Se la plebe rustica, idolatra e assetata del boccone di terra, teneva a conservare e ad arrotondare i suoi poderetti, la plebe urbana, che esercitava nella vita pubblica un’azione più continua e più rumorosa, cominciava a preferire il frumento, che si raccoglie senza coltivarlo, alla sana ma monotona e faticosa vita de’ campi; e così veniva a mancare all’agitazione agraria quel sostegno presente ed audace, di cui aveano bisogno i suoi aùspici, anche per difendersi contro le violenze degli avversari.
Le leggi frumentarie avevano il sopravvento sulle agrarie, e il popolo le preferiva, o si rassegnava almeno a non avere la propria parca sua mensa, pur di raccogliere le miche del banchetto di Epulone.
Così la reazione, obbedendo talora a un proposito consapevole, talora cedendo al senso dell’opportunità, ora resistendo violenta, ora simulando tendenze quasi demagogiche, mandava a vuoto il tentativo appena iniziato de’ Gracchi, la cui opera in pochi anni andava tutta distrutta.
Con la legge o le leggi di Livio Druso[667] si liberavano dalla imposta prestazione le terre assegnate e le si rendevano alienabili, ricacciandole così nella voragine sempre aperta del latifondo.
Pochi anni dipoi (535/219-536/218) una legge Thoria, con tutta probabilità, poneva termine alle assegnazioni, aboliva la magistratura costituita per porle in atto, confermava i possessori ne’ loro possessi, entro e fuori i limiti della legge Sempronia, e, per meglio far accettare tutte queste disposizioni, faceva della prestazione, nuovamente imposta o piuttosto gravitante sulle terre indebitamente possedute e non più soggette a ripartizione, un fondo da suddividersi tra la plebe[668].
Pochi anni dopo ancora, nel 643/111, una nuova legge[669], rifermando nello Stato la proprietà delle terre demaniali non ripartite e di quelle concedute con riserva del diritto di proprietà, riconosceva come di pieno ed assoluto diritto privato e quindi senz’altro alienabili le terre demaniali assegnate a’ cittadini mandati in una colonia romana[670], le terre demaniali date a cittadini romani e a soci italici a titolo di semplice assegnazione viritaria[671], le terre possedute dagli antichi possessori prima della legge Sempronia e ne’ limiti loro consentiti, quelle date in cambio a’ vecchi possessori[672] e finalmente quelle che dopo la legge Sempronia erano state occupate in una misura non eccedente i trenta iugeri[673]. Emetteva disposizioni analoghe per la colonia fondata sul territorio di Cartagine e per il demanio africano[674]. Il pascolo sulle terre pubbliche era reso gratuito per un numero di dieci animali, oltre la prole nata nell’anno, e, per un numero maggiore di animali, non era più limitato, ma soggetto soltanto a pagamento[675].
Come si vede, con questa legge la riforma di Gracco era pienamente demolita, perchè, da un lato, si sospendeva la rivendicazione degl’illegittimi possessi, che restavano teoricamente come semplici possessi ma in linea di fatto rimanevano in .] mano degli usurpatori; dall’altro canto i legittimi possessi e le assegnazioni erano convertiti in proprietà omai pienamente alienabili.
L’ager privatus, a Roma, era il prodotto di un esplicito indirizzo di politica agraria, che per vie studiatamente artificiali si proponeva di dare una incondizionata libertà alla disponibilità economica e giuridica della proprietà fondiaria e tendeva a mobilizzarla, come poi fece, non senza esercitare un’azione economicamente e socialmente deleteria. Questo indirizzo, che avea per molto tempo lottato contro le forme di proprietà comune, si era svolto in un lungo periodo di tempo ed era stato, prima di trionfare, l’oggetto di lunghe e accanite lotte di classi[676]. Esso si era affermato, in maniera recisa nelle leggi delle Dodici tavole, e questa legge agraria del 643/111 segnava come l’epilogo del lungo processo d’evoluzione, e, ponendo termine alla fase più importante e schietta delle rivendicazioni agrarie e de’ tentativi di restaurare il ceto de’ piccoli proprietari, sgombrava la via a una concentrazione sempre maggiore della ricchezza.
Dopo questa legge le antiche usurpazioni, i possessi illegittimi non erano più messi seriamente in pericolo, e non si hanno più che tentativi demagogici, non riesciti, di assegnazioni sul suolo provinciale, o ripartizioni proposte e in parte attuate del demanio ancora posseduto dallo Stato, o compre e confische dirette a rimunerare le milizie e a sorreggere, come si è accennato, poteri personali[677].
In tutti i casi l’inanità del tentativo, il campo limitato del provvedimento, il suo carattere di mero espediente e di episodio di un movimento politico, tolgono alla cosa le proporzioni e l’indole di una vera riforma sociale, e tanto meno riescono ad arrestare l’incremento del proletariato, per cui queste distribuzioni sono date ed accolte come tutti gli altri atti di temporanea e sterile beneficenza.