Di qui il germogliare di una nuova vita morale, che cercava la sua espressione e la sua leva in concezioni sistematiche come lo stoicismo, in correnti religiose come il Cristianesimo.

E questo processo che come coscienza morale rimaneva spesso vago ed oscillante, si manifestava, in maniera più concreta, come coscienza giuridica, esercitando una continua pressione sulle istituzioni e sulle norme legali, obbligandole a trasformarsi per obbedire a un impulso unico che si manifestava in doppio aspetto: come riflesso de’ rapporti reali nella coscienza e quindi quale bisogno morale, da una parte; d’altra parte come bisogno obbiettivo di assicurare la coesistenza d’interessi e rapporti sempre più complessi, impedendone il conflitto e agevolandone l’esplicamento e la reciproca azione.

Il diritto, che nelle manifestazioni sociali corrisponde a quello ch’è la vita nelle manifestazioni del mondo organico, è la proporzione che rende possibile la coesistenza de’ vari elementi, e muta quindi col mutare di tutti gli elementi dell’aggregato sociale, col loro vario aggrupparsi, col mutare di tutto ciò che ne modifica l’azione.

Il ius gentium era il risultato necessario di un inevitabile processo d’induzione, che, nello sforzo di trovare una norma e un terreno comune ad uomini de’ più diversi paesi e delle più varie abitudini, attraverso gli elementi più accidentali e mutevoli cercava e trovava il fondo comune e più stabile.

Il ius naturale era il portato di un processo d’induzione anche più spinto, che, generalizzando ancora le norme del ius gentium ed elevandole a legge necessaria ed assoluta, cercava di determinare le condizioni della convivenza umana nella forma ultima e più semplice, indipendentemente dalle forme speciali, che assumevano presso questo o quel popolo, e quindi ne fissava le norme come inerenti alla natura umana.

L’equità, che da prima, come un senso instintivo, come un bisogno di equilibrio, aveva cercato di adattare le antiche, rigide, anguste norme, sorte per bisogni limitati, a rapporti emergenti da bisogni più vasti e più complessi, si faceva sempre più cosciente; e, mentre aveva la sua elaborazione teorica fuori del campo legislativo e giurisdizionale, in questo stesso campo, non di rado anche deduttivamente, svolgeva sino alle ultime conseguenze compatibili alcuni principi indotti, più o meno direttamente, dalla moltiplicata esperienza, adattando alle nuove esigenze, senza brusca rottura della tradizione, istituzioni del vecchio diritto civile e spiegando la sua azione anche in un ambito finora non tocco da questo[826].

L’Impero, che costituiva il periodo e l’ambiente di più progressivo e più notevole sviluppo di questa nuova coscienza giuridica e morale maturata ne’ tempi che prepararono l’Impero, aveva anche nella sua organizzazione lo strumento adatto per rendere più efficiente e tradurre in pratica quella metamorfosi morale.

Che la funzione legislativa de’ comizi cessasse più o meno rapidamente[827] col sorgere e l’affermarsi dell’Impero, resta pur sempre che il potere e la funzione legislativa si veniva sempre più concentrando nell’Imperatore, di cui, in maniera diretta o indiretta, la legislazione, la giurisprudenza, tutto infine il diritto positivo apparivano come un’emanazione sola sotto forma molteplice[828].

La nuova coscienza giuridica e morale, ch’era in continua formazione, sia sotto forma di pressione dell’opinione pubblica, sia sotto forma di opportunità politica e di esigenza del momento, riesciva, specie per quanto riguardava la classe servile, a trovare il suo interprete e il mezzo di tradursi in atto assai meglio in un potere unico come quello imperiale che non in un’aristocrazia governante o in una cittadinanza dominante, di numero relativamente ristretto rispetto a tutta la popolazione dell’Impero, di numero relativamente troppo largo per cedere alla suggestione di un momento o riconoscere e soddisfare un elevato bisogno morale estraneo e forse alieno, in apparenza almeno, alla cerchia de’ propri immediati interessi.

Anche se si tien conto della procedura esteriore e della tecnica della funzione legislativa, era tanto più lungo e difficile condurre in porto una legge destinata ad attraversare, come nel periodo repubblicano, le discussioni e le tempeste de’ comizi, che non un provvedimento adottato dal senato sopra iniziativa dell’Imperatore, o preso direttamente dallo stesso Imperatore sotto tutte le forme, che poteva assumere in lui il potere di dar leggi, col ius edicendi e tutti gli altri poteri ed attribuzioni, che, anche sotto la parvenza più modesta di provvedimenti particolari, permettevano al sovrano di dare un determinato indirizzo ed una speciale espressione ad alcuni istituti.