Al giorno del giudizio si faceva comparire l'accusato, gli si leggeva l'atto d'accusa, e i testimonii accusatori venivano successivamente chiamati a deporre.

Ecco la stupenda ammonizione che il Presidente rivolgeva a ciascuno di questi ultimi: «Bada! che noi non ti domandiamo che tu deponga nè su conghietture, nè sulle pubbliche voci corse sull'accusato. Pensa che pesa su te una responsabilità tremenda. L'affare di cui si tratta non è affare di danaro pel quale si potrebbe sempre in qualche modo trovare un risarcimento. Se tu fai condannare un uomo innocente il suo sangue e il sangue della posterità ch'egli potrebbe dare alla patria, peserebbe su te; e Dio te ne domanderebbe conto, come domandò conto a Caino del sangue di Abele e del sangue dei figli che avrebbe generato».

Oltre alle donne non potevano attestare i fanciulli, gli schiavi, gli uomini di cattiva riputazione, coloro che non erano in piena facoltà mentale, nè coloro che erano stati condannati a pene corporali prima che avessero subita la loro pena.

I testimonii dovevano certificare l'identità della persona, deporre sul giorno, sull'ora e sulle circostanze del delitto. La menoma discordanza tra i testimonii ne annullava pienamente il valore.

Dopo i testimonii a carico si sentivano i testimonii in favore. Finiti gli interrogatorii si facevano allontanare tutti gli assistenti. Due segretarii raccoglievano i voti: l'uno i favorevoli, l'altro i contrarii. Se la maggioranza dei voti risultava favorevole l'accusato veniva dichiarato innocente e rimesso immediatamente in libertà; se invece la maggioranza gli era contraria, la seduta si dichiarava sospesa, e differita al posdomani la lettura della sentenza.

[pg 208] I giudici dovevano occupare il giorno intermedio nel discutere tra loro quella causa, e astenersi dai liquori e da cibo abbondante onde il loro spirito si mantenesse libero e sereno. Al mattino del terzo giorno i giudici dovevano raccogliersi nel tribunale e addivenire a nuova votazione con questa clausola pietosa. Il giudice che aveva votato per l'assoluzione non poteva darlo per la condanna; ma quello che viceversa l'aveva dato per la condanna poteva ritirarlo e darlo per l'assoluzione.

Letta la sentenza di condanna due magistrati accompagnavano il condannato al supplizio e i giudici se ne stavano in seduta permanente.

Un uffiziale con un drappo in mano stava all'entrata del tribunale, mentrechè un altro uffiziale con un consimile drappo in mano, seguiva a cavallo il condannato; e di tratto in tratto si rivolgeva verso il primo. Se in questo frattempo qualcuno si fosse portato in tribunale a deporre in favore del condannato, il primo agitava il suo drappo e il condannato veniva ricondotto indietro fino alla quinta volta. Un araldo precedeva pure il convoglio e di tratto in tratto gridava al popolo: «Quest'uomo (tale figlio del tale) viene condotto al supplizio pel tale delitto. I testimonii che deposero contro di lui sono i tali. Se qualcuno ha qualche schiarimento a dare in di lui favore si affretti». I magistrati che accompagnavano il paziente lo consigliavano a confessare il suo delitto, e a poca distanza dal luogo del supplizio, gli somministravano un beveraggio stupefattivo onde rendergli meno spaventevole l'avvicinarsi della morte.

Dopo l'esecuzione, il cadavere veniva tolto alla vista del pubblico e reso ai suoi parenti, onde provvedessero alla sua sepoltura. Questi ne potevano deplorare la perdita, ma senza quei segni pubblici di dolore, da noi già notati, che si facevano per gli altri defunti. Anzi a pubblica dimostrazione di omaggio al pronunciato del tribunale, alla inconcussa fede nella onestà e sapienza dei giudici; la prima volta che i parenti del giustiziato s'imbattevano nei giudici e nei testimoni dovevano precedere a salutarli [pg 209] e dirigere loro le seguenti parole: «Noi non conserviamo verso di voi verun risentimento; sappiamo che voi avete agito lealmente secondo il diritto».

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