Da un lato si cercò di assicurare il diritto de’ patroni all’eredità del liberto, eliminando, almeno per le eredità più considerevoli, la possibilità di eluderlo mediante testamento[743]; dall’altro s’inclinava a estendere la prestazione delle operae, allargando il concetto e il modo di prestazione e d’impiego delle stesse operae officiales[744].

Il riflesso di questa tendenza de’ patroni a estendere i loro diritti, lo troviamo in parte nelle testimonianze appartenenti ad epoca posteriore, ma che ci mostrano come il loro scopo fu raggiunto, in parte, in disposizioni mitigatrici e limitatrici de’ loro diritti, magari di epoca tarda, ma che sono l’effetto di una reazione naturale contro l’esorbitanza de’ patroni.

Così le opere del liberto non si limitavano semplicemente al mestiere o al genere di lavoro da lui esercitato durante la schiavitù, ma anche a quello che apprendesse di poi[745]. Così ogni miglioramento e ogni vantaggio del liberto tornava anche a profitto del patrono. E, per converso, se anche egli smetteva di esercitare il suo mestiere, doveva nondimeno prestare sempre, quando occorrevano al patrono, altri uffici corrispondenti, in compenso[746].

Limite e misura alla prestazione delle opere a favore del patrono erano il pericolo della vita e la turpitudine delle opere richieste[747]; ma questa stessa restrizione ci mostra che i patroni dovettero anche oltre quel termine spingere le loro pretese, se l’equità del giureconsulto dovette intervenire a contenerle.

Il giureconsulto Javoleno voleva, in linea generale, che il patrono alimentasse il liberto, mentre l’impiegava a vantaggio proprio[748]; ma il giureconsulto Sabino faceva di quest’obbligo del patrono una mera eccezione pel caso che il liberto non avesse di che alimentarsi; e del resto, in ogni altro caso, anche durante la prestazione delle opere dovute, doveva nutrirsi e vestirsi a sue spese[749].

Questa tendenza, di cui la legislazione e la giurisprudenza imperiale ci danno come una proiezione, ci è anche più direttamente attestata da quel che ci rimane della giureprudenza del periodo repubblicano più tardo.

Erano frequenti le liti, le controversie e le occasioni a trattare di questioni riflettenti schiavi e liberti, e questi formavano la clientela preferita di qualche giureconsulto[750]. Di P. Rutilio Rufo, giureconsulto e console nel 649/105, è ricordato espressamente che contenne e moderò le soverchierie di patroni verso i liberti[751].

È facile allora scorgere quale impulso, indipendentemente dalle più prossime occasioni di ordine politico e personale, dovesse venire alle manumissioni da questa condizione di cose, che, sotto un certo aspetto, sembrava conservare gli eventuali vantaggi della schiavitù eliminandone i molti inconvenienti, scaricando il padrone del peso di alimentare il servo meno che, tutt’al più, nelle giornate di lavoro utile, cointeressando l’antico servo all’utilità del padrone e suscitando in esso quel pungolo del bisogno e dell’interesse, che ne doveva duplicare e fecondare l’attività.

Quindi — quanto più il lavoro servile si rivelava meno produttivo, il lavoro salariato più conveniente ed accessibile, la circolazione e la vicenda delle fortune più rapide — le manumissioni crebbero in maniera così straordinaria che lo Stato dovette emettere provvedimenti, intesi tuttavia, per chi ben guardi, più a regolarle che non realmente a limitarle.

Quello che preoccupava i poteri pubblici, tanto più quando si furono accentrati in una persona, non era già il fatto delle semplici manumissioni e del diverso rapporto economico che si costituiva tra l’antico schiavo e l’antico padrone. Le manumissioni erano oggetto di preoccupazione e di misure restrittive, in quanto, come atti inconsiderati ed ispirati a sentimento di vanità de’ minori e de’ testatori, contribuivano a quelle abitudini di dissipazione ed a quei crolli di fortune, contro cui reagiva la nuova politica imperiale, interessata a mantenere, come e fin dove fosse possibile, il dominio in uno stato di assetto, senza elementi dissestati e necessariamente irrequieti. Più ancora si era preoccupati di allontanare e limitare le conseguenze delle manumissioni sulla vita pubblica; si trattava d’impedire che tanti schiavi manomessi, divenendo cittadini di pieno diritto, concorressero a ricostituire o a rendere più salde e più potenti nella vita politica le clientele e le consorterie, che, in mano della nobiltà e della classe ricca non ancora purgate o disilluse delle loro ambizioni oligarchiche, dovevano presentare come una minaccia e una insidia al potere imperiale; si trattava d’impedire che concorressero ad accrescere le schiere degli aspiranti o de’ fruenti delle distribuzioni pubbliche, divenute sempre più un così grave carico dello Stato; si trattava insomma, per quell’antico travestimento dell’interesse ch’era l’orgoglio romano e per gli stessi interessi pratici in cui tornava a risolversi l’orgoglio, d’impedire che fosse troppo inquinata da questi nuovi elementi la cittadinanza romana.