26 ottobre.
Da Vienna (Avarna). — Ebbe udienza da Kálnoky. Questi è lieto di riconoscere la moderazione mostrata da Crispi nella questione. L'Austria, quantunque non abbia diretto interesse nella questione stessa, ne aveva degli indiretti e principalissimo quello che la pace non fosse turbata, e l'Italia sua alleata non si trovasse complicata in un conflitto. Kálnoky sa dei consigli pervenuti a Parigi da Londra e da Berlino: tenere quindi fiducia che la Francia avrebbe cercato di evitare qualsiasi conflitto.
26 ottobre.
Crispi, a Parigi, Vienna, Berlino. — (Confidenziale). — Avverte come sia informato che lord Salisbury discorrendo col R. Incaricato d'affari a Londra circa i decreti beylicali abbia detto di essersi già pronunziato sui medesimi dal punto di vista politico, facendo sapere a Goblet che li riteneva come un atto insensato ed inopportuno.
26 ottobre.
Crispi, a Tunisi. — «Gli argomenti contenuti nella nota di Massicault (comunicata da Berio) sono senza valore. Tunisi è per noi paese a Capitolazioni, perchè sottoposto a Potenza musulmana e in virtù del diritto incontestato di cui l'Italia godette da tempo immemorabile. Questo diritto è ricordato dall'art. 1 del Trattato in vigore col Bey e fu riconosciuto dalla Francia nel protocollo del 25 gennaio 1884. Secondo le Capitolazioni tutto quanto concerne la vita intellettuale, morale, giuridica della colonia italiana è sottratto all'autorità del governo beylicale. Gli articoli 15 e 18 sono erroneamente invocati, perchè relativi alla vita materiale ed economica, e non potrebbero essere applicati alle scuole ed alle associazioni non industriali: di più, costituiscono una eccezione, e in diritto l'eccezione non ammette interpretazione estensiva. Quanto alla convenzione dell'8 giugno 1883 fra Tunisi e la Francia, non potrebbe evidentemente alterare le stipulazioni fra il Bey e le terze Potenze. È inoltre anteriore al protocollo del 25 gennaio 1884 fra noi e la Francia, dove è espressamente stipulato che ogni immunità e vantaggio accordati dalle Capitolazioni, dagli usi, dai trattati, resterebbe in vigore. In altre parole il Bey, prima del protettorato non avrebbe avuto il diritto di emettere tali decreti non più della Turchia per quanto concerne l'impero ottomano, e se la Turchia ne emanasse, la Francia si opporrebbe. Ora il protettorato non saprebbe modificare lo stato giuridico esistente di faccia ai terzi: 1.º) perchè stabilito senza il loro consenso; 2.º) perchè pel trattato del Bardo i diritti delle terze Potenze furono dichiarati inalterabili; 3.º) perchè i nostri diritti, immunità, privilegi ci furono riconosciuti e garantiti dalla stessa Potenza protettrice. Il Bey si trova di fronte alla Francia in condizioni di vassallaggio tali che noi non potremmo impiegare contro di lui i mezzi che impiegheremmo verso un sovrano indipendente. Oltrecciò i decreti, essendo stati redatti a Parigi e solamente pro-forma rivestiti della firma del Bey, è a Parigi che la soluzione dev'essere concordata. Limitatevi quindi a dichiarare che, secondo il governo italiano e per le ragioni suddette, i decreti non sono applicabili e non dovranno essere applicati ai nostri istituti ed alle nostre associazioni presenti o future, e domandate che di queste dichiarazioni vi sia dato atto formale. Se il ministro residente si rifiuta, voi potete dichiarare che vi è interdetta ogni discussione ulteriore.»
27 ottobre.
Da Parigi (Menabrea) — Partecipò a Goblet il telegramma mandato da Crispi a Berio (v. doc. 26 ott.), dichiarando i decreti non applicabili e non da applicarsi mai ai nostri istituti (scuole ed associazioni) presenti e future in Tunisia.
Pregò Goblet di prendere atto della dichiarazione. Goblet ne prese atto, dichiarando alla sua volta che manteneva la precedente interpretazione.