Questa fase dell’evoluzione giuridica, che si compiva specialmente sotto Giustiniano ed è stata a questo rinfacciata come una colpa ed un errore[878], era la necessaria successione dello stadio riflesso a quello spontaneo. La funzione legislativa veniva, per questa via, talvolta a perdere del suo valore pratico e della sicurezza nelle applicazioni a’ casi singolari, ma, in cambio, si colmavano lacune, si generalizzavano casi specifici, si allargavano conseguenze di esperimenti, si svecchiavano forme e si eliminavano norme ed istituti, ch’erano omai semplici sopravvivenze.
Sotto Teodosio quindi, e assai più e specialmente sotto Giustiniano, quando era anche progredita di tanto la formazione degli elementi costitutivi della schiavitù, si vede riassunta, svolta, completata l’opera della giurisprudenza e della legislazione miglioratrice della condizione degli schiavi[879].
Si riproducono e si svolgono gli antichi postulati sull’indole tutta civile della schiavitù contraria al diritto naturale[880], si abolisce il S. C. Claudiano[881]; si abolisce la servitù della pena[882]; si ribadiscono e si allargano le cause di liberazione[883], e, inspirandosi sempre al favor libertatis, si eliminano inceppi alla manumissione[884], che non adempiono più una funzione utile, o distinzioni fatte per creare incapacità politiche e gradazioni nell’esercizio de’ diritti de’ cittadini, che non aveano più significato dopo l’allargamento del diritto di cittadinanza a tutti gli abitanti dell’Impero, la mutata organizzazione de’ poteri pubblici e l’accentramento della vita politica nel palazzo imperiale.
Del pari col sostituirsi che la Chiesa faceva al foro, col divenire, ch’essa faceva, il massimo organo di relazione, il più continuo e più generale luogo di convegno, era naturale che divenisse più frequente e prevalente la forma di manumissione ecclesiastica, già sancita da Costantino[885] e preferita per il suo rito più semplice, per il prestigio che acquistava dall’ambiente mistico, ove si compiva, per la protezione divina, che, anche se non impetrata, sembrava esserle inerente, e aveva più valore quando più vacillavano le istituzioni civili.
XV.
Queste nuove correnti morali, queste nuove istituzioni e le nuove funzioni che schiavi e liberti compivano nella vita economica e civile indicavano, anche alla superficie, in forma più apparente la trasformazione che avveniva nell’ordinamento e nella funzione della schiavitù. Ma, già si è accennato, mentre ciò avveniva alla superficie, come effetto che riassumeva e conservava le energie trasformatrici e reagiva alla sua volta su di esse, altre cause intime, lente ma continue, remote ma non interrotte, scalzavano l’istituto stesso dalle fondamenta.
Allargando successivamente le sue conquiste, Roma poteva dire d’avere abbracciato e compreso nel suo dominio tutto l’antico mondo civile; e quelle parti del più lontano Oriente, che potevano aspirare a questo titolo senza appartenere al suo dominio, erano, si può dire, fuori della sua sfera d’azione.
Gli schiavi di maggior pregio, quelli che più potevano servire a’ bisogni del lusso, all’esercizio delle arti e de’ mestieri, alle stesse pratiche più complicate dell’agricoltura e a tutte in genere le funzioni della vita civile, erano venuti appunto da questi paesi civili, forniti in numero prevalente dalle lunghe guerre.
Ma, col finire delle guerre e con l’assodarsi della conquista, questa sorgente era venuta a cessare almeno in maniera continua e regolare.
Le guerre a’ confini, oltre che più rare, erano fatte di solito con popolazioni barbariche o quasi. In tempi più tardi la migliore gioventù di questi stessi popoli veniva reclutata per l’esercito; ma, anche quando prima riesciva di trarne alimento per la schiavitù, il loro impiego, per le limitate loro attitudini, doveva essere ristretto alle occupazioni più semplici, che non richiedevano particolare abilità e lungo esercizio tecnico, bensì la semplice forza materiale.