La locatio operis, intanto, insieme a tutti i suoi vantaggi, presentava pure l’inconveniente delle coalizioni. Più persone che volevano assumere un’opera o un’intrapresa qualunque di lavori, piuttosto che farsi una reciproca concorrenza, la quale si risolveva in una diminuzione del prezzo di appalto e quindi in un vantaggio del locatore, si accordavano e, mediante reciproci accordi, fondendosi in una sola società, finivano per dettare la legge al locatore, elevando artificialmente il prezzo dell’appalto. Ora anche contro questo inconveniente si provvedeva, se a ciò, come sembra, si riferisce un passo, del resto controverso[778], con l’imposizione di un giuramento, che tendeva a escludere l’esistenza di ogni precedente maliziosa intesa tra i soci[779].
In tal modo il lavoro mercenario, per opera di liberi e di schiavi, si faceva strada, sviluppandosi e diffondendosi, invadendo il campo chiuso delle più antiche forme di lavoro servile, cercando il riconoscimento in nuovi istituti giuridici o in vecchi istituti nuovamente atteggiati, evitando o eliminando gli ostacoli opposti alla sua funzione, trovando uno stimolo nelle nuove condizioni di vita, di cui alla sua volta diveniva un lievito, e progredendo sino al punto di subordinare a sè la materia della sua applicazione e farne un’appendice, come prima esso stesso vi era stato subordinato e n’era sembrato una semplice appendice.
Questo momento dell’evoluzione del lavoro mostra la sua azione e trova la sua espressione nella nota controversia intorno alla specificatio, cioè nella disputa se l’incorporazione del proprio lavoro nella materia di proprietà altrui lasciasse la proprietà dell’oggetto così trasformato al proprietario della materia adoperata, o la trasferisse chi l’aveva trasformata col suo lavoro.
Questa controversia, sorta, non come una mera disquisizione teorica, ma come il riflesso di un’antitesi di rapporti economici sempre crescente, prova praticamente il progresso della nuova fase economica, in cui materia e lavoro non si trovavano più sempre e necessariamente riuniti in una mano, ma tendevano a dissociarsi e si dissociavano per combinarsi di nuovo sotto altra forma. La controversia quindi mette di contro, sotto la veste di due diversi indirizzi giuridici, due contrari indirizzi economici, come espressione e riflesso di due epoche diverse, di due diversi sistemi di vita e di produzione: da un lato i Sabiniani, dall’altro i Proculeiani[780]; ma dietro Sabino è l’economia del passato e l’antica funzione del lavoro; innanzi a’ Proculeiani la nuova economia e l’avvenire del lavoro; e tutta la controversia è un’espressione di quel termine di passaggio, di quella forma intermedia di produzione, in cui il lavoro, distinto dall’oggetto in cui era immedesimato, era locato al cliente solito a fornire egli la materia necessaria su cui il lavoro dovea essere esercitato[781].
Con quel senso pratico, che la distingue, e quell’eccletismo, che n’era in certo modo la conseguenza, la giureprudenza romana prese spesso una via di mezzo[782], risolvendo la questione a favore del proprietario della materia o di chi l’aveva trasformata, secondo criterî intuitivi di equità, che alla loro volta si risolvevano in un apprezzamento del valore della materia adoperata e del lavoro impiegato. Ma il fatto stesso che, se per poco il lavoro era di qualche entità[783], la questione era risoluta a favore del lavoro, è un indice della importanza e del valore che questo aveva acquistato e veniva sempre più acquistando.
In realtà il valore del lavoro, la sua equivalenza e la sua riducibilità in quella che nell’antichità era non solo la misura ma la forma per eccellenza del valore, nella moneta, trovava sempre più il suo legale riconoscimento[784], sino al punto che, sotto l’Impero, nel caso di menomata integrità corporale dell’uomo libero, di contro alla massima, che il corpo dell’uomo libero non è soggetto a valutazione, si faceva strada un modo di vedere più concreto, che liquidava in contanti la inabilità temporanea o permanente in cui l’offeso era stato messo e le conseguenze del danno prodotto a lui ed alla sua famiglia[785] col metterlo nell’impossibilità d’impiegare, utilmente e con la prospettiva di una mercede, l’opera sua.
XI.
Come bene è stato notato[786], nella condizione giuridica dello schiavo vi era una latente, ma intima contraddizione, destinata a balzar fuori e ad apparire più stridente ad ogni occasione.
Lo schiavo era un uomo considerato e destinato a funzionare come una cosa.
In quanto gli era attribuito il commercium, lo si riconosceva come dotato di una capacità giuridica, ma, in quanto era privo di ogni diritto politico e privato, personale e patrimoniale, anche il suo commercium rimaneva privo di giuridico effetto per farne una persona, ed era non più che un istrumento e un mezzo d’acquisto in mano del suo padrone.