In più casi erano adoperati a questo scopo anche schiavi; ma ne’ lavori minori l’opera poteva essere esaurita da un lavoratore libero col concorso anche di suoi familiari, chiamati tradizionalmente ad esercitare lo stesso mestiere; in altri casi si è pensato[769] ad associazioni di lavoratori liberi, la cui esistenza o la cui possibilità, almeno, non può essere esclusa in forma assoluta, se anche il tratto che s’invoca a dimostrarne l’esistenza è tutt’altro che chiaro ed esplicito[770]. In ogni caso, poi, la proporzione sempre variabile delle forze di lavoro richieste in questi cottimi e appalti importava che, pur ricorrendosi al lavoro servile, si faceva uso assai spesso di schiavi locati, e si aveva quindi sempre, come nel caso di Crasso, un lavoro salariato, i cui soggetti variavano ma la cui natura era identica.
È notevole pure il vedere come si cercasse di rimediare agli inconvenienti, che questi sistemi, per quanto più progrediti, non potevano fare a meno di presentare.
Il vantaggio che il lavoro servile aveva sul lavoro mercenario consisteva sopratutto nella sua continuità, nella sua illimitata disponibilità, nella disciplina a cui lo si poteva assoggettare, nel fatto che il servo, essendo incapace di avere un diritto di proprietà, il padrone poteva meglio essere garantito verso di lui dal pericolo e dalle conseguenze di eventuali sottrazioni.
Ora si cercava di trasportare nell’impiego de’ mercenari questi stessi vantaggi, cercando così di conciliare il lato favorevole del lavoro servile con quello del lavoro mercenario.
Si cercava quindi di afforzare il rapporto di dipendenza del lavoratore mercenario con la coabitazione e con la concessione di un potere disciplinare[771].
Si cercava di difendersi e premunirsi contro l’eventuali sottrazioni, obbligando gli operai a giurare di non aver nulla sottratto dal fondo, ove erano andati a prestare l’opera loro e pattuendo che nulla sarebbe dovuto a chi si rifiutava di prestare tale giuramento[772].
Ad ottenere il concorso de’ lavoratori in luoghi malsani si elevava la retribuzione[773].
Gl’istrumenti e gli utensili forniti dal padrone erano garentiti contro i possibili danni mediante un diritto da parte del locator di ritenere, deducendolo dal prezzo della locazione, l’equivalente del danno[774].
Era oggetto di molta cura e preoccupazione il premunirsi contro la temuta incertezza di avere a tempo e nella necessaria quantità il numero di lavoranti, incertezza che costituiva uno degli inconvenienti del lavoro salariato; e ciò formava oggetto di speciale convenzione[775]. A questo stesso scopo, ad assicurare cioè con opportune guarentigie il regolare concorso della mano d’opera, dovevano mirare le clausole, che cercavano di salvaguardare ed assicurare il regolare pagamento de’ lavoratori, dando all’uopo al padrone il diritto di ritenere, a favor loro, quanto ad essi fosse dovuto dal redemptor e dal compratore, e garantendolo alla sua volta contro quest’ultimo con un diritto di pegno su quanto si trovasse per l’esecuzione del suo contratto di avere introdotto nel fondo[776].
L’attitudine e l’abilità degli operai, cosa che costituiva, per la facoltà di elezione, uno de’ vantaggi del lavoro salariato, era guarentita col diritto riservato al padrone del fondo e all’acquirente de’ frutti di accettare o respingere i lavoranti adoperati dal redemptor de’ lavori del ricolto[777].