Così nella giurisprudenza stessa del più avanzato periodo della Repubblica, il peculio, il lievito e l’indice della nuova azione della schiavitù, dà luogo a una larga ed importante elaborazione giuridica, che mira a disciplinarne la disponibilità per parte dello schiavo, la sua posizione rispetto al padrone e gli obblighi e i diritti che ne possono derivare a questo rispetto agli estranei, con cui lo schiavo entra in rapporti d’affari[759].
Divenivano sempre più complessa l’indole e sempre maggiori le proporzioni degl’investimenti, degli affari, degli scambi e, necessariamente, per l’impossibilità di una gestione sempre diretta e immediata, erano chiamati ad avervi una maggiore funzione gli schiavi, i liberti, gli uomini di fiducia del padrone e dello speculatore, le sue braccia allungate. Di ciò si scorge il riflesso nelle norme sempre più sviluppate sulla responsabilità de’ padroni per gli atti di varia natura de’ loro servi e de’ loro preposti; lo si scorge nella forma sempre più dottrinale, coerente ed organica che vengono prendendo le regole disciplinatrici de’ rapporti creati dall’attività, di chi gerisce sotto varia forma e in diversa maniera gl’interessi altrui (actio institoria, exercitoria, gestio negotiorum).
Sopratutto poi l’impronta di lavoro salariato, che veniva assumendo per necessità di cose il lavoro libero e spesso anche il servile, si riflette nell’apparire che fanno gli istituti giuridici della locatio operarum e della locatio operis, più sviluppati e più trattati, quanto più il salariato si diffonde e diventa un elemento integrante della nuova economia.
È nel sesto secolo che troviamo formati e sviluppati i due istituti giuridici[760]. Ce ne forniscono numerosi esempi le commedie di Plauto[761]; ce ne fornisce il trattato di Catone sull’agricoltura[762].
La locatio operarum, che importa la prestazione della propria attività a vantaggio di altra persona ed a tempo, rappresenta la forma più antica e più rudimentale; ma, a misura che la società romana progredisce e i suoi rapporti diventano più complessi, fa sempre più luogo a una forma più sviluppata di locazione, alla locatio conductio operis.
“Che la locatio conductio operis sia più recente della locatio conductio operarum possiamo dedurlo — si è osservato[763] — specialmente da argomenti intrinseci. Tanto l’economia privata che la pubblica eccedono l’impiego di singole operae. Come il privato cercava e raggiungeva un risultato economico da ottenersi mediante il lavoro con l’opera de’ suoi figliuoli, schiavi, clienti, liberti e salariati, combinata e diretta da lui o da un suo rappresentante, così anche il re che, per esempio, rappresentava lo Stato, il funzionario che ne teneva il luogo e così via doveano compiere delle costruzioni mediante i munera imposti a’ cittadini e l’opera di operai forestieri presi a mercede. Intanto, così per lo Stato come per i privati più ricchi, si rendono necessarie intraprese, a compiere le quali debbono essere messe in movimento tante e così varie operae e così speciali attitudini tecniche ed artistiche che diviene difficile o impossibile per il privato e il funzionario di combinare e dirigere da solo e senza intermediarî, in numero sufficiente, tutte queste forze di lavoro dotate di tali attitudini e di guidare la loro combinata e predisposta cooperazione al raggiungimento del fine predisposto. Da prima era lo Stato, a cui toccava di compiere opere delle più grandi proporzioni da eseguirsi mediante lavori della più varia natura e che, al tempo stesso, aveva a sua disposizione un insieme di funzionarî assai scarso e non tecnicamente istruito per tradurre in atto e dirigere le sue intraprese. Per esso, con la fondazione della Repubblica, sopravvenne anche un’altra ragione di abbandonare il sistema d’impiego di singoli lavoratori. I munera fin qui imposti a’ plebei per il compimento delle grandi opere intraprese da’ Tarquinii erano stati una delle principali ragioni di malcontento verso il potere monarchico specialmente dell’ultimo re. Sembra che già negl’inizi della Repubblica si cominciasse a decampare da questa normale imposizione di operae. Si formò il sistema degli ultrotributa; lo Stato si disimpegnava dalla diretta assunzione di costruzioni e di altre intraprese economiche, lasciandone l’esecuzione per una somma complessiva a privati od a società di privati. Non già la locatio conductio rerum e nemmeno quella operarum, bensì quella operis sembra essersi introdotta ne’ rapporti privati modellandosi sul sistema adottato dallo Stato ne’ suoi rapporti patrimoniali. Anche nella vita privata, poichè erano scomparsi i sistemi semplici e patriarcali, molte necessità d’ordine economico non potevano più essere soddisfatte in maniera immediata dal padre di famiglia, da’ suoi familiari e da’ lavoratori avventizi presi a mercede; anche qui si cercò di raggiungere questi risultamenti affidandone l’incarico a un imprenditore e corrisponendogli una somma determinata. Mentre ne’ rapporti patrimoniali dello Stato la locatio conductio operis ha quasi del tutto eliminata l’esecuzione diretta de’ singoli lavori, ne’ rapporti privati prende il suo posto accanto alla locatio conductio operarum, ma tuttavia in modo da farla passare in secondo ordine. Secondo Catone, nell’azienda agricola troviamo adottata dagli stessi proprietarî la locatio conductio operis per i maggiori lavori agrari; così per le costruzioni, per l’oleam facere et legere, ecc. Il padrone poteva in tal modo, normalmente, raggiungere meglio e a condizioni migliori il suo scopo che non quando cercava di arrivarvi con l’immediato e diretto impiego de’ singoli lavoratori. In ogni caso poi il conductor operis per eseguire i lavori necessarî ricorre dal suo canto alla locatio conductio operarum, come dev’essere accaduto anche de’ redemptores delle opera publica, quantunque anche quest’imprenditori, come si vedrà, davano pure in subappalto l’esecuzione dell’opera assunta. Così la locatio conductio operarum passa, per quanto ancora duri, in seconda linea„.
È interessante poi vedere, come, attraverso le varie forme del suo impiego, il lavoro acquista una funzione prima più notevole, poi anche più distinta, poi anche preponderante, che mal si accorda con la schiavitù e specialmente con la sua più antica e rudimentale funzione domestica; e, per l’azione e reazione de’ fenomeni sociali, mentre ciò è indizio della decadenza del lavoro servile, ne diventa causa, alla sua volta, ne’ successivi momenti.
Si comincia da forme ibride, quali i diversi contratti secondo cui al lavoratore è assegnata un’aliquota, maggiore o minore, del prodotto del fondo[764]; una specie di contratto che sta come di mezzo tra la locatio rerum e la locatio operis, e tiene dell’una e dell’altra. Un altro termine di passaggio e un tratto d’unione tra queste forme d’impiego di lavoro e il lavoro più propriamente salariato, lo costituisce il compenso del lavoro in natura, di cui sono resto, insieme, e documento le accessiones, conservate ancora col prevalere della retribuzione in moneta. Ma col diffondersi e prevalere delle forme più progredite d’impiego di lavoro subentra regolarmente il salario in moneta e la locatio operis sotto la veste del cottimo e dell’appalto[765].
Gli effetti che questa forma d’impiego ha nel rendere il lavoro più compiuto e più spedito e, al tempo stesso, nel determinare tra i lavoratori una concorrenza che, elevando il salario di qualcuno, ne abbassa il livello generale, sono stati già notati a proposito della funzione del cottimo nell’economia ateniese[766], e qui gioverà soltanto richiamare l’attenzione sulla ricorrenza di fenomeni e di effetti analoghi nell’economia romana. Il rinvilìo della mano d’opera, che ne conseguiva, determinava, non solo una convenienza sempre maggiore di sostituire al lavoro servile il lavoro salariato, ma dava la spinta anche a un differenziarsi continuo del lavoro, contribuendo così a creare una classe più larga di artigiani. La locatio operis poi che, nella sua forma più semplice e rudimentale, si limitava a stabilire un prezzo unitario del lavoro incorporato nella materia fornita dal committente[767], doveva spianare la via a un’altra forma più importante e doveva trasformarsi ancora in una maniera di produzione più progredita, in cui il conductor operis metteva di suo il materiale da lavorare, e quella merces, che prima indicava la retribuzione del lavoro e doveva poi dare origine al nome della materia stessa trasformata dal lavoro[768].
Non si può dire, è vero, che la locatio conductio operis si risolvesse sempre ed assolutamente in una locatio operarum e tanto meno che portasse sempre ed assolutamente all’impiego di lavoratori liberi.