La continuità e la stabilità poi assicurata all’editto pretorio, senza che venisse meno la facoltà di supplirlo e completarlo, avevano data forma sistematica ed organica a questo strumento vivo ed attivo dell’equità, permettendogli di meglio spingere i suoi criteri informatori sino a certe conseguenze e di colmare certe lacune.
In tal modo la nuova coscienza del fondamento, non naturale, ma politico della schiavitù, dopo aver trovato il suo riconoscimento negli scrittori[829], lo trovava nella stessa giurisprudenza, nella maniera più esplicita[830]. E l’espressione di questa nuova coscienza, nello stesso campo giuridico, si rivelava, oltre che con affermazioni generiche, con particolari provvedimenti, che avevano preceduto od accompagnavano quegli aforismi rivelatori delle nuove vedute.
La nuova forma di stato più vasta e più organica, succeduta a quella forma repubblicana che aveva conservato, per quanto svisato e trasformato, l’aspetto originario di aggregato di gruppi gentilizi; il nuovo potere politico, avocando a sè le varie funzioni di carattere pubblico, doveva realizzare sempre più il carattere e l’interesse prevalentemente pubblico del diritto di punire, scalzando gli ultimi resti di quella giurisdizione famigliare, che aveva ancora incondizionata applicazione verso lo schiavo.
Quindi, per un complesso di ragioni di morale progredita e di opportunità politica, quell’uccisione volontaria dello schiavo, che altra volta aveva potuto essere un diritto appena colpito da sanzione morale o censoria, diveniva ora, già da’ primordi dell’Impero, un delitto agguagliato all’uccisione del libero[831]. E il divieto di uccidere si estendeva poi al divieto di maltrattare il servo.
Il potere pubblico, cessando di ritenersi estraneo a’ rapporti tra servo e padrone, affermava la sua ingerenza, proteggendo il servo contro il padrone che l’affamava, o incrudeliva contro di lui, o lo impiegava in cose che ne mettevano in pericolo la vita o ne abbassavano la condizione morale[832]. In un caso di eccessivi maltrattamenti Adriano aveva condannato al bando una donna[833], e Antonino Pio, riconoscendo quasi un diritto d’asilo per gli schiavi presso le statue dell’Imperatore, introduceva il rimedio di obbligare alla vendita dello schiavo il padrone crudele[834]. Già, poi, dal 61 d. G. C. una lex Petronia, inaugurando una tradizione proseguita da successivi senatoconsulti, disponeva che lo schiavo non potesse essere addetto alla lotta con le fiere nel Circo se non per gravi mancamenti e per pronunziato di giudici[835]. L’evirazione dello schiavo, volente o nolente — già vietata da Domiziano, se il divieto di costui si estendeva a’ servi — veniva di nuovo proibita da Adriano[836], la cui legislazione protettrice degli schiavi[837] costituisce come il riepilogo de’ miglioramenti introdotti da’ suoi predecessori e il punto di partenza di altri notevoli progressi.
Così le schiave vennero difese contro il padrone che le prostituiva contro loro volontà[838].
La tortura, adoperata per raccogliere le deposizioni testimoniali de’ servi, venne limitata a’ casi che, secondo i criterî del tempo, parevano quasi indispensabili[839].
Il senso d’umanità, che progrediva in quel fondersi delle varie civiltà e pareva evocato talvolta, per reazione, dagli stessi atti di crudeltà di alcuni, si faceva strada nelle stesse voci ch’erano come l’ultima espressione del declinante mondo antico, in leggi che si compiacevano a riconoscere nello schiavo tutto quanto egli poteva avere d’umano e valesse ad elevarlo agli occhi di sè stesso e d’altrui.
Plutarco, l’apologèta della virtù eroica antica e del mondo pagano, inculcava il migliore trattamento degli schiavi; e il progresso compiuto entro i secoli nella maniera di considerare e trattare lo schiavo appare tutto nella censura che Plutarco, senza tener conto de’ tempi diversi, fa de’ criterî manifestati da Catone il maggiore a questo riguardo[840].
Il sepolcro, in cui riposavano le ossa travagliate dello schiavo, era sacro come quello del libero[841].