Aggravando le norme del S. C. Claudiano, attenuato da Alessandro Severo[867], Costantino comminò la morte alla libera che sposasse il proprio servo, riservando il rogo a costui[868].

A risolvere la controversia tra due litiganti sulla proprietà del servo fuggitivo, decretò che come mezzo d’indagine s’adoperasse la tortura dello stesso schiavo conteso[869].

Mentre la giurisprudenza classica avea conservato il carattere imprescrittibile della libertà, e dal dissoluto Caracalla, autore di norme felicemente contraddittorie a favore della libertà degli schiavi[870], sino al dispotico Diocleziano, si vietava la vendita del libero fatta da sè stesso[871] e specialmente quella de’ figli fatta dal padre[872]; sotto Costantino, con un passo reazionario, si veniva a sancire il diritto padronale di chi avesse raccolto un esposto[873].

Quest’ultima disposizione, che uno storico antico spiegava con lo stato di disagio dovuto in gran parte al peso crescente e soverchiante delle imposte[874], veramente s’era insinuata come una misura inevitabile per ovviare a’ peggiori effetti delle esposizioni d’infanti, dopo che per altre vie si era cercato di sovvenire all’alimentazione della prole de’ poveri[875].

Ma si vede, intanto, anche da questo come le riforme fossero determinate da concrete condizioni sociali e come il Cristianesimo, accettato nella sua parte liturgica e formale sempre più prevalente, si spuntava nel tentativo di riformare la società sulla sua base morale; e, a misura che progrediva come associazione organizzata, come chiesa costituita, si compenetrava con l’ordinamento legale dell’ambiente circostante, oscurando la forza nativa de’ precetti astratti e cercando di attenuare, con restrizioni mentali, sottintesi e distinzioni scolastiche, il dualismo inconciliabile tra una coscienza morale ridotta in gran parte allo stato di pura teoria e un’azione pratica, che, se talvolta per impulso e favore di condizioni esterne ne realizzava qualche conseguenza, molte altre volte ne riusciva la negazione.

Si riusciva così ad una specie di compromessi, come quello tipico di Costantino, che vietava d’imprimere il marchio sul volto, “figurato ad immagine della bellezza celeste„, ma non rinunziava ad imprimerlo sulle mani e su’ polpacci![876].

Quindi per secoli ancora, nello stesso diffondersi del Cristianesimo e nel progresso del suo carattere ufficiale, continuavano la schiavitù con i suoi inevitabili malanni e gli spettacoli orrendi del circo[877], minati pur sempre dalle cause intime, già prima accennate e sempre persistenti e più attive, che cercavano un’espressione nella coscienza cristiana come altra volta l’aveano cercata nelle teorie filosofiche e si servivano, quando se ne offriva il modo, de’ nuovi istituti e de’ nuovi organi di pubblico potere e di vita sociale per tradursi in realtà.

In tal modo l’eliminazione della schiavitù, qualche volta inceppata, riprendeva per necessità di cose il suo corso. Le stesse necessità quotidiane di vita, inconsapevolmente, ne realizzavano le condizioni. Si faceva via mediante privilegi, concessioni, attenuazioni e miglioramenti, che, nella mente di chi li consentiva, potevano muovere da un criterio d’opportunità o da un proposito di sorreggere una istituzione vacillante, ma riuscivano, nondimeno, a puntellare, fors’anche nell’oggi la schiavitù per isvolgere in essa un germe di disorganizzazione e di trasformazione.

I costosi giuochi del circo declinavano, condannati in forma più manifesta e consapevole dagl’interpreti di una più elevata coscienza morale, scalzati al tempo stesso, senza che altri forse se ne avvedesse, dal disagio crescente, dal venir meno delle magistrature, della gerarchia, dell’ordinamento politico, ch’erano stati ad essi occasione, condizione ed impulso.

La coscienza giuridica, sempre più svolta, cercava poi forme più coerenti ed organiche nell’opera di codificazione, e al lavorìo singolo, frazionario, inconsapevole, attraverso cui la giurisprudenza e la legislazione aveano lentamente ma continuamente fatto il loro cammino, faceva succedere l’opera consapevole di chi di quel lavorìo può abbracciare tutti i risultamenti; alla casistica sostituiva la regola, all’analisi la sintesi, alla induzione la deduzione.