Ecco una dimostrazione pratica che non ci può essere vera partecipazione operaia ai profitti delle industrie senza intaccare la quota di rischio che forzatamente deve sostenere, incoraggiare, difendere gli azionisti e la industria stessa.
Infatti Pirelli non la chiama partecipazione agli utili, ma regalo o premio agli operai fatto con una parte delle eccedenze sull'utile normale.
Noi futuristi crediamo che bisogni imporre al più presto l'azionariato sociale cioè: la partecipazione degli operai alle imprese. Questa concezione geniale e pratica che è andata formandosi attraverso una serie di tentativi in America, in Francia e in Inghilterra, ha incontrato delle ostilità feroci che si giungerà però a superare vittoriosamente.
Filippo Carli, segretario generale della Camera di Commercio di Brescia, illustra, spiega e propugna con precisione lucida nella Rivista dell'Industrie illustrate italiane l'azionariato sociale.
Filippo Carli dice:
Il regime della fabbrica, diffusosi nell'Europa occidentale dopo la rivoluzione industriale inglese, spezzò definitivamente i rapporti di proprietà fra l'operaio e lo strumento di lavoro. Dopo di allora sorse ripetutamente, nei varî paesi, l'idea di ricostituire l'associazione fra il capitale ed il lavoro, poichè si sentiva più o meno oscuramente che in questa era la chiave dell'armonia fra le parti cooperanti alla produzione. Bisogna [pg!169] riconoscere però che il movimento fu affatto inadeguato allo scopo: molti tentativi fallirono, altri si trascinarono più o meno stentatamente, parecchi furono causa di profonde disillusioni. Tuttavia è da chiedersi se quegli esperimenti si compiessero con quella larghezza di vedute che sarebbe stata necessaria, e con quella sincerità che è condizione indispensabile del loro successo.
Fin dal 1825 si ebbero in Inghilterra i primi tentativi di partecipazionismo operaio, e da quell'anno fino al 1910 si fecero 221 di tali esperimenti, dei quali solo 70 erano in esistenza nel 1910, secondo i rilievi fatti dall'Ufficio inglese del Lavoro; e, in fondo, gli operai inglesi considerano attualmente questo procedimento con indifferenza. In Francia già negli anni quaranta, il movimento connesso alla età d'oro della borghesia, fece sorgere in alcuni spiriti illuminati l'idea della partecipazione ai profitti. Il primo tentativo concreto fu quello di Jean Leclaire nel 1842, il quale incontrò ogni sorta di difficoltà. Tuttavia l'idea fece strada, e nel 1879 per la prima volta fu proposto un disegno di legge al Parlamento francese da Laroche-Joubert, nell'intento di «pousser au système coopératif, c'est-a-dire à l'association de l'intelligence du capital et du travail, par la participation imposée aux adjudicateurs...». Il concetto era che lo Stato imponesse la partecipazione agli aggiudicatarî dei lavori pubblici, per dare esso stesso l'esempio e per dimostrare l'utilità ai liberi imprenditori. L'idea [pg!170] fu ripresa nel 1895 dal Guillemet, persuaso com'era «qu'il n'y a rien de plus difficile à faire entendre aux gens que leur propre intérêt» e che quindi bisognava che lo Stato desse l'esempio. Dopo altri progetti, il Godard, nel 1909, si pose da un punto di vista più ampio, chiedendo la creazione di actions de jouissance du travail nell'intento di imporre alle società anonime l'ammortamento del loro capitale e di rendere il capitale iniziale e il lavoro comproprietarî dell'attivo sociale liberato rispetto al primo mediante il rimborso delle azioni. Era questa la via maestra del nuovo partecipazionismo, la quale doveva condurre alla legge del 26 aprile 1917 sulle società anonime a partecipazione operaia. I principî fondamentali di questa legge, che si può considerare come il passo più decisivo fatto dalla legislazione moderna in tale campo, sono i seguenti:
1º Gli operai avranno diritto ad una parte dei beneficî realizzati dall'impresa a cui sono adibiti.
2º Essi partecipano alla sua gestione, saranno rappresentati alle Assemblee generali, avranno il loro posto nel Consiglio di Amministrazione.
3º Essi avranno un diritto di credito eventuale sull'effettivo della società.