Faremo notare anzitutto, che il parricidio non fu previsto da Mosè sia perchè un delitto cotanto snaturato gli pareva forse impossibile, e sia perchè aveva già stabilito la pena di morte per colui che avesse soltanto battuto uno dei genitori.
La pena di morte era stabilita, come dicemmo, per l'idolatria; per chi si dava alla negromanzia; pei violatori del sabbato; per l'omicida; per chi commetteva certi atti contro natura; per chi rubava un uomo e lo vendeva per ischiavo e per quel giovane che manifestava istinti cotanto malvagi, da costringere i suoi stessi genitori di deferirlo ai tribunali.
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Quando un uomo veniva condannato a morte per omicidio nissun asilo serviva a sottrarlo al rigore delle leggi. Ecco come si esprime la legge stessa a questo proposito: «Quando un uomo avrà ucciso con premeditazione un suo simile, da sopra il mio stesso altare lo prenderai per farlo morire, perchè la terra contaminata dal sangue (innocente) versato su d'essa, non può essere perdonata (purificarsi) se non col sangue di chi lo versò».
Ma la lodevole severità della legge verso quei feroci che per malvagio istinto si bruttavano le mani nel sangue dei loro simili, non escludeva tutte quelle garanzie che reclama da un lato l'umanità, e dall'altro la facilità di essere tratto in errore da una prima dolorosa impressione di una sventura irreparabile, o dall'orrore istintivo che si prova all'annunzio di una morte violenta. Un malaugurato accidente non può forse cangiare in omicida l'uomo dotato di un cuore il più sensibile e il più nobile? Ecco un esempio con cui Mosè dimostra la possibilità di tale evento deplorevole: «Può succedere, dice egli, che un uomo si porti alla selva per tagliare legna. Alza con forza la scure contro l'albero, ma il ferro gli sfugge sventuratamente dalla mano e va a colpire un suo compagno e lo uccide. Costui non può ritenersi reo di omicidio perchè Dio stesso permise che tale morte avvenisse per sua mano». Ed ecco il provvedimento col quale egli viene in soccorso dell'omicida involontario.
Conviene sapere che ai tempi di cui parliamo esisteva, ed esiste tuttavia presso gli Arabi, e presso parecchi altri popoli Orientali, un uso che obbligava il parente d'un assassinato a vendicarne il sangue uccidendo a sua volta l'assassino. Il parente su cui incombeva tale dovere, nella Bibbia viene designato col nome di goel adam (redentore o vendicatore del sangue): e qualora vi avesse derogato veniva ritenuto come un uomo senza onore.
Non potendo forse abolire quest'uso inveterato e universalmente praticato, Mosè ne prevenne saggiamente i molti abusi a cui poteva dare luogo. Egli stabilì sei città [pg 206] (tre per caduna estremità dello stato) che chiamò aré amiclath (città di rifugio), onde accogliere l'omicida supposto involontario e proteggerlo contro il goel adam. Tutte le città del regno dovevano avere una strada che tendesse ad una d'esse. L'omicida veniva poscia deferito ai tribunali: se risultava colpevole veniva consegnato nelle mani del goel adam onde gli desse la morte; ma se risultava innocente doveva restarsene nell'asilo che la legge gli assegnava, sino alla morte del sommo sacerdote allora in uffizio; trascorso il qual tempo egli poteva ritornare alla sua città in tutta sicurezza, perchè il goel aveva perduto ogni suo diritto.
Amministrazione della giustizia
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Dal sin qui detto noi abbiamo potuto convincerci tanto della semplicità quanto della eccellenza del sistema giudizionario organizzato da Mosè. Esso era infatti fondato sulle seguenti basi: 1ª sulla pubblicità dei dibattimenti che è la più sicura garanzia della equità ed imparzialità dei giudizii; 2ª sulla maggiore possibile libertà concessa al prevenuto onde avesse mezzo di produrre qualunque prova a sua discolpa. Si noti che presso gli Ebrei, come fors'anco presso gli altri popoli antichi, non esisteva come nelle legislazioni Europee attuali un magistrato colla missione (strana davvero) d'insinuare nei giudici la persuasione della colpevolezza del pregiudicato; nè l'altro individuo quasi sempre sconosciuto al colpevole colla missione (ancora più strana) di servirsi d'ogni argomento oratorio onde pervenire ad ottenere lo scopo diametralmente opposto, ovverossia persuadere i giudici dell'innocenza di colui che si macchiò di delitti orrendi o almeno di attenuarne gli effetti; 3ª sulla sincerità delle deposizioni dei testimonii sia mediante l'applicazione al testimone falso della stessa pena di cui sarebbe stato meritevole l'incriminato, e sia col costringerli ad essere i primi a gettare le pietre contro il condannato. Questa disposizione fu senza dubbio il motivo per cui le donne non potevano deporre in tribunale; ed è un omaggio [pg 207] che la legge fa alla sensibilità e gentilezza femminile, esonerandole da un dovere che avrebbe ripugnato al loro carattere mite e dolce.
Esaminiamo ora come si procedeva in un giudizio di pena capitale.