[247]. Uno dei rari esempi di violazione della libertà individuale degli scolari per rappresaglia, viene citato dal Tiraboschi (Biblioteca modenese, vol. I) il quale racconta che avendo Federigo II mosso guerra alla città di Parma, alcuni partigiani dell'impero in Modena fecero prigionieri tutti i parmensi che studiavano in quella città e gli mandarono come ostaggi all'imperatore. Tolta però qualche eccezione, il rispetto per gli scolari fu sempre grandissimo e tutti gli statuti gareggiavano nello accordare a questo ceto di persone larghe immunità. Lo statuto di Cremona, dove verso il secolo XIV ebbe origine uno Studio, prescrive che gli offensori degli scolari debbano giudicarsi in modo sommario e condannarsi anche per soli indizi al doppio delle pene comuni (Stat. Crem. Mixta, Rubr. 441, 442).
[248]. Un singolar privilegio degli scolari si trova ricordato da un giureconsulto, ed era quello di poter revocare la promessa di un lascito fatta in punto di morte a qualche convento «Scholaris veniens ad mortem et habens pecuniam penes campsorem si facit eam promitti fratribus praedicatoribus et demum evasit mortem, poterit promissionem revocare» Rolandi a Valle Consiliorum, VIII, nº 10.
[249]. Nel Sarti è riportata una bolla di Niccolò IV in proposito.
[250]. Petri de Vineis, Epistolario, lib. III.
[251]. Pètri de Vineis, Epist.
[252]. Lo statuto di Cremona sancisce questo principio dandogli forza di legge.... «quod scholares habeantur pro civibus quantum ad commoda quantum vero ad incommoda non.....» Mixta (Rubr. 446).
[253]. Vallauri, Storia dell'università degli studi del Piemonte, vol. II, pag. 109.
[254]. Socini, Comment., pag. 37, num. 273.
[255]. Bettinelli, Risorgimento, ecc., vol. IV, pag. 147.
[256]. Sigonio, Hist. Bonon., lib. IV.