[40]. Non è improbabile che le scuole fondate da Giustiniano contribuissero a perpetuare in Roma le traccie di un ben ordinato insegnamento giuridico anche nei secoli successivi. Lo stesso zelo che quell'imperatore pose nel compilare le leggi, lo adoperò a fondare le scuole legali nelle quali introdusse nuovi sistemi scientifici. Colla terza costituzione diretta ai professori delle due Rome come egli dice (cioè di Roma capitale dell'impero d'Occidente e di Costantinopoli capitale d'Oriente), e di Berito nella Siria, egli ordinò che il corso degli studii giuridici dovesse durare cinque anni, e distribuì le materie d'insegnamento per ciascun anno. Il privilegio d'insegnare volle che fosse limitato alle suddette città, perchè sotto la sua diretta influenza prosperassero le scuole da lui fondate.
Sancì poi speciali privilegi per i professori e gli esercenti le arti liberali, nonchè per gli scolari. Questo periodo nella storia dell'insegnamento giuridico è ben poco conosciuto e meriterebbe che gli storici ne formassero argomento di qualche studio speciale.
[41]. Balbo, Sommario della Storia d'Italia.
[42]. In L. Ius civile, VI, Dig. de just. et jure. — Fantuzzi, Scritt. bolognesi, tomo VI, pag. 368.
[43]. Dal Borgo, Origini dell'università pisana.
[44]. Idem.
[45]. Dal Borgo, Diplomi pisani.
[46]. Buonamici, Della scuola pisana del diritto romano, ecc. Pisa, anno 1870.
[47]. Bonaini, Statuti pisani, vol. II, pag. 813.
[48]. Vedi: Camera, Storia di Amalfi. — Giannone, Storia di Napoli. — Serra, Storia di Genova. — Darù, Storia di Venezia.