioè nell'87 a. C.[997] si vendettero ad ugual prezzo, e che, in quell'anno stesso, Q. Minucio, uomo de' più onesti (in primis honestum), e che perciò dovea contare solo su' mezzi leciti, volea prendere l'appalto ad una ragione assai più alta di quella offerta da Apronio. La spiegazione si trova soltanto col dissipare la confusione che Cicerone vuol portare sull'argomento. I Campi leontini, che, per la loro feracità, avean persino fama di essere stati i primi a portare il frumento[998]; anche oggi, quando la miglior parte di essi è stata sottratta alla coltura de' cereali, per essere adibita ad una cultura più intensiva, esausti pur come possono essere, dopo tanti anni, e senza un vero miglioramento di metodi di cultura; sono pur capaci di rendere dodici volte la semente[999], due volte più di quello che Cicerone diceva. Quando Plinio ne scriveva, da naturalista, e senza i preconcetti che Cicerone vi portava, ne faceva ascendere la fecondità a tal punto, che la sua espressione, poichè parla del cento per uno, dev'essere ritenuta iperbolica. In ogni modo Plinio fa que' campi fecondi come quelli dell'Egitto[1000]. Cicerone dunque cominciava dall'abbassare la produttività di quelle terre, e non si fermava qui. La produttività non si proporzionava all'area coltivata, bensì alla semente piantata. Ora, nell'iugero di terra, specialmente quando il terreno era assai fecondo, poteva seminarsi anche più di un medimno di frumento. La diversa proporzione della semente era cosa ben nota agli scrittori antichi di agricoltura[1001]; un d'essi, parlando della seminagione dell'orzo, consiglia di metterne otto modii in ogni iugero di terreno[1002]. Se si tien calcolo di tutto questo, si può anche venire alla conclusione che Apronio prelevò tre medimni per ogni iugero di terreno, senza prendere in realtà più di una decima parte del prodotto.

Il frumentum imperatum e l'aestimatum.

Non degno di maggior fede, forse, è Cicerone, dove, censurando le percezioni arbitrariamente fatte, nell'esigere il frumentum imperatum e specialmente il collybus, l'aggio sul cambio delle monete, dice che questo non potea trovar luogo, perchè in Sicilia non avea corso che una sola specie di moneta. Eppure, se v'era paese, che per la commistione de' popoli, per la posizione, per il commercio, dovea avere, come avea, un corso di monete vario, quello era la Sicilia.

Equivoco del pari e capzioso è il ragionamento, col quale Cicerone vuole provare la colpevolezza di Verre nell'esigere il frumentum aestimatum. Come è noto, il pretore avea facoltà di esigere il frumento occorrente agli usi personali suoi e dei suoi dipendenti, e Verre l'avrebbe dovuto pagare, per quel che Cicerone ci dice, a quattro sesterzî il modio. Se non che, una consuetudine sorta prima a vantaggio, e poi convertita a danno de' provinciali, ammetteva che il governatore esigesse danaro invece di frumento; e, giacchè il governatore avea diritto di esigere il frumento dove più gli piacesse, il prezzo da esigere si valutava prendendo come misura, il prezzo che il frumento avea nella città della provincia, in cui era più caro. Verre avea, in base a questa consuetudine, esatto in Sicilia, a titolo di frumentum aestimatum, nientemeno che tre danari a modio, cioè dodici sesterzî. Cicerone, pur cedendo alla consuetudine e non volendo attaccare Verre almeno da questo aspetto, sostiene che Verre ne abusò; giacchè in Sicilia il costo del frumento era uniforme, se non di due sesterzî a modio, come pur Verre avea scritto, tutt'al più di due sesterzî e mezzo. Verre quindi, anche a questo titolo, avea violata la legge, espilando danaro.