[842]. Niccolò Minorita, in Zambrini, pag. 116: «Questa (Quia vir reprobus) è la quarta decretale eretica di papa Giovanni XXII, eretico manifesto, contra la quale appellò frate Michele, generale dell'ordine de' frati minori, e compuose e fe' pubblicare contro a essa la sua distesa appelazione da Monaco, e il maestro Guilglielmo Ocam fe' contro l'opera de' novanta dì, e la quarta parte del suo dialogo e il maestro Francesco Rosso fe' contro il libro, che comincia: Del padre empio si rammaricano i figliuoli; i quali, con molti altri, solennemente impugniorono sì essa sua decretale, come l'altre sue eresie».
[843]. Opus nonaginta dierum, in Goldast, II, 993-1236. La bolla Quia vir reprobus secondo l'Occam pag. 996, in tres partes principales dividitur. Primo siquidem respondetur ad objectiones contra constitutionem Ad conditorem; secundo respondetur ad objectiones contra constitutionem Cum inter; tertio ad objectiones contra constitutionem Quia quorundam. Analogamente a questa divisione o l'Occam stesso o l'editore, come vuole il Riezler, ha diviso l'Opus in tre parti. La prima da pag. 966 a 1139; la seconda da pag. 1136 a 1220; la terza da pag. 1221 a 123 b. Benchè l'Occam adduca gli argomenti delle due parti, naturalmente svolge con maggior copia e forza le ragioni degli oppositori. E pare che egli sia stato il primo ad esporle con larghezza, perchè dice nella chiusa: impugnantium rationes scripturae mandavi, et quantum in me est omnibus pubblicavi, quod ipsos audio toto desiderio cordis affectare. Forse lo scritto di Occam precede quello di Michele da Cesena del 24 (o 4) Gennajo 1331 riportato da Niccolò in Baluze pag. 356-58, e pubblicato anche dal Goldast, II, 1238 (V. Müller, Aktenstücke, pag. 75).
[844]. Questo libro, come già dicemmo altrove, forma la seconda parte del Dialogo (Goldast, II, 740-70). È intitolato: De dogmatibus Papae Johannis XXII, e si divide in due trattati. Il primo, in dodici capitoli, si riferisce alla predica tenuta da Giovanni XXII nel concistoro, e ne combatte ad una ad una le ragioni (pag. 740-61). Il secondo, in dieci capitoli (pag. 761-70), non si riferisce a Giovanni, ma ai suoi difensori. V. pag. 761: Non tamen principalem errorem improbare studebo, quia in aliis operibus inquisitus ejus poterit improbatio reperiri, sed ad quasdam rationes sophisticas, quas ad muniendum praedictum errorem adducunt, satagam respondere. I due trattati non mostrano nessuna connessione tra di loro, ma il secondo pare che vagamente ricordi il primo nelle parole surriferite. Il primo pare che sia stato scritto nel 1333, perchè l'autore stesso dice che il 3 gennaio di quell'anno gli venne fatto di leggere la narrazione di ciò che era stato detto da Giovanni nel pubblico concistoro, tenuto, come dice Niccolò Minorita in un passo pubblicato dal Müller (Akten, pag. 89), la vigilia della Pentecoste dell'anno precedente (5 gennaio 1332). È molto improbabile che, lette le ragioni di Giovanni, tardasse a rispondervi. Il secondo trattato è posteriore, ma non può essere scritto al di là del 1334, perchè, come osserva il Riezler, si parla di Giovanni XXII come ancora vivo, nè si fa cenno della bolla del 3 dicembre 1334, in cui pria di morire il Papa ritirò la sua dottrina della visione beatifica, che egli in verità dava solo come una opinione, secondo che confessa lo stesso Occam nel cap. VIII del primo trattato.
[845]. Compendium errorum Johannis Papae XXII (Goldast, II, 957-76). Qui sono combattute di nuovo le quattro costituzioni di Giovanni, che l'Occam colla consueta arguzia medievale chiama destitutiones. Nella prima Ad conditorem (pag. 958-60) vengono trovati tredici errori; sette nella seconda Cum inter (pag. 261-62); diciotto nella terza Quia quorumdam (pag. 962-964); trentadue nella quarta Quia vir reprobus. Oltre a queste si combattono altre sette eresie di Giovanni XXII. Nella chiusa protesta contro una costituzione di Benedetto XII. Quae quidem destitutio praefatam haeresim retro seculis inauditam continens talis est: Districtius inhibemus ne postquam super negotio fidei quaestio seu dubitatio aliqua, super qua sunt opiniones adversae vel diversae, deducta fuerit ad Apostolicae Sedis examen, quisquam extunc alterutram partem declinare, eligere vel approbare praesumat, sed super ea sedis ejusdem judicium seu declaratio expectetur .... Unde licet ille nomine non re Benedictus XII praedecessori suo, in doctrina haeretica nunquam partecipasse .... tamen propter istam solam haeresim, cujus est auctor .... est inter haereticos computandus. Il Riezler (op. cit., pag. 77) crede che quest'opuscolo sia stato composto tra il 1335 ed il 1338. Nel 23 agosto 1338 Fra Michele da Cesena pubblicò la protesta contro Benedetto XII, alla quale s'associarono Buonagrazia, Occam ed Enrico di Thalheim, come racconta Niccolò Minorita nel frammento pubblicato dal Müller (Akten, pag. 100-102).
[846]. L'Opus nonaginta dierum, cap. 122, pag. 1224, riproduce la protesta di Fra Michele contro quella parte della decretale Quia quorundam, ove si sostiene che il Papa può revocare i decreti dei suoi predecessori, e nel capitolo susseguente espone largamente le ragioni, che stanno in favore della protesta, nonostante le denegazioni fatte dal Papa nella bolla Quia vir reprobus. Parimenti nel Compendium errorum, cap. 4, pag. 962. Primus error quod illa, quae per clavem scientiae sunt a summis pontificibus in fide et moribus diffinita, possunt a suis successoribus in dubium revocari .... et per consequens fides esset in potestate hominum.
[847]. Compendium, cap. 124, pag. 1232. Omnis error, qui contradicit aperte scripturae divinae vel determinationi ab universali ecclesia approbatae, est haeresis damnata explicite .... pag. 1233, sed iste impugnatus (Johannis XXII) cogit christianam veritatem catholicam abjurare, cum cogat multos veritatem declaratam per Niccolaum tertium de paupertate Christi abjurare, ergo debet inter haereticos computari.
[848]. Queste erano le obiezioni tra gli altri del nuovo generale francescano Giraldo Odone, come dice l'Occam nell'Opus, pag. 1235. Il cap. 8 del Compendium torna su codeste opposizioni (pag. 973). Et prima quidem objectio est, quod non potest papa haereticari, nec contra fidem errare. Sed huic cavillationi leviter potest obviari. (E vi risponde adducendo alcuni esempi di papi che fallirono). Secunda objectio cavillosa est quod Papa non habet superiorem in his. (Anche qui adduce alcuni esempi di Papi accusati e giudicati). Tertia objectio cavillosa est, quod a Papa non potest appellari. — Sed Papa habet superiorem, quia concilium generale. Cum etiam Papa haereticus effectus minor sit quocumque catholico. [Vedi più sopra, p. 529, nota 1].
[849]. Opus nonaginta, pag. 1233. Ipse autem non permittit generale concilium congregari, et ita se subjicere correctioni et emendationi illorum, quorum interest, recusat. Ergo haereticus est censendus.
[850]. Octo quaestiones, I, cap. 17 (Goldast, pag. 332). Si autem episcopi vel noluerint vel nequiverint papam haereticum judicare, alii catholici, maxime Imperator, si catholicus fuerit, ipsum judicare valebit.
[851]. Magistri Guilhelmi de Ockam, Super Potestate summi Pontificis Octo quaestionum decisiones (Goldast, II, 313-391). Bisogna convenire col Riezler (op. cit., pag. 249) che questo titolo è affatto sbagliato, perchè nè Occam decide nulla (pag. 391: Quid autem sentiam de praedictis non expressi); nè discute solo della potestà pontificia, ma benanco dell'imperiale. Se non che se l'opinione personale di Occam non è espressa apertamente, egli però ben ne aveva una, come dice lui stesso (non ut aliqua CERTA VERITAS in dubium revocetur, l. c.), e parmi che il dotto storico esageri affermando che mal si potrebbe indovinare qual sia. Non i singoli passi, ma l'orditura stessa del libro ci dice qui, come nell'Opus nonaginta dierum, che cosa pensi l'autore. Basterà addurre per esempio la prima quistione, perchè allo stesso modo sono discusse tutte le altre. La quistione è: utrum potestas spiritualis suprema et laicalis suprema, ex natura rei, in tantum ex opposito distinguuntur, quod non possint formaliter simul cadere in eundem hominem. Nel primo capitolo viene svolta l'opinione che respinge la fusione dei due poteri. Nel secondo quella che l'ammette. Nel terzo e quarto un'opinione intermedia, la quale ammette la separazione, non però per necessità di natura, bensì quale istituto di fatto e voluto da Dio. Nel quinto capitolo l'autore adduce le ragioni, che si oppongono all'opinione antipapista, ma molto brevemente e quasi chiedendo scusa del fatto suo. (Quia autem in hoc opuscolo censui solum modo recitando et allegando procedere, narrandum est, ecc.) Molto più diffusamente nei successivi dodici capitoli espone le obbiezioni contro la teoria papista, e poscia ad una ad una combatte le ragioni, che si sogliono addurre in suo favore. In un solo capitolo, nell'ottavo (pag. 323), cita alcune repliche contro le obbiezioni precedenti, ma per respingerle. Può esservi dubbio, che egli sta per la separazione dei due poteri?