Le leggi sull'insegnamento e sulle associazioni in Tunisia promulgate il 15 settembre 1888 da Alì Bey, “possessore del reame di Tunisi,„ furono un tentativo di rivincita del Goblet per lo scacco subito nella questione delle tasse a Massaua. Quelle leggi, sebbene sotto una forma generale, non riguardavano che le associazioni e le scuole italiane. Un giornale ufficioso della Residenza francese, il Petit Tunisien, lo diceva esplicitamente.

Allorchè la Francia impose il suo protettorato al Bey di Tunisi, nel trattato di Casr-el-Saïd si dichiarò che il governo della Repubblica francese garentiva l'esecuzione dei trattati esistenti tra il governo della Reggenza e i diversi Stati europei. Il trattato dell'8 settembre 1868 tra l'Italia e la Tunisia stabiliva all'art. 1 che “tutti i diritti, privilegi e immunità„ conferiti agli italiani nella Reggenza dagli usi e dai trattati erano confermati. Il governo della Repubblica, quindi, si rendeva garante dei diritti derivanti dalle Capitolazioni e acquisiti in favore degli italiani.

È ben vero che nel 1884 i gabinetti di Parigi e di Roma presero degli accordi per regolare l'esercizio della giurisdizione a Tunisi, e il gabinetto di Roma consentì la sospensione della giurisdizione consolare italiana, ma fu espressamente convenuto nel protocollo relativo (25 gennaio 1884) che tutte le altre immunità, vantaggi e garenzie assicurate dalle Capitolazioni, dagli usi e dai trattati rimanessero in vigore.

Data cotesta situazione di diritto non poteva non sembrare strano all'on. Crispi che il Bey avesse promulgato le suddette leggi, e che esse portassero anche la firma del rappresentante del governo della Repubblica.

La legge, la quale voleva: sottoporre le scuole italiane all'ispezione del direttore dell'insegnamento pubblico nella Reggenza o dei suoi delegati, — fare di costui il giudice della validità dei diplomi, — rendere obbligatorio l'insegnamento della lingua francese, — imporre condizioni arbitrarie all'istitutore italiano che volesse aprire una scuola privata, — proporre pene ed ammende, — era evidentemente un attentato alle nostre prerogative e ledeva i nostri diritti. Altrettanto deve dirsi dell'altra legge che pretendeva imporre condizioni agl'italiani che volessero riunirsi in associazione, sciogliere le associazioni esistenti, ecc. Infatti nelle “immunità vantaggi e garenzie„ che ci erano assicurati dalle Capitolazioni, dagli usi e dai trattati con la Reggenza, erano: 1.º l'immunità delle associazioni e delle scuole italiane in Tunisia di non dipendere che dal diritto italiano; 2.º il vantaggio per i nostri connazionali di fare educare ed istruire i loro figli nelle istituzioni italiane o regolate dalle nostre leggi, — quello di associarsi, come si erano sempre associati, con fini di solidarietà, di beneficenza, di mutuo soccorso, ecc.; 3.º la garanzia che lo statu-quo non sarebbe stato turbato durante i trattati esistenti.

Le proteste di Crispi e la questione che ne seguì sono chiarite dai documenti che qui sotto riassumiamo:[25]

22 settembre 1888.

Da Tunisi (Berio, Console generale d'Italia). — Avverte che una legge del Bey, ispirata a concetti annessionisti, sottomette tutte le scuole all'ispezione francese. Un'altra legge proibisce le associazioni non autorizzate. Entrambe le leggi sono evidentemente fatte contro i soli istituti italiani.

23 settembre.

Crispi, a Berlino, Vienna, Londra. — Segnala il fatto; ritiene le nuove leggi del Bey non applicabili agli italiani, 1.) per il diritto che viene loro dalle Capitolazioni (art. 2 del Prot. 25 gennaio 1884); 2.) per l'art. 14 del Trattato colla Tunisia dell'8 sett. 1868. Si prega avvertirne il governo locale, osservando che dette leggi sono un avviamento ad una celata annessione ed una risposta agli ultimi eventi di Massaua.