Veniva riconosciuto nello schiavo il diritto di amare, di avere una famiglia. Assai prima che venisse espressamente vietato di separare gli schiavi congiunti per sangue, forse già sotto Marco Aurelio, talvolta, pietatis intuitu, talvolta per un concorso di sentimenti umani ed utilitarî, la sottigliezza degl’interpreti nobilmente si adoperava ad impedire che una famiglia di schiavi venisse avulsa e sparpagliata[842]. Quei rapporti sessuali de’ servi, che, più o meno permessi, non avevano superato il grado di una pura manifestazione fisiologica, di un accoppiamento animale, ora, magari per un movente utilitario sperduto ed elevato in un sentimento morale, divenivano un rapporto di famiglia. La definizione di coniuge, affacciata prima forse timidamente su qualche pietra sepolcrale, si ripeteva poi, diveniva più insistente e frequente, quasi un nome d’uso legittimo[843].

Il testamento, questa manifestazione che, dal punto di vista economico e giuridico, accentua così vivamente la persona e l’azione dell’individuo nell’incipiente economia capitalistica, cominciava ad entrare nelle consuetudini de’ servi publici, l’aristocrazia servile, e indi, eccezionalmente e con restrizioni, s’intende, si allargava anche, in alcuni casi, a’ servi privati[844].

E come lo svilimento del prezzo degli schiavi e il loro grande numero ne aveva determinato un trattamento peggiore, così il graduale esaurirsi delle fonti della schiavitù e l’aumento, relativo almeno, del valore degli schiavi faceva sì che fossero meglio trattati[845].

Sopra tutto poi la legislazione imperiale s’inspirava sempre più a quello che con espressione caratteristica si diceva favor libertatis[846]. Erano tante disposizioni intese ad agevolare la manumissione, sia facendo in modo che potessero accumulare il prezzo di riscatto ed usarlo a proprio vantaggio senza vederselo tolto e volto ad altro scopo[847], sia che si trattasse di assicurare alle disposizioni testamentarie concernenti manumissioni la loro esecuzione contro il malvolere e le astuzie degl’interessati ad eluderle e di dare a tali disposizioni un’interpretazione favorevole alla manumissione, anche ne’ casi di dubbio e di oscurità[848]. Prevaleva la massima che “quante volte era dubbia l’interpretazione favorevole allo stato di libertà, doveva rispondersi in senso favorevole alla libertà„[849].

La legislazione e la giurisprudenza del periodo imperiale anche meno recente abbondano di tanti di questi casi giuridici, in cui, di deduzione in deduzione, si giunge, animati da questo spirito, a decidere per la libertà de’ manomessi.

Ne’ vari casi, in cui, come nelle istituzioni fidecommissarie o nelle vendite con patto di manumissione, l’esecuzione di questa era affidata ad un terzo, la legislazione e la giurisprudenza assicuravano agl’interessati i mezzi per tradurre in realtà la disposizione testamentaria o contrattuale, e giungevano perfino a dar facoltà ad un terzo estraneo di ottenerne legalmente l’esecuzione[850].

In altri casi la libertà, ottenuta anche in base ad un falso supposto, era irretrattabile e dava luogo soltanto a un debito civile equivalente al presunto valore dello schiavo[851]; mentre, d’altra parte, la libertà non si perdeva per prescrizione[852].

La libertà era pure promessa come compenso a benemerenze degli schiavi[853]. Si dava per rendere possibile la devoluzione di un’eredità, in mancanza di chi volesse adirla[854]. Altre volte era come la sanzione di norme dirette a guarentire la condizione e il buon trattamento degli schiavi.

Così, sin dal tempo di Claudio, l’abbandono dello schiavo infermo faceva luogo, di diritto, alla sua liberazione, anche quando guarisse[855]. La schiava arbitrariamente prostituita diveniva anch’essa libera[856].

Ora tutto questo complesso di disposizioni e di criterî d’interpretazione, che si riassumono nel favor libertatis, rivela per se stesso, senz’altro, l’esistenza nella società imperiale di condizioni, che rendevano necessarie od opportune le manumissioni e creavano e favorivano lo svolgimento di un indirizzo morale, che come pensiero teorico e come norma legislativa ne realizzava l’aspirazione e ne moltiplicava l’azione. Senza tali condizioni di fatto favorevoli alle manumissioni questo indirizzo non sarebbe sorto o si sarebbe vista preclusa la strada.