Era una cosa, ma faceva parte de’ familiares, ed era ammesso a prender parte a’ sacra familiaria.

Era un semplice instrumentum vocale, ma la manumissione poteva farne un cittadino, dotato di diritti politici che nella sua discendenza si venivano sempre più ampliando sino a cancellare il vizio d’origine.

Questo dissidio tra la legge che ne faceva una cosa e la natura che ne aveva fatto un uomo era destinato a venire sempre più in luce col sopravvenire di tutte le condizioni e gli eventi, che davano rilievo e modo e necessità di esplicarsi alla persona umana dello schiavo, smentendo così e rendendo con la forza de’ fatti praticamente contraddittorie e insostenibili, nella vita e nella logge, le premesse giuridiche e le loro ben congegnate deduzioni logiche.

A misura che i primi angusti confini dello Stato romano si allargavano, i contatti e i rapporti con altri popoli e il variare delle condizioni di vita esigevano un terreno comune per le mutue relazioni e conducevano i Romani ad ampliare e innovare lentamente, ma continuamente, le forme, le modalità, i criteri informatori della loro coscienza giuridica e della espressione legislativa ch’era sorta sotto l’azione di ristretti bisogni e per sopperire alle necessità di uno sviluppo economico limitato e di una corrispondente vita civile.

Le analogie e le differenze con le norme regolatrici della vita giuridica di altri popoli erano fatte per modificare, dal punto di vista teorico, il concetto assoluto che i Romani avevano del loro diritto cittadino, del loro statuto personale, del loro ius civile insomma; e le norme, che erano talora costretti ad adottare come un termine medio tra i loro istituti giuridici e quelli stranieri, iniziavano e proseguivano un lento lavoro di reciproca assimilazione e di fusione, per cui il diritto particolare de’ Romani avrebbe preso posto sotto il ius gentium, come una categoria teoricamente subordinata; e l’uno e l’altro, per una elaborazione successiva, generalizzando ancora, avrebbero condotto al concetto del ius naturale.

Quell’angusto modo di vedere, figlio di anguste condizioni di vita, che concepiva il solo cittadino come subbietto di diritti e faceva della qualità di uomo e di cittadino un tutt’uno, non allargando la qualità di cittadino ad ogni uomo, ma contraendo la qualità di uomo in quella di cittadino; era destinato prima a modificarsi e poi a sparire sotto l’azione di successive e sempre nuove esperienze offerte da un più largo campo di esistenza e da nuove condizioni di vita.

A questo punto la natura umana dello schiavo doveva non solo riconoscersi, ma affermarsi esplicitamente. Era intanto questa un’affermazione destinata a reagire sulla condizione dello schiavo e a servire come leva al miglioramento della sua condizione giuridica e punto di applicazione ed espressione teorica delle nuove esigenze sociali; ma non era che il riflesso e il contraccolpo di tanti fatti e avvenimenti della vita pratica, che aveano nella realtà elevata o modificata la condizione e la funzione degli schiavi, e, per un processo d’induzione promosso da lunghe, non interrotte esperienze, portavano, attraverso una serie di azioni e reazioni di carattere morale, a quel nuovo concetto della schiavitù.

Una delle particolarità notevoli della manumissione degli schiavi a Roma, anzi la più notevole era questa: che il manomesso non otteneva semplicemente, col suo affrancamento, di rompere l’immediato legame di dipendenza che l’univa al padrone, ma, con lo stato di libertà, acquistava il mezzo di farla valere, di esercitarne gli attributi mediante il diritto di cittadinanza che acquistava al tempo stesso pel fatto dell’affrancamento.

Questa misura, in cui, al suo tempo, Dionigi di Alicarnasso[787] scorgeva semplicemente un motivo di opportunità politica della classe patrizia e che giustificava con una ragione astratta di ordine teorico, doveva avere avuto cause più varie e complesse. Prevalenti tra queste erano forse stati il bisogno, a cui accenna anche l’antica tradizione sulla fondazione della città[788], di rinsanguare la popolazione spesso poi stremata da guerre continue e la necessità di offrire a’ liberti un modo di proteggere da sè stessi il proprio stato di libertà ed esercitare i propri diritti civili anche indipendentemente dall’antico padrone; il che, nel corso della discendenza, con l’affievolirsi e lo sciogliersi de’ rapporti di patronato, scalzava il fondamento e la ragione dell’antica clientela e finiva col fare de’ discendenti degli schiavi un elemento avverso alla nobiltà, se anche, come Dionigi vorrebbe, i padroni avevano cercato e trovato, immediatamente, un appoggio politico negli schiavi appena affrancati.

In ogni modo, senza volere qui ancora insistere sulle probabili e varie ragioni del conferimento della cittadinanza agli schiavi manomessi e considerandone invece le conseguenze, è agevole scorgere e valutare tutto l’effetto morale del vedere il servo di ieri, divenuto oggi cittadino, prendere posto ne’ comizi insieme al suo vecchio padrone e concorrere con esso al governo de’ più alti interessi dello Stato.