A queste ragioni erano inspirate e a questo scopo erano rivolte la legge Fufia Caninia, l’Aelia Sentia, la Junia Norbana, tutte venute in un giro relativamente breve di tempo. La prima si proponeva in via più immediata di moderare la smania di manomettere in chi, con un atto di ultima volontà, si spogliava di cose che non era più chiamato a godere[752]; l’altra sottoponeva al previo parere di un consiglio composto di dieci cavalieri e dieci senatori le manumissioni degli schiavi d’età inferiore a’ trent’anni e quelle volute per giusta causa da un minore di venti anni, e fatte con il rito della vindicta[753]; l’ultima, la Junia Norbana, dava a’ manomessi soltanto la latinità e non già il diritto di città[754].

Tutte e tre non costituivano un vero impedimento alle manumissioni.

Se le manumissioni fatte dal minore di venti anni erano nulle e inefficaci a dare la libertà, non pare sicuro che fosse altrettanto dell’affrancamento degli schiavi inferiori a’ trent’anni fatto da persone capaci senza l’intervento del Consiglio[755].

Questa procedura irregolare e incompleta avrebbe avuto, secondo qualche interprete, semplicemente l’effetto di non fare del liberto un cittadino romano, ma di lasciarlo nella classe meno favorita de’ Latini[756]. La legge Junia Norbana poi, apprendendosi come a un mezzo termine, nell’atto stesso che precludeva agli schiavi la via dell’acquisto de’ diritti di cittadinanza piena ed intera, apriva l’adito a un maggior numero di manomissioni, elevando a stato di diritto la manomissione compiuta senza forme solenni inter amicos, la quale prima costituiva soltanto uno stato di fatto[757].

Quest’ultima legge quindi, lungi dal costituire un impedimento all’allentarsi e allo sciogliersi del vero rapporto servile, ne agevolava la trasformazione, al punto da essere considerata da qualcuno come il punto, da cui prende le mosse, la tendenza legislativa a favorire le manumissioni sempre più marcata sotto l’Impero.

D’altra parte la legge Fufia Caninia, limitata a’ soli atti di ultima volontà, dava luogo, come è noto, a tutta una serie di espedienti e di astuzie[758], che, se talvolta riescivano a eluderla, mostravano sempre come forte fosse l’impulso a liberare gli schiavi e come i freni fossero poco efficaci anche in un genere di manumissioni, come quelle testamentarie, a cui dava la spinta la vanità anche più che non l’interesse.

Le restrizioni della legge Aelia Sentia finalmente, che alla loro volta, all’occorrenza, cedevano il campo alle preoccupazioni di fare argine al decrescere della popolazione, se anche talvolta inceppavano il raggiungimento della libertà come condizione legale, non impedivano, nè potevano impedire — ciò che a noi più importa, dal nostro punto di vista — il raggiungimento di uno stato di fatto corrispondente a una condizione di libertà e sopratutto di attività autonoma.

Così da ogni parte l’artigianato e il salariato, compatibilmente alla condizione de’ luoghi e de’ tempi, ricevevano incremento; e, mentre la concentrazione della ricchezza, di cui la schiavitù era stata strumento, e l’impoverimento delle masse apparecchiavano nel numeroso proletariato il campo, dove la nuova forma di produzione doveva reclutare le sue forze di lavoro; la stessa schiavitù, trasformandosi e disfacendosi, faceva spesso de’ servi e massimamente de’ liberti altrettanti artigiani e salariati. È una trasformazione, la quale, nel periodo più antico, anche quando non trova sempre prove dirette, è accreditata da fatti concomitanti; e, a misura che si procede nel tempo e si rendono più frequenti i documenti epigrafici, l’esercizio delle arti, de’ mestieri, del piccolo commercio, proseguito in maniera sempre più prevalente da liberti e dalla loro discendenza, si riflette sul tempo anteriore, e vi fa scorgere la naturale anticipazione e il precedente necessario di quello stato di cose.

X.

Un’altra traccia indiretta ma eloquente di questa funzione più complessa e insieme più indipendente dalla schiavitù appare anche nello sviluppo che la giurisprudenza dà a istituti nuovi o appena accennati, che acquistano rilievo e forma sempre più organica, non già, come s’intende agevolmente, per un’elaborazione meramente teorica e per un processo deduttivo svolto da alcuni principi giuridici, ma per la necessità di corrispondere a un complesso di nuovi rapporti economici. Erano questi che si venivano sostituendo agli antichi e provocavano norme giuridiche ordinatrici, ottenute, per quel felice e pratico senso di orientamento ch’è proprio della giurisprudenza romana, con l’adattare, mediante uno sforzo di elasticità, il vecchio diritto alle nuove condizioni, che lo penetrano del loro spirito e lo rinnovano, lasciandolo in apparenza immutato e riuscendo in tal modo a contemperare e fondere la tradizione e il progresso.