Si proponevano i quesiti o i decreti nelle congregazioni ristrette—o Comitati, o Ufficii, o Commissioni, come diciamo noi oggidì—; dimodochè i Padri deliberavano prima tra loro per commissione. Si presentava poi in una congregazione generale—in Inghilterra si direbbe Comitato segreto—la relazione sul quesito preparata dalla Commissione, e tutti potevano assistere ai dibattimenti e discutere, e poscia si prendeva una decisione definitiva. Finalmente si presentava questa decisione alla sessione generale per essere votata. Tale regolamento, del tutto recente, era stato adottato per evitare al più possibile gli alterchi tra'vescovi, e dare maggior forza all'azione dei promotori dei Concilii e maggior decenza all'assemblea.

Ne'primi secoli, tutto si discuteva in comune ed in pubblico. Si registrava il voto di ciascun membro, lasciando la più compiuta libertà di suffragio. Ma questa libertà di suffragio essendo stata violata negli ultimi tempi, allorchè i papi cominciarono a servirsi dei Concilii come di strumenti della loro politica, il Concilio di Costanza risolse di adottare il voto per nazione—cioè che ogni vescovo opinasse tra'vescovi della propria nazione, e poi si portasse nella sessione il voto dei Padri della nazione, pronunciato nella riunione nazionale.

Sino all'undecimo secolo, non si pensò gran fatto al consenso del papa pei decreti del sinodo. Si dava bensì gran peso a questo consenso; ma se il papa ricusava di sottoscrivere al Concilio, s'egli non adottava la decisione della Chiesa universale, si passava oltre. Era dottrina che il Concilio generale poteva esercitare la propria autorità verso i papi e i patriarchi, come verso gli altri membri della Chiesa. Il Concilio di Costanza espresse di nuovo solennemente questa dottrina nella terza sessione, e quello di Basilea nella sua seconda sessione: Synodus, in Spiritu Sancto legittime congregata, generale concilium faciens, potestatem habet a Christo immediate.... cui, quilibet cujuscumque status.... etiamsi papalis existat, obedire tenetur.


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XXVII.

Tra gli assistenti ad un Concilio, gli uni vi sono in qualità di giudici per pronunciare sulle materie che si discutono; altri soltanto per prender parte alla discussione ed esprimere un voto consultivo; altri infine per compiere diverse funzioni, come quelle di segretarii o di promotori, o per difendere il Concilio e vigilare al mantenimento dell'ordine. In alcuni Concilii, i laici ebbero anche voto, e persino voto deliberativo. Ma questo diritto appartiene omai esclusivamente ai vescovi. Gli abati, i generali di Ordini, i teologi ebbero anch'essi talvolta diritto di suffragio, ma sono principalmente membri consultivi.

Il Concilio si apriva un tempo con la lettura del regolamento, di cui ecco i punti principali, stipulati in un canone del Concilio di Toledo del 633:

«Nella prima ora del giorno si farà uscir tutti dalla chiesa, e se ne chiuderanno le porte. Tutti gli uscieri si ridurranno a quella per la quale devono entrare i vescovi, i quali saranno introdotti tutti insieme, e prenderanno posto secondo il loro rango di ordinazione. Dopo i vescovi, si chiamerà quelli tra'preti e diaconi che si crederà dover far entrare. I vescovi staranno seduti in giro, i preti seduti dietro a loro, e i diaconi in piedi dinanzi ai loro seggi. Infine si farà entrare i laici, che il Concilio crederà degni, ed i notaj per leggere e scrivere quello che sarà necessario, e si farà poi guardare le porte. Allorchè tutti avranno preso posto, il primo de'diaconi dirà: «Pregate», e tosto essi si prostreranno successivamente, e pregheranno per qualche tempo in silenzio; poi uno dei vescovi più anziani si alzerà per fare una preghiera ad alta voce, rimanendo gli altri prosternati. Finita l'orazione, e dopochè tutti avranno risposto: Amen!, l'arcidiacono dirà: «Alzatevi». Tutti allora si alzeranno, ed osserveranno un profondo silenzio. Poscia un diacono, indossata la stola, leggerà il Vangelo; dopo di che porterà in mezzo all'assemblea il libro de'canoni, e leggerà quelli che trattano della tenuta dei Concilii. Il vescovo metropolitano prenderà quindi la parola, ed esorterà quelli che hanno richiami od altre quistioni, a proporle. Non si passerà ad altro argomento, senza che il primo sia esaurito. Se qualcuno dal di fuori, chierico o laico, volesse indirizzarsi al Concilio, farà conoscere il suo affare per mezzo dell'arcidiacono della metropoli, ed allora gli sarà permesso d'entrare. Nessun vescovo uscirà dalla seduta prima che sia finita; nessuno si allontanerà dal Concilio prima che tutto sia terminato; affine di poter sottoscriverne le decisioni».

I decreti son pubblicati nelle sedute solenni, che ricevettero il nome di sessioni.