[227]. Origlia, St. dello Studio di Napoli.

[228]. Nell'anno 1559 avendo inteso Cosimo I come il Pretore della città di Pisa ritenesse di propria giurisdizione le cause attinenti per gli statuti al Rettore di quella università, mostrando di non apprezzarlo, ordinava che attendesse ad esercitare la sua giurisdizione senza invadere quella dei magistrati scolastici, e gli imponeva di rilasciare uno scolare che indebitamente aveva catturato e rimetterlo prontamente al Rettore (Vedi la lettera nel Fabroni, Hist. Accad. pis., II, pag. 9).

[229]. Ghirardacci, St. di Bologna, lib. XIX, pag. 16.

[230]. Vedi Stat. Bonon., rubr. 7. — Negli Stat. di Padova si dice: «Scolares computentur cives quantum ad comoda et non ad incomoda» (Rubr. 1237).

[231]. Durante, Specimen Juris, lib. I, P. I.

[232]. Colle, St. dello Studio di Padova, pag. 208.

[233]. Rufo, Hist. Gymn. ferrar., pag. 12.

[234]. Sarti, op. cit., P. I, pag. 445; P. II, pag. 105.

[235]. Il privilegio era molto esteso e comprendeva l'esenzione da tutte le gravezze doganali come dazi, transiti, bollette, e gabelle (Rufo, op. cit.).

[236]. Fabroni, Hist. Accad., P. I, pag. 417. — Facciolati, Fasti, II, pag. 10.